ISSN 2039-1676


19 marzo 2014 |

Monitoraggio Corte di giustizia UE Gennaio 2014

Accanto al monitoraggio delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - che già effettuiamo dalla nascita della nostra Rivista con riferimento alle sentenze rilevanti in materia di diritto penale, e che abbiamo da un anno esteso anche alla materia del processo penale - prende da oggi l'avvio anche un monitoraggio mensile delle più significative  decisioni della Corte di Giustizia interferenti con il diritto penale sostanziale e processuale, ovvero afferenti ai principi generali del diritto dell'Unione, ai diritti fondamentali, o in genere ad aspetti particolarmente importanti per l'interprete nella ricostruzione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione. 

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul sito www.curia.eu .

 

1. Oltre all'importante sentenza della Grande Sezione Association de médiation sociale, della quale abbiamo dato conto in un contributo ad hoc (V. Piccone, Una importante sentenza della Corte di Giustizia UE in materia di diretta applicabilità delle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in questa Rivista, 14 marzo 2014), nel mese di gennaio si sono registrate due decisioni in materia di espulsione dello straniero in conseguenza di condanne penali a suo carico. Entrambe le decisioni vertono sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In entrambi i casi il rinvio pregiudiziale era stato disposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dallo Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) del Regno Unito.

 

2. Nella sentenza 16 gennaio 2014, causa C- 378/12, Nnamdi Onuekwere v. Secretary of State for the Home Department, il procedimento principale riguardava un cittadino nigeriano che aveva contratto matrimonio con una cittadina irlandese esercitante il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno nel Regno Unito con la quale aveva avuto due figli; proprio in quanto familiare di un cittadino dell'Unione il sig. Onuekwere aveva ottenuto un permesso di soggiorno nel Regno Unito della validità di cinque anni.

Più volte condannato per diversi reati ed anche incarcerato per essi, ne era stata in diverse occasioni disposta l'espulsione dal Regno Unito, mai eseguita per la ritenuta prevalenza della situazione peculiare dell'Onukwere rispetto ai motivi di ordine pubblico.

Presentata domanda di rilascio di carta di soggiorno permanente, essa era stata respinta dal Secretary of State, con decisione confermata dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) ed impugnata dinanzi all'Upper Tribunal  (Immigration and Asylum Chamber) di Londra che ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali per verificare a) se e a quali condizioni un periodo di detenzione integri un soggiorno legale ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2004/38 e b) se, qualora il periodo di detenzione non integri un soggiorno legale, una persona che abbia scontato un periodo di detenzione possa sommare i periodi di soggiorno precedenti e successivi alla detenzione ai fini del calcolo dei cinque anni necessari per acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

La Corte rileva, in via preliminare, che, conformemente all'art. 16, par. 2 della direttiva 2004/38, l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, dipende in ogni caso dal fatto che, da un lato, il cittadino stesso risponda alle condizioni stabilite dall'art. 16 par. 1 della direttiva e, dall'altro, che i familiari di cui trattasi abbiano soggiornato assieme al suddetto cittadino durante il periodo in questione (in questi termini, la sentenza dell'8 maggio 2013, Alarape e Tijani, C-529/11, non ancora in Racc.).

Secondo la Corte, tuttavia, dai termini nonché dalla finalità dell'art. 16, par. 2 della direttiva 2004/38 emerge che i periodi di detenzione non possono essere presi in considerazione ai fini del diritto di soggiorno permanente ai sensi della disposizione medesima.

Da un lato, osserva la Corte, l'acquisizione a norma dell'art. 16 par. 2 del diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato membro dipende in ogni caso dal fatto che tali familiari abbiano soggiornato legalmente durante il periodo in questione in via continuativa "assieme" a detto cittadino; d'altra parte, come evidenziato dal considerando 17 della direttiva, il diritto di soggiorno permanente costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale ed è stato previsto dalla direttiva medesima per rafforzare il sentimento di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione, sicché il legislatore dell'Unione ha subordinato l'ottenimento del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 par. 1, all'integrazione del cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante (così la sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal, C-162/09, in  Racc., I-9217); di talché la compromissione del legame di integrazione tra la persona di cui trattasi e lo Stato membro ospitante giustifica la perdita del diritto di soggiorno permanente anche al di là dell'ipotesi contemplata dall'art. 16, par. 4, della direttiva 2004/38  (in questi termini la Corte si era già espressa nella sentenza  del 21 luglio 2011, Dias, causa C-325/09, Racc., I-6387). Il fatto stesso, allora, che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione è idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte della persona di cui trattasi, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante. In una simile situazione, la valutazione dei periodi di detenzione ai fini dell'acquisizione, da parte del familiare di un cittadino dell'Unione non avente cittadinanza nello Stato membro, del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16, par. 2, della direttiva 2004/38, sarebbe manifestamente in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale direttiva, attraverso la creazione di tale diritto di soggiorno.

In merito alla seconda questione, la Corte ribadisce che, secondo l'art. 16 par. 2 della direttiva, l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende, tra le altre condizioni, dal fatto che tali familiari abbiano soggiornato legalmente assieme a tale cittadino per un periodo continuativo per cinque anni: tale condizione di continuità del soggiorno legale risponde ancora una volta all'obbligo di integrazione sotteso all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Anche sotto tale profilo, allora, osserva la Corte, il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione è idoneo a dimostrare il mancato rispetto da parte dell'interessato dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest'ultimo, di modo che la considerazione dei periodi di detenzione ai fini dell'acquisizione, da parte dei familiari di un cittadino dell'Unione del diritto di soggiorno permanente previsto dall'art. 16 par. 2 della direttiva, sarebbe palesemente in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale direttiva.

 

3. Nell'altra decisione, adottata dalla Corte in data 16 gennaio (causa C- 400/12, Secretary of State for the Home Department v. M.G) la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 28, par. 3, lett. a, della direttiva 2004/38, ed era stata proposta nell'ambito di una controversia fra il Secretary of State for the Home Department e la signora G., avente ad oggetto una decisione di allontanamento di quest'ultima dal territorio del Regno Unito.

La signora G., cittadina portoghese, era entrata nel territorio del Regno Unito il 12 aprile 1998 insieme al marito, anch'egli cittadino portoghese. Il 21 novembre 2008 la signora G. era stata ritenuta colpevole del reato di maltrattamenti, nonché di percosse e lesioni in danno dei propri figli ed era stata incarcerata.

L'11 maggio 2010, in costanza di detenzione, la signora G. aveva presentato al Secretary of State una domanda di carta di soggiorno permanente nel Regno Unito, respinta dal Secreatary che, anzi, aveva ordinato l'espulsione dell'istante per motivi di ordine pubblico: secondo il Secretary of State, la protezione rafforzata contro l'allontanamento prevista all'art. 28, par. 3, lett. A) della direttiva 2004/38 si fonda sull'integrazione del cittadino nello Stato membro ospitante e tale integrazione non può realizzarsi durante la permanenza dell'interessato in carcere.

La signora G. aveva proposto ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) che, il 10 gennaio 2011, aveva accolto il ricorso ritenendo che l'istante avesse soggiornato nel Regno Unito per un periodo, precedente la decisione di espulsione, superiore ai dieci anni e che il Secretary of State non avesse dimostrato l'esistenza di imperativi motivi di pubblica sicurezza.

Essendo stato interposto appello avverso la decisione, l'Upper Tribunal ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      se il periodo trascorso in stato di detenzione a seguito di condanna penale per la commissione di un reato da parte di un cittadino dell'Unione interrompa il periodo di soggiorno nello Stato membro ospitante, necessario perché costui possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, ovvero se gli impedisca in altro modo di beneficiare di tale livello di protezione.

2)      se il riferimento ai "precedenti dieci anni" contenuto nell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), [della direttiva 2004/38] significhi che il soggiorno deve essere stato continuativo affinché un cittadino dell'Unione possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento.

3)      se ai fini [del suddetto] articolo 28, paragrafo 3, lettera a), il periodo richiesto di dieci anni durante il quale un cittadino dell'Unione deve aver soggiornato nello Stato membro ospitante, debba essere calcolato a) conteggiando a ritroso a partire dalla decisione di allontanamento; oppure b) conteggiando in avanti a partire dall'inizio del soggiorno di tale cittadino nello Stato membro ospitante.

4)      qualora la risposta al quesito 3, lettera a) sia nel senso che il periodo di dieci anni deve essere calcolato conteggiando a ritroso, se sia rilevante il fatto che la persona abbia maturato dieci anni di soggiorno già prima della sua detenzione».

La Corte decide di esaminare preventivamente la seconda e la terza questione e premette di aver già affermato (sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, in  Racc., I-11979) che, se è vero che i considerando 23 e 24 della direttiva 2004/38 prevedono una particolare protezione per le persone che si sono effettivamente integrate nello Stato membro ospitante, segnatamente quando vi sono nate e vi hanno soggiornato tutta la loro vita, tuttavia, alla luce del tenore letterale dell'art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38, il criterio determinante è se il cittadino dell'Unione abbia soggiornato in tale Stato membro durante i dieci anni antecedenti la decisione di allontanamento.

Per tale motivo, secondo la Corte, contrariamente a quanto avviene per il diritto di soggiorno permanente, che inizia con il soggiorno legale nello Stato membro ospitante della persona interessata, il periodo di soggiorno decennale richiesto per la concessione della protezione rafforzata prevista dall'art. 28, par. 3, lett. a) della direttiva 2004/38, deve essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento di detta persona.

Sotto altro profilo, osserva la Corte, che poiché il criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata prevista dall'art. 28 consiste nel fatto di aver soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni che precedono la decisione di allontanamento e che la assenze dal territorio dello Stato possono incidere su siffatta concessione, il periodo di soggiorno preso in esame dalla disposizione deve, in linea di principio, essere continuativo.

Passando all'esame della prima e della quarta questione, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza (Tsakouridis cit.) secondo cui quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la loro protezione contro l'allontanamento. Richiamando poi, la coeva Onuekwere (su cui V. supra), la Corte afferma che il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione è idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte della persona di cui trattasi, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest'ultimo, di modo che la considerazione dei periodi di detenzione ai fini dell'acquisizione, da parte dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sarebbe manifestamente in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale direttiva con la creazione di detto diritto di soggiorno.

Ne consegue che i periodi di detenzione non possono essere presi in considerazione ai fini della protezione rafforzata prevista dall'art. 28, par. 3, lett. a) e che quindi essi interrompono, in linea di principio, la continuità del soggiorno; tuttavia essi possono essere considerati dalle autorità nazionali incaricate dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, insieme agli altri elementi che rappresentano la totalità degli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, nella valutazione complessiva prevista per determinare se i legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati interrotti, di modo che la protezione rafforzata oggetto della suddetta disposizione sarà o meno accordata (v., in tal senso, sentenza Tsakouridis, cit.).  Infine, osserva la Corte, per quanto riguarda l'incidenza della circostanza che la persona di cui trattasi ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione, si deve ricordare che anche se il periodo di soggiorno decennale richiesto per la concessione della protezione rafforzata prevista all'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento di tale persona, atteso che il calcolo effettuato ai sensi di tale disposizione differisce da quello al quale si procede ai fini della concessione del diritto di soggiorno permanente, una siffatta circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale necessaria.