25 giugno 2013 |
Monitoraggio Corte EDU aprile 2013
Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale
A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.
Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Fabio Cassibba, Marika Piazza e Verena Pusateri. L'introduzione è a firma di Fabio Cassibba per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Stefano Zirulia la parte relativa agli art. 2, 3, 7, 10 e 14 Cedu.
SOMMARIO
1. Introduzione
a) Art. 2 Cedu
b) Art. 3 Cedu
c) Art. 5 Cedu
d) Art. 6 Cedu
e) Art. 7 Cedu
f) Art. 8 Cedu
g) Art. 10 Cedu
h) Art. 11 Cedu
2. Sintesi delle pronunce più rilevanti
* * *
1. Introduzione
a) Art. 2 Cedu
Il diritto alla vita viene anzitutto in rilievo nella sent. 9 aprile 2013, Mehmet Åžentürk e Bekir Åžentürk c. Turchia (per una sintesi, v. infra), la quale affronta un caso di medical malpractice - sfociato nella morte di una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e del feto che portava in grembo - sotto il profilo dell'obbligo positivo degli Stati di somministrare adeguate cure mediche di emergenza alle persone soggette alla loro giurisdizione. La sentenza - alla quale è stato assegnato importance level n. 1 - condanna lo Stato resistente osservando che l'inchiesta condotta dalle autorità nazionali aveva ricollegato il decesso della donna non solo all'imperizia dei primi medici che l'avevano visitata, ma anche alla circostanza che l'ultimo ospedale dove si era recata aveva rifiutato di soccorrerla in assenza del preventivo pagamento delle spese mediche. La violazione, precisa la sentenza, sussiste «sans aucunement spéculer sur les chances de survie de Mme Åžentürk si cette dernière avait bénéficié d'une prise en charge médicale au sein de l'hôpital de la faculté de médecine de l'université Ege» (§ 96). La Corte non ritiene invece necessario affrontare autonomamente la questione della morte del feto, ed in particolare non ritiene di dover prendere posizione rispetto al problema - tuttora aperto - della riconducibilità del "nascituro" alle "persone" titolari del diritto di cui all'art. 2 Cedu: ciò in quanto «la vie du foetus en question était intimement liée à celle de Mme Åžentürk et dépendait des soins prodigués à celle-ci. Or cette circonstance a été examinée sous l'angle de l'atteinte au droit à la vie de la défunte» (§ 109). La stessa sentenza, infine, rileva la violazione dell'art. 2 Cedu anche dal punto di vista procedurale, posto che a causa della lentezza delle indagini i reati commessi dai medici si erano estinti per prescrizione.
Da segnalare, inoltre, la sent. 23 aprile 2013, Külah e Koyuncu c. Turchia (per una sintesi, v. infra), che condanna la Turchia in relazione ad un caso di utilizzo sproporzionato della forza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, non adeguatamente punito all'esito del processo penale interno.
Infine, due casi "classici" di scomparsa di persone prelevate dalle forze dell'ordine e mai più ritrovate, nei quali la Corte conferma la propria consolidata giurisprudenza tesa a riconoscere in queste situazioni la violazione degli art. 2, 3, 5 e 13 Cedu: sent. 16 aprile 2013, Meryem Çelik e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra) e 18 aprile 2013, Askhabova c. Russia. Con riferimento alla prima delle citate pronunce, si segnala l'interessante iter argomentativo svolto dalla Corte in relazione al profilo della ricevibilità: benché i fatti denunciati si fossero verificati nel 1994, la Corte fissa il dies a quo per il decorrere della six months rule di cui all'art. 35 Cedu nell'aprile del 2002, ossia a partire dal momento in cui il legale nominato dalle ricorrenti ebbe notizia della chiusura dell'inchiesta interna. A sostegno di tale conclusione la Corte evidenzia: che tra il 1994 e il 1997 le ricorrenti furono costrette a vivere in un campo profughi in Iraq; che, alcuni mesi dopo essere rientrate in Turchia - con un ritardo giustificabile alla luce del lungo periodo trascorso in Iraq e della loro condizione di analfabete -, denunciarono i fatti ad un parlamentare; che successivamente attesero l'esito delle indagini, nel frattempo aperte, per alcuni anni; che la notizia della chiusura dell'inchiesta, avvenuta nel 2000, non fu loro notificata, e venne alla luce soltanto allorché affidarono ad un legale il compito di occuparsi del loro caso.
b) Art. 3 Cedu
Con riguardo all'art. 3 Cedu, numerose pronunce ravvisano la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni della detenzione e in particolare del sovraffollamento: sent. 2 aprile 2013, Olszewski c. Polonia, 4 aprile 2013, Ivakhnenko c. Russia, 11 aprile 2013, Manulin c. Russia e Vyatkin c. Russia, 16 aprile 2013, Căşuneanu c. Romania, 18 aprile 2011, Beresnev c. Russia, 25 aprile 2013, Canali c. Francia; ovvero della inadeguatezza delle cure mediche ricevute da persone in vinculis: sent. 23 aprile 2013, Ildani c. Georgia, 23 aprile 2013, Hagyo c. Ungheria, 30 aprile 2013, Ion Cionabu c. Romania. In altri casi, viceversa, le pur non ottimali condizioni di trattenimento vengono reputate insufficienti ad oltrepassare la soglia di sofferenza che determina la violazione della norma convenzionale: sent. 9 aprile 2013, Kurkowski c. Polonia, 30 aprile 2013, Tymoshenko c. Ucraina (per una sintesi di quest'ultima, v. infra).
Parimenti numerosi sono i casi in cui la Corte ravvisa la violazione della norma in esame in relazione ai maltrattamenti inferti della polizia alle persone in stato di arresto o comunque di privazione della libertà personale: sent. 4 aprile 2013, Markaryan c. Russia, 9 aprile 2013, Böber c. Turchia (per una sintesi, v. infra), 9 aprile 2013, Dagabakan e Yildirim c. Turchia, 9 aprile 2013, Iurcu c. Moldavia, 18 aprile 2011, Beresnev c. Russia, 23 aprile 2013, Yazici e altri c. Turchia; nonché in relazione alle torture finalizzate ad estorcere confessioni: sent. 11 aprile 2013, Ochelkov c. Russia, 16 aprile 2013, Velev c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra). Nei casi citati gli Stati resistenti sono invariabilmente condannati anche per violazioni dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale, quali, ad esempio, la carenza di indagini effettive (sent. 4 aprile 2013, Markaryan c. Russia, 9 aprile 2013, Iurcu c. Moldavia, 11 aprile 2013, Ochelkov c. Russia, 18 aprile 2011, Beresnev c. Russia), ovvero la caducazione della condanna per effetto della prescrizione (sent. 9 aprile 2013, Dagabakan e Yildirim c. Turchia, 16 aprile 2013, Velev c. Bulgaria, 23 aprile 2013, Yazici e altri c. Turchia), o ancora la concessione di sospensione condizionale agli autori delle violazioni (sent. 9 aprile 2013, Böber c. Turchia).
Si segnalano, inoltre, due casi in cui la Corte, a fronte di gravi lesioni personali riportate dai ricorrenti per mano - non già di autorità statali ma - di altri soggetti privati, ha riconosciuto una violazione procedurale dell'art. 3 Cedu per la mancata conduzione di indagini effettive circa l'accaduto, e dunque per inadempimento rispetto all'obbligo positivo di tutelare gli individui soggetti alla propria giurisdizione da qualsiasi trattamento contrario alla norma in parola (sent. 16 aprile 2013, BucureÅŸteanu c. Romania, 16 aprile 2013, Dimitar Shopov c. Bulgaria).
Non sono mancate, infine, pronunce che rilevano la effettiva o potenziale violazione dell'art. 3 Cedu in caso di rimpatrio del ricorrente, vuoi per effetto di estradizione (sent. 16 aprile 2013, Aswat c. Regno Unito e 18 aprile 2013, Azimov c. Russia, v. infra per le rispettive sintesi; nonché sent. 25 aprile 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russia, relativa ad un caso di rendition di un sospetto terrorista, v. infra per una sintesi), vuoi per effetto di espulsione amministrativa (18 aprile 2013, Mo.M c. Francia). La violazione della norma è invece stata esclusa dalla sent. 9 aprile 2013, H. e B. c. Regno Unito (per una sintesi, v. infra), relativa al rigetto di una domanda di asilo politico da parte di due cittadini afghani; nonché dalla dec. 2 aprile 2013, Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia (per una sintesi, v. infra).
Quest'ultima vicenda presenta evidenti similitudini, ma anche differenze, con il noto precedente reso dalla sent. 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (in questa Rivista, con nota di L. Beduschi, Immigrazione e diritto di asilo: un'importante pronuncia della Corte di Strasburgo mette in discussione le politiche dell'Unione europea). In entrambi i casi, infatti, i ricorrenti giungono nell'Unione europea varcando i confini di uno Stato di frontiera (la Grecia, nel caso del 2011; l'Italia, in quello del 2013) e successivamente si spostano in un altro Stato membro (rispettivamente, il Belgio ed i Paesi Bassi). Le differenze riguardano, anzitutto, le doglianze relative all'art. 3 Cedu avanzate dai ricorrenti dinanzi alla Corte di Strasburgo. Mentre nel caso M.S.S., infatti, il ricorrente lamenta una duplice violazione effettiva dell'art. 3 Cedu (da parte della Grecia, per le condizioni di trattamento riservate ai richiedenti asilo come lui; da parte del Belgio, per averlo rimandato in Grecia - in attuazione del regolamento Dublino, che assegna la competenza a trattare le domande di asilo al primo Stato di ingresso nell'UE - dove avrebbe nuovamente subito trattamenti contrari all'art. 3 Cedu); nel caso Mohammed Hussein, la ricorrente lamenta la violazione effettiva dell'art. 3 Cedu soltanto da parte dell'Italia (in ragione del trattamento subito al momento del suo arrivo nel nostro Paese); mentre, non essendo stata ancora rinviata in Italia in attuazione del regolamento Dublino, prospetta una violazione soltanto potenziale della medesima norma da parte dei Paesi Bassi. Ma le differenze tra i due casi riguardano soprattutto l'esito decisionale cui perviene la Corte: condanna di entrambi gli Stati, per violazione dell'art. 3 Cedu, nella sent. M.S.S.; dichiarazione di irricevibilità del ricorso, per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 35 commi 3 e 4 Cedu, nella dec. Mohammad Hussein.
c) Art. 5 Cedu
Quanto ai profili attinenti alla legalità della detenzione, va, anzitutto, segnalata - anche per l'ampia eco mediatica avuta dalla vicenda - la sent. 30 aprile 2013, Tymoshenko c. Ucraina (in questa Rivista, con scheda di F. Cassibba, La Corte europea e il caso Tymoshenko: condannata l'Ucraina per plurime violazioni degli art. 5 e 18 Cedu, 6 giugno 2013), che condanna l'Ucraina per plurime violazioni dell'art. 5 Cedu. In primo luogo, la custodia cautelare contrasta con l'art. 5 comma 1 Cedu. La misura è stata applicata senza limiti temporali e per ragioni non consentite dalla previsione pattizia, essendo stata disposta a meri fini punitivi, per avere la ricorrente criticato il giudice del dibattimento. In secondo luogo, è violato l'art. 5 comma 4 Cedu, non avendo il giudice dell'impugnazione cautelare considerato alcuno dei numerosi argomenti addotti dalla difesa in vista della liberazione o della sostituzione della misura detentiva con una meno afflittiva. Inoltre, è violato l'art. 5 comma 5 Cedu: la legge ucraina non prevede uno strumento per rimediare alle violazioni dell'art. 5 Cedu. Infine, la Corte europea accerta la violazione dell'art. 18 Cedu, poiché la detenzione per fini estranei all'art. 5 Cedu ha implicato l'impossibilità per la ricorrente di candidarsi alle elezioni politiche.
Merita di essere segnalata pure la sent. 18 aprile 2013, Azimov c. Russia (per una sintesi, v. infra): la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu scatta poiché al ricorrente, detenuto in Russia in pendenza dell'estradizione - la cui esecuzione era sospesa in forza di un provvedimento cautelare emesso dalla Corte europea - non è stato garantito un controllo giurisdizionale circa il permanere di esigenze cautelari tali da essere soddisfatte solo con la detenzione. La sent. 11 aprile 2013, Firoz Muneer c. Belgio (per una sintesi, v. infra), ravvisa, invece, la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu: il giudice dell'impugnazione cautelare si è pronunciato con tale ritardo da dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché il ricorrente era stato nel frattempo liberato per scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare.
d) Art. 6 Cedu
Sul versante dell'equità processuale, quanto al diritto di accesso al giudice, la sent. 9 aprile 2013, Piotr KozÅ‚owski c. Polonia, non ha ravvisato la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu in un caso in cui l'imputato - a seguito del rifiuto del difensore di ufficio di redigere il ricorso per cassazione e pur disponendo di nove giorni per nominare un nuovo difensore a tal fine - è rimasto inerte, determinando il passaggio in giudicato della condanna.
Sotto il profilo della tutela dell'imparzialità del giudice, merita poi di essere segnalata la sent. 25 aprile 2013, Zahirović c. Croazia. La doglianza concerneva la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu poiché il presidente del collegio giudicante che aveva condannato il ricorrente in primo grado era già stato membro del collegio che, durante le indagini, gli aveva applicato la custodia cautelare. La Corte europea esclude, tuttavia, la violazione della norma pattizia perché l'imputato e il difensore - a conoscenza della situazione d'incompatibilità del giudice - non l'avevano eccepita, come pure consentito dalla legge nazionale. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sembrano, quindi, discostarsi dalle argomentazioni spese nella sent. 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria. In quella vicenda, l'imputato aveva eccepito solo in grado di appello il difetto di imparzialità del giudice, sul presupposto che uno dei componenti del collegio di primo grado aveva escusso due testimoni durante le indagini. La Corte europea aveva, però, escluso la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, poiché l'attività compiuta dal giudice durante le indagini non era stata tale da minarne l'imparzialità, essendo, invece, irrilevante verificare se vi fosse stata, oppure no, una rinuncia dell'imputato a fare valere nel processo la causa d'incompatibilità.
Va anche segnalata la sent. 9 aprile 2013, FlueraÅŸ c. Romania, che accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu perché il ricorrente, assolto in primo grado, è stato condannato in appello a seguito della mera rivalutazione delle prove acquisite in primo grado e in assenza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Inoltre, la sent. 23 aprile 2013, Süzer c. Svizzera (per una sintesi, v. infra) ravvisa la violazione dell'art. 6 comma 1 e 3 lett. c Cedu, poiché gli atti d'indagine implicanti la partecipazione dell'imputato minorenne erano stati caratterizzati da violazioni della legge processuale tali da comportare un clima di sostanziale intimidazione ai danni di un imputato "vulnerabile"; i relativi verbali, con le dichiarazioni confessorie, erano poi stati impiegati come prova determinante per la condanna. Su un versante analogo, la sent. 25 aprile 2013, Erkapić c. Croazia accerta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu in forza dall'impiego, come prova determinante per la condanna, di dichiarazioni dei compiutati estorte con torture durante le indagini e poi ritrattate in dibattimento.
Merita, poi, una segnalazione la sent. 25 aprile 2013, Yevgeniy Ivanov c. Russia (per una sintesi, v. infra), che accerta la violazione del diritto al confronto ex art. 6 comma 3 lett. d Cedu, derivante dalla lettura, come prova determinante per la condanna, dei verbali delle dichiarazioni unilateralmente rese dalle vittime di una violenta aggressione, senza che le autorità nazionali avessero fatto tutto il possibile per assicurarne la comparizione in dibattimento né avessero adottato, nel corso del procedimento, misure idonee a controbilanciare le limitazioni al diritto di difesa.
e) Art. 7 Cedu
L'art. 7 Cedu viene in rilievo, nel mese di aprile, in due pronunce. Sulla prima (sent. 11 aprile 2013, Vyerentsov c. Ucraina) ci si soffermerà infra, sub h), in ragione della stretta connessione tra la violazione della norma in parola e la libertà di riunione di cui all'art. 11 Cedu.
La seconda (sent. 18 aprile 2013, Rohlena c. Repubblica Ceca) affronta il tema dei rapporti tra i reati "di durata" e il principio di irretroattività sfavorevole. Il ricorrente era stato condannato per maltrattamenti in famiglia, perpetrati in maniera ininterrotta tra il 2000 ed il 2006, ai sensi di una fattispecie incriminatrice entrata in vigore nel 2004: il thema decidendum sottoposto ai giudici di Strasburgo riguardava, dunque, la compatibilità con l'art. 7 Cedu della porzione di pena inflitta per le condotte comprese tra il 2000 e il 2004. La sentenza ritiene infondata la doglianza del ricorrente e dichiara che non vi è stata violazione della Convenzione. Al di là dell'inquadramento della fattispecie nelle categorie del reato - la Corte parla, a tal proposito, di «infraction continue», ma si tratta all'evidenza di un tema destinato a risentire delle specificità degli ordinamenti interni -, il passaggio chiave della pronuncia è senz'altro quello in cui il collegio riscontra la compatibilità della condanna con la ratio di fondo dell'art. 7 Cedu: l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole ad applicare, nei reati "di durata", la legge in vigore al momento dell'ultima condotta, rendeva del tutto prevedibile, per il ricorrente, che la prosecuzione delle condotte dopo il 2004 avrebbe potuto comportare una condanna per tutti gli episodi di maltrattamento commessi.
f) Art. 8 Cedu
Quanto al diritto alla privatezza, la violazione dell'art. 8 Cedu è accertata dalla sent. 16 aprile 2013, Căşuneanu c. Romania (per una sintesi, v. infra), in relazione ad un caso di divulgazione a mezzo stampa del contenuto di intercettazioni che, in quel momento, erano ancora coperte dal segreto investigativo.
La sent. 25 aprile 2013, M.S. c. Croazia, accerta, poi, la violazione dell'art. 8 Cedu per il mancato rispetto degli obblighi positivi incombenti sullo Stato di garantire un'adeguata protezione a soggetti affetti da disturbi mentali. Il processo contro l'aggressore della ricorrente - affetta da serie patologie psichiatriche - si era, infatti, concluso anticipatamente con un provvedimento alternativo alla condanna, la cui emissione avrebbe richiesto il consenso della vittima, che, però, non l'aveva validamente prestato: tale consenso, invece, era stato reso, irritualmente, dal solo rappresentante legale della vittima, scelto, in via autonoma e al di fuori del processo penale, da un organo pubblico di tipo assistenziale, la cui designazione era stata ritenuta valida agli effetti della rappresentanza processuale da parte giudice penale procedente. Da qui, la lesione della previsione pattizia sul duplice profilo dell'irrituale nomina del rappresentante legale della ricorrente incapace, nonché della non effettività del procedimento penale in cui quest'ultima era vittima del reato.
g) Art. 10 Cedu
Con riferimento all'art. 10 Cedu sono state pronunciate, nel mese di aprile, la sent. 4 aprile 2013, Reznik c. Russia e la sent. 18 aprile 2013, Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo (per una sintesi, v. infra): entrambe hanno censurato l'ingerenza statale nell'esercizio della libertà di espressione sotto il profilo dell'assenza di "necessità in una società democratica" (uno dei tre requisiti, come è noto, ai quali la norma convenzionale subordina, ai sensi del comma 2, le limitazioni della libertà in parola). Centrale, in entrambi i casi, è stata la valutazione circa la proporzione tra l'ingerenza statale - rappresentata nel primo caso da un procedimento civile di diffamazione e nel secondo caso da un'operazione di perquisizione e sequestro presso la redazione di una testata giornalistica - e gli scopi perseguiti attraverso tale ingerenza - la protezione della reputazione, nel primo caso; la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, nel secondo caso: entrambi di per sé legittimi, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Cedu -.
h) Art. 11 Cedu
Di grande interesse e rilievo - come conferma l'importance level n. 1 assegnatole - è la sent. 11 aprile 2013, Vyerentsov c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), con la quale la Corte ha condannato lo Stato resistente per la violazione, tra l'altro, degli art. 11 e 7 Cedu. Il ricorrente è un attivista dei diritti umani condannato a tre giorni di «administrative detention» per avere commesso le «administrative offences» di "violazione della procedura sull'organizzazione di manifestazioni pubbliche" e "disobbedienza dolosa agli ordini della polizia". Rinviando alla sintesi fornita infra per maggiori dettagli sulla fattispecie concreta e sull'iter argomentativo della pronuncia, in questa sede pare rilevante osservare come - ad avviso della Corte - l'assenza di una normativa precisa, ed uniformemente applicata nella prassi, sulle procedure per l'autorizzazione delle manifestazioni pubbliche, abbia determinato la violazione di entrambe le citate previsioni convenzionali: l'oscurità del dato normativo, infatti, rendeva imprevedibili le conseguenze giuridiche delle condotte poste in essere dal ricorrente, comportando, da un lato, un'arbitraria compressione della libertà di riunione di cui all'art. 11 Cedu; dall'altro lato, l'inflizione di una sanzione detentiva al di fuori delle garanzie racchiuse nella riserva di legge di cui all'art. 7 Cedu.
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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti
C. eur. dir. uomo, sez. III, 2 aprile 2013, Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia
La ricorrente, di origine somala, giunge illegalmente in Italia nell'agosto 2008, sbarcando sull'isola di Lampedusa. Viene registrata come immigrata illegale e condotta in un centro di accoglienza.
Nel gennaio 2009 le viene assegnato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, nonché un titolo di viaggio per stranieri, entrambi con validità triennale.
Nel maggio 2009 la ricorrente si reca nei Paesi Bassi, dove formula una nuova domanda di asilo: la richiesta viene tuttavia rigettata dalle autorità competenti, le quali, in forza del cd. regolamento Dublino, affermano che l'unico paese responsabile per la gestione della posizione della ricorrente sia l'Italia, ossia il primo paese di ingresso nell'UE. La procedura per il ri-trasferimento in Italia viene però bloccata dalla Corte di Strasburgo con una misura sospensiva ad interim adottata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte (cd. Rule 39).
Con la decisione in esame, tuttavia, la Corte dichiara che la ricorrente non ha subito alcun trattamento contrario all'art. 3 Cedu mentre si trovava in Italia; né rischierebbe di subirne nel caso in cui vi fosse ricondotta ai sensi del regolamento Dublino. La Corte riconosce infatti che il sistema italiano di ricezione dei richiedenti asilo soffre di alcuni difetti, ma ritiene che essi non integrino trattamenti contrari alle garanzie convenzionali. I giudici dichiarano pertanto il ricorso irricevibile, in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 commi 3 e 4 Cedu. (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. I, 4 aprile 2013, Reznik c. Russia
Il presidente dell'ordine degli avvocati di Mosca ed un dirigente del ministero della giustizia russo vengono invitati ad una trasmissione televisiva per discutere di un increscioso episodio occorso ad un'avvocatessa: all'uscita dal carcere ove aveva fatto visita ad un cliente, la donna era stata sottoposta ad una invasiva perquisizione personale da parte di due agenti della polizia penitenziaria di sesso maschile. Il presidente dell'ordine degli avvocati condanna l'episodio con toni particolarmente accesi; al punto che i due agenti, avendo assistito al programma televisivo, lo citano in giudizio civile per diffamazione, chiedendo - ed ottenendo - il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il presidente dell'ordine degli avvocati ritiene di aver subito un'ingerenza nella propria libertà di critica incompatibile con l'art. 10 Cedu. La Corte accoglie il ricorso ritenendo che nel caso di specie difettasse uno dei requisiti di cui all'art. 10 comma 2 Cedu, la condanna al risarcimento del danno non risultando "necessaria" allo scopo di protegge la reputazione altrui. Ciò sulla scorta, essenzialmente, delle seguenti considerazioni: il ricorrente non aveva un particolare dovere di ponderare le parole utilizzate, né in ragione della propria qualifica, né in ragione del contesto in cui si era espresso (§ 44); al contrario, essendo il contesto quello del contraddittorio tra le parti interessate (all'intervista televisiva era stato invitato anche un dirigente ministeriale), non solo era normale che i toni fossero concitati, ma ciascuna parte aveva la concreta possibilità di intervenire e contestare le eventuali esagerazioni del proprio interlocutore (§ 44); non sussisteva alcun «objective link» tra le dichiarazioni del ricorrente e le persone fisiche dei due agenti penitenziari (§ 45); le dichiarazioni avevano una sufficiente base fattuale (§ 46, 47). In conclusione, la Corte ritiene ingiustificato, nel caso di specie, il «chilling effect» sull'esercizio della libertà di espressione provocato dalla condanna del ricorrente al risarcimento del danno. (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 9 aprile 2013, Mehmet Åžentürk e Bekir Åžentürk c. Turchia
I ricorrenti, padre e figlio, sono due cittadini turchi che nel 2000 vedono morire la loro moglie/madre, incinta all'ottavo mese di gravidanza, a causa di una serie di negligenze ed imperizie riconducibili al personale medico delle diverse strutture ospedaliere in cui la donna, in preda a forti dolori, si era recata. Nel quarto ospedale, in particolare, i medici riscontravano il decesso del feto; tuttavia, appreso che la paziente non avrebbe potuto permettersi le spese della degenza, anziché procedere all'immediato raschiamento la dirottavano verso un'altra struttura. La donna decedeva durante il tragitto in ambulanza. Nel 2010 la Corte di Cassazione turca metteva la parola fine alla vicenda giudiziaria a carico dei vari medici coinvolti, dichiarando l'intervenuta prescrizione del fatto.
I ricorrenti invocano la violazione dell'art. 2 Cedu, perché ritengono che il diritto alla vita della loro moglie/madre e del feto sia stato violato per effetto della negligenza dei medici in cui la donna si è imbattuta. Ritengono altresì violato l'art. 3 Cedu per tutte le sofferenze cui sono stati costretti in conseguenza delle inerzie ed inattività dei sanitari e gli art. 6 e 13 Cedu per l'eccessiva durata del procedimento penale, l'inefficacia del sistema giudiziario e medico e l'assenza di validi rimedi interni.
La Corte riconosce una duplice violazione - sostanziale e procedurale - dell'art. 2 Cedu.
Anzitutto ritiene che la donna, vittima di un'evidente malasanità, sia stata privata della possibilità di accedere ad adeguate cure d'emergenza: lo Stato convenuto, pertanto, è venuto meno all'obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dei propri consociati, di tal guisa violando l'art. 2 Cedu dal punto di vista sostanziale. La Corte riconosce al contempo anche una violazione procedurale di tale disposizione, poiché l'ordinamento penale turco non è stato in grado di accertare la piena responsabilità dello staff medico coinvolto.
I giudici di Strasburgo ritengono, invece, che non sia necessario esaminare autonomamente la doglianza relativa al diritto alla vita del bambino mai nato, ed in particolare la questione se il feto ricada o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 2 Cedu: infatti - dopo aver premesso che gli Stati godono di un esteso margine di apprezzamento in tale ambito, specie in assenza di un consenso europeo sulla definizione giuridica e scientifica dell'inizio della vita - il collegio giudicante osserva che la vita del feto è strettamente connessa a quella della madre, ossia ad un profilo in relazione al quale è già stata acclarata la responsabilità dello Stato resistente. (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. II, 9 aprile 2013, Böber c. Turchia
Il ricorrente è un tassista turco che, nel giugno 2003, assiste ad un alterco tra un collega e due agenti di polizia. Al fine di placare l'acceso diverbio insorto tra le parti e di aiutare l'altro tassista, egli si offre di pagare la sanzione amministrativa che gli agenti hanno inflitto a quest'ultimo. I poliziotti reagiscono all'offerta spingendolo a terra, colpendolo a più riprese e ammanettandolo.
Uno dei due agenti, mentre lo fa salire in macchina per portarlo alla stazione di polizia in stato di arresto (con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale), gli chiude violentemente lo sportello su una gamba, procurandogli - come dimostrano i successivi accertamenti medico-legali - la rottura della stessa.
All'esito del procedimento penale interno, gli agenti di polizia vengono condannati a due mesi e quindici giorni di reclusione, con concessione della sospensione condizionale.
I giudici di Strasburgo dichiarano che vi è stata violazione dell'art. 3 Cedu sotto ambo i profili sostanziale e procedurale.
Sul primo fronte osservano che il ricorrente è stato maltrattato da parte di due agenti di polizia che gli hanno causato una serie di lesioni, provate in via documentale.
Quanto, invece, alla violazione di carattere procedurale, la Corte rileva che la sospensione della pena inflitta per condotte incompatibili con l'art. 3 Cedu ricade - ai sensi della consolidata giurisprudenza di Strasburgo (cfr., tra le più recenti, sent. 5 giugno 2012, Eski c. Turchia e sent. 3 luglio 2012, Taylan c. Turchia) - «into the category of the "measures" which are unacceptable, as its effect is to render convictions ineffective». (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. IV, 9 aprile 2013, H. e B. c. Regno Unito
I ricorrenti sono due cittadini afgani che vivono nel Regno Unito, dove sono giunti, rispettivamente, nell'ottobre 2008 e aprile 2011. Entrambi chiedono asilo politico, perché temono che un'espulsione verso il loro paese d'origine possa mettere a rischio la loro incolumità, essendo, l'uno, funzionario dell'Onu e, l'altro, un traduttore delle forze armate statunitensi.
Le loro istanze vengono tuttavia rigettate dalle competenti autorità locali.
I ricorrenti adiscono dunque la Corte di Strasburgo, poiché ritengono che l'espulsione verso l'Afghanistan potrebbe esporli al rischio di essere sottoposti a trattamenti in violazione dell'art. 3 Cedu e/o dell'art. 2 Cedu.
La Corte, dopo aver richiamato i propri principi generali in tema di espulsione, ritiene che coloro che aspirano alla protezione internazionale devono essere in grado di dimostrare - attraverso l'allegazione di circostanze attinenti alla propria posizione individuale ed alla natura delle proprie relazioni nell'ambito della comunità internazionale - il reale ed effettivo rischio che correrebbero a fronte di un provvedimento di rimpatrio.
Ciò posto, i giudici non sono persuasi del fatto che ogni persona che sia in contatto con le Nazioni Unite o le forze armate degli USA, perfino a Kabul, possa essere considerata genericamente a rischio o potenzialmente soggetta a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. La Corte esclude dunque la violazione dell'art. 3 Cedu, perché ritiene che nessuno dei due ricorrenti sia riuscito a dimostrare concretamente e attraverso elementi specifici e dettagliati il reale rischio che correrebbe, ove espulso, di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nel proprio paese di origine.
Si segnala l'opinione dissenziente del giudice Kalaydjieva. (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 11 aprile 2013, Firoz Muneer c. Belgio.
Il ricorrente, dopo che le autorità belghe avevano rigettato la domanda d'asilo, diviene destinatario di un provvedimento di espulsione, alla cui esecuzione egli si oppone, rifiutando l'imbarco coattivo sull'aeromobile: da qui, l'applicazione di un provvedimento detentivo provvisorio, disposto dalle autorità giurisdizionali in conformità all'art. 5 comma 1 lett. f Cedu, in attesa che venga eseguito il rimpatrio. Il ricorrente resta detenuto complessivamente per quattro mesi e cinque giorni in forza di un provvedimento di proroga della misura. Le modalità della proroga violano l'art. 5 comma 4 Cedu, non essendo stata assicurata, entro un termine ragionevole, un'impugnazione effettiva tesa al controllo della legalità della detenzione. Infatti, il ricorrente aveva presentato una tempestiva impugnazione della proroga della misura, chiedendo l'immediata liberazione ed ottenendo pure una decisione in tal senso dalla camera d'accusa; sennonché, tale ultimo provvedimento, non esecutivo, è stato impugnato dalle autorità belghe dinanzi alla cassazione, la cui decisione sulla legalità della proroga è stata pronunciata solo dopo che la liberazione del ricorrente era già stata eseguita in forza dell'integrale decorso del termine di durata massima della misura detentiva provvisoria. (Fabio Cassibba)
C. eur. dir. uomo, sez. V, 11 aprile 2013, Vyerentsov c. Ucraina
Nel 2010 un attivista ucraino organizza una manifestazione per sensibilizzare l'attenzione pubblica sul fenomeno della corruzione nella Procura della città di Lviv. Benché egli ritenga di aver seguito la corretta procedura di autorizzazione, viene accusato di "violazione della procedura sull'organizzazione di manifestazioni pubbliche" e di "disobbedienza dolosa agli ordini della polizia": due «administrative offences» in relazione alle quali gli viene inflitta la sanzione di tre giorni di «administrative detention».
I giudici di Strasburgo ribadiscono che le limitazioni alla libertà di riunione devono, ai sensi dell'art. 11 Cedu, essere previste dalla legge; con ciò intendendosi una disciplina accessibile a tutti e formulata con sufficiente precisione, in modo da consentire a ciascun individuo di poter prevedere le conseguenze che possono discendere dal proprio agire.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che difetti proprio il requisito della prevedibilità, posto che non esiste una chiara e prevedibile procedura che regoli l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni in luoghi pubblici. L'unico documento esistente in materia è infatti un Decreto del 1988, dunque risalente all'epoca dell'URRS, le cui previsioni non sono generalmente accettate per la regolamentazione delle manifestazioni e che stabilisce - come testimonia l'ondivaga prassi applicativa delle corti territoriali - una procedura del tutto differente da quella tracciata nella Costituzione.
La Corte, pur accettando che ogni Stato necessiti di un adeguato lasso di tempo per ripristinare il proprio fondamento giuridico durante un periodo di transizione, non può però tollerare che un ritardo di oltre vent'anni sia giustificabile, specialmente quando ciò pregiudichi il godimenti di diritti fondamentali quali la libertà di associarsi pacificamente.
Ai sensi dell'art. 46 Cedu, la Corte invita dunque lo Stato ricorrente a rivedere con urgenza la propria legislazione e prassi amministrativa in materia di libertà associativa, al fine di stabilire i termini, le modalità ed al contempo i limiti per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni.
In assenza di una legislazione chiara e prevedibile che stabilisca le regole per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pacifiche, la condanna del ricorrente per violazione di una procedura di fatto inesistente deve ritenersi in contrasto con l'art. 7 Cedu.
La Corte, infine, accoglie tutte le doglianze del ricorrente in ordine al difetto di motivazione della decisione del tribunale ed altresì al suo diritto di difesa e dichiara la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 Cedu. (Verena Pusateri)
C. eur. dir. uomo, sez. II, 16 aprile 2013, Meryem Çelik e altri c. Turchia
Le ricorrenti, turche di origine curda, sono parenti di tredici persone scomparse durante una operazione militare condotta dalle forze armate turche il 24 luglio 1994. La ricostruzione dei fatti è controversa. Il Governo turco afferma che in quell'occasione si era verificato uno scontro tra i sostenitori del PKK e le forze militari nazionali, all'esito del quale gli abitanti della zona si erano rifugiati in Iraq. Le ricorrenti sostengono invece che i militari avevano incendiato le loro case, picchiato gli abitanti e sequestrato alcuni uomini. Rimaste sole, le ricorrenti erano fuggite in Iraq, dove erano rimaste fino al 1997, ospitate in un campo profughi. In via preliminare, il Governo eccepisce la tardività del ricorso, che è stato presentato alla Corte soltanto nel 2002. I giudici di Strasburgo, tuttavia, ne dichiarano la ricevibilità, sulla scorta delle seguenti considerazioni: tra il '94 e il '97 le ricorrenti erano state costrette a vivere all'estero; una volta rientrate, avevano atteso l'esito dell'inchiesta parlamentare e poi di quella penale relative al loro caso; infine, si trattava di contadine analfabete che non parlano la lingua turca. Nel merito la Corte, già più volte chiamata a pronunciarsi sui casi di soggetti scomparsi dopo essere stati sequestrati delle forze militari, ravvisa una violazione sostanziale e procedurale degli art. 2, 5 e 3 Cedu. (Marika Pizza)
C. eur. dir. uomo, sez. IV, 16 aprile 2013, Velev c. Bulgaria
Il ricorrente, cittadino bulgaro, si duole dell'ineffettività delle indagini nazionali svolte a seguito della denuncia nella quale riferiva di essere stato percosso e malmenato da agenti della polizia durante due interrogatori affinché confessasse un presunto reato di furto. In merito a tali indagini la Corte rileva, in primo luogo, l'errata qualificazione delle condotte denunciate in quanto non integranti semplici percosse, bensì, sussumibili nella nozione di tortura convenzionalmente rilevante dal momento che i maltrattamenti ai quali era stato sottoposto il ricorrente, attestati da idonea documentazione medica, erano stati posti in essere con il fine specifico di far confessare alla vittima la commissione di un reato. In secondo luogo, rileva l'inadeguatezza delle stesse a causa del ritardo con cui sono state svolte e, in particolare, instaurate, dal momento che la Corte ricorda che nei casi di violazioni dolose dell'art. 3 Cedu, l'inchiesta penale deve essere prontamente avviata d'ufficio, senza attendere la denuncia - intervenuta, nel caso di specie, dopo un anno dai fatti -. I giudici rilevano, altresì, l'inadeguatezza delle indagini in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato e della circostanza che nessun procedimento disciplinare a carico degli autori del reato fosse in corso e ritengono, pertanto, integrata la violazione degli obblighi procedurali di cui all'art. 3 Cedu. (Marika Pizza)
C. eur. dir. uomo, sez. IV, 16 aprile 2013, Aswat c. Regno Unito
Il ricorrente, sospettato di terrorismo, è detenuto presso l'ospedale psichiatrico Broadmoor ai fini dell'estradizione negli Stati Uniti. In passato aveva già proposto, insieme ad altre persone, ricorso alla Corte che si era pronunciata escludendo, all'unanimità, la violazione dell'art. 3 Cedu per gli altri ricorrenti, mentre aveva rinviato l'esame della domanda di Aswat per monitorarne le condizioni di salute e il procedere della detenzione presso l'ospedale. Egli lamenta, ancora una volta, una violazione potenziale dell'art. 3 Cedu sostenendo che negli Stati Uniti verrebbe sottoposto a condizioni detentive inumane e degradanti oltre che ad un inadeguato trattamento medico presso il carcere di massima sicurezza ADX Florence, ove vengono reclusi i sospettati di reati di terrorismo. Il ricorrente è affetto da schizofrenia che gli provoca allucinazioni uditive, disturbo del pensiero e deliri di grandezza. Tale disturbo mentale è tenuto sotto controllo da farmaci anti-psicotici e dalla partecipazione in attività professionali e di formazione professionale organizzate dal Broadmoor che contribuiscono a evitare un sostanziale deterioramento. La perizia medica sconsiglia, dunque, il ritorno in carcere per l'alta probabilità di una complicazione della malattia. La Corte ritiene che il disturbo mentale dell'attuale ricorrente sia di tale gravità che, sommato alla mancanza di legami affettivi negli Stati Uniti, tradurrebbe l'estradizione in un significativo deterioramento della sua salute mentale e fisica tale da raggiungere la soglia minima di gravità rilevante ai sensi dell'articolo 3 Cedu. (Marika Pizza)
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 16 aprile 2013, Căşuneanu c. Romania
Durante le indagini, il ricorrente - un importante uomo d'affari accusato di gravi episodi di corruzione, unitamente a uomini politici di livello nazionale - trascorre cinque giorni in custodia cautelare. La Corte europea ravvisa la violazione dell'art. 3 Cedu: le pessime condizioni detentive avevano integrato un trattamento inumano e degradante. Sin dai primi momenti delle indagini, iniziano ad essere pubblicati sui quotidiani stralci di conversazioni telefoniche, intercorse fra il ricorrente ed un co-indagato, legittimamente intercettate ma che - al momento della divulgazione - erano ancora coperte dal segreto investigativo. A seguito della doglianza del ricorrente circa il mancato rispetto della vita privata, la Corte europea ravvisa in tale vicenda una lesione dell'art. 8 Cedu: le autorità nazionali non hanno saputo evitare "fughe di notizie" concernenti atti ancora coperti dal segreto investigativo, violando gli obblighi positivi di protezione del diritto alla privatezza che grava sugli organi pubblici. (Fabio Cassibba)
C. eur. dir. uomo, sez. V, 18 aprile 2013, ric. n. 26419/2010, Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo
Nel corso di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, le forze dell'ordine perquisiscono la sede di una testata giornalistica e sequestrano alcuni documenti, al dichiarato scopo di scoprire l'identità dell'autore dell'articolo "incriminato". Accogliendo il ricorso presentato dalla società proprietaria del giornale, la Corte di Strasburgo giudica illegittima, ai sensi degli artt. 8 e 10 Cedu, l'ordinanza di perquisizione e sequestro. I giudici osservano, anzitutto, che le informazioni ricercate - relative, come detto, all'identità del giornalista autore dell'articolo diffamatorio - avrebbero potuto essere reperite con modalità meno invasive, e soprattutto senza ingerenze nella riservatezza del domicilio: ingerenze che, pertanto, difettano del requisito della "necessità" di cui all'art. 8 comma 2 Cedu. In secondo luogo, la Corte ritiene che il provvedimento era redatto in maniera così vaga da autorizzare la ricerca ed il sequestro di qualunque tipologia di documento connesso all'inchiesta, perfino quelli in grado di svelare le fonti delle informazioni utilizzate dai giornalisti: si trattava, dunque, di un provvedimento sproporzionato - e sotto questo profilo non "necessario" nemmeno ai sensi dell'art. 10 comma 2 Cedu - rispetto allo scopo - come già detto: individuare l'identità del giornalista, non delle sue fonti di informazione - perseguito dall'autorità giudiziaria. (Marika Piazza)
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 18 aprile 2013, Azimov c. Russia
Contro il ricorrente, cittadino tagiko residente in Russia, è aperto, in Tagikistan, un procedimento penale per gravi reati contro lo Stato: egli è posto in custodia cautelare, in vista dell'estradizione passiva, su richiesta del governo tagiko, che all'uopo rilascia rassicurazioni diplomatiche circa la protezione dell'incolumità fisica del ricorrente una volta eseguita l'estradizione. Per i giudici di Strasburgo, il rimpatrio coattivo in Tagikistan esporrebbe, però, il ricorrente al serio rischio di torture, con violazione dell'art. 3 Cedu. Mentre è detenuto in attesa del rimpatrio, il ricorrente non gode di alcuno strumento giurisdizionale per far controllare la legalità della detenzione. Al riguardo, la Corte europea accerta la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu e dell'art. 5 comma 1 Cedu: da quest'ultimo punto di vista, la circostanza che il ricorrente sia destinatario di un provvedimento d'urgenza, emesso a suo tempo, in via cautelativa, dai giudici di Strasburgo per sospendere l'esecuzione del rimpatrio coatto, non esime lo Stato dal verificare se misure meno afflittive di quella privativa della libertà personale scongiurino il rischio che quest'ultimo si sottragga all'amministrazione della giustizia. (Fabio Cassibba)
C. eur. dir. uomo, sez. II, 23 aprile 2013, Külah e Koyuncu c. Turchia
I ricorrenti sono i genitori di un ragazzo di 19 anni ferito a morte da un agente di polizia. I fatti all'origine del ricorso vengono ricostruiti nei seguenti termini. A seguito di un routinario controllo dei documenti di identità del giovane, si verificavano alcuni attriti con le forze dell'ordine, che sfociavano in una colluttazione. Ad un certo punto il giovane tentava di fuggire, ma veniva raggiunto da un proiettile proveniente dall'arma di uno dei poliziotti. All'esito del processo penale a suo carico, l'agente autore del fatto veniva condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, con concessione della sospensione condizionale. La Corte dichiara che vi è stata violazione dell'art. 2 Cedu tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello procedurale: oltre all'uso sproporzionato della forza, già accertato dai giudici interni, la Corte dichiara incompatibili con la disposizione convenzionale sia l'entità della pena, considerata troppo esigua, sia la connessa concessione della sospensione condizionale. (Marika Piazza)
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 23 aprile 2013, Süzer c. Turchia
Al ricorrente, minorenne, è applicata la custodia cautelare per due episodi di furto aggravato. Durante le indagini, egli è posto a confronto con altri coimputati, alla presenza della polizia, ma in assenza del difensore o di un familiare; il difensore di ufficio partecipa ai successivi interrogatori in cui l'imputato rende dichiarazioni confessorie: i relativi verbali sono usati in dibattimento come prova determinante ai fini della duplice condanna. La Corte europea ravvisa la violazione dell'equità processuale ex art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. All'imputato minorenne (e, perciò, soggetto vulnerabile) non sono state assicurate garanzie idonee a rendere effettivo il diritto di difesa sin dalla fase dell'istruzione preliminare, che, anzi, è stata caratterizzata dalla violazione di regole procedurali tali da creare un clima di sostanziale intimidazione nei suoi confronti; né il giudice del merito ha adottato alcuna misura per fare sì che l'imputato potesse avvalersi di un difensore di fiducia in vista di un effettivo contraddittorio. (Fabio Cassibba)
C. eur. dir. uomo, sez. I, 25 aprile 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russia
Si tratta di un interessante caso di rendition di un sospetto terrorista. Il ricorrente, detenuto con l'accusa di aver attentato alla vita di tre membri del parlamento regionale del Tajikistan e di far parte di un movimento islamico, riesce a fuggire in Russia, dove tuttavia viene arrestato in esecuzione della richiesta di estradizione da parte del Tajikistan. Ricorre, quindi, alla Corte adducendo il rischio di trattamenti degradanti e inumani al rientro nel paese richiedente. La Corte emette la misura cautelare del divieto di estradizione; tuttavia il ricorrente, pochi mesi dopo essere stato rilasciato, viene catturato, torturato e trasferito coattivamente nel paese d'origine ove attualmente si trova. Denuncia la violazione dell'art. 3 Cedu e, in primo luogo, sostiene che la Russia non lo ha protetto contro il rischio di un suo possibile e probabile trasferimento forzato in Tajikistan, ove avrebbe rischiato in modo effettivo, così come corroborato da numerosi report di ONG e di Amnesty International, di essere sottoposto a torture. Lo Stato, infatti, richiedeva l'estradizione non per reati comuni ma per il reato di terrorismo, in merito al quale è nota la prassi di sottoporre i sospettati a torture al fine di estorcere confessioni. Oltre a dichiarare la violazione, sui piani sostanziale e procedurale, dell'art. 3 Cedu, la Corte accoglie anche le ulteriori doglianze del ricorrente ai sensi degli art. 34 e 5 Cedu, rispettivamente per l'inottemperanza dello Stato alla interim measure che vietava l'espulsione e per i ritardi nell'esaminare l'appello del ricorrente avverso le misure custodiali interne. Merita infine di essere segnalata la parte della pronuncia contenente le misure di carattere generale che la Russia è chiamata ad adottare per interrompere la sistematica prassi di renditions di sospetti terroristi (§ 256 e ss.). (Marika Piazza)
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 aprile 2013, Yevgeniy Ivanov c. Russia
In un dibattimento per aggressione e omicidio preterintenzionale, dopo avere escusso numerosi testimoni di accusa, il giudice tenta di assicurare la comparizione delle tre vittime "superstiti", già unilateralmente sentite, in sede d'indagine, dagli organi inquirenti. Nonostante i reiterati tentativi di notificare la citazione testimoniale, ordinati dal giudice anche a seguito delle richieste della difesa dell'imputato, le tre vittime non vengono rintracciate. Dopo varie udienze inutilmente fissate per l'esame delle vittime, il giudice dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni accusatorie rese da costoro durante le indagini; essi sono poi impiegati come prova determinante per la condanna del ricorrente. La Corte europea accerta la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. Da un lato, l'autorità procedente, pur avendo effettuato alcuni tentativi per ottenere la comparizione dei testimoni di accusa, vittime del reato, non ha fatto tutto il possibile al riguardo. Dall'altro e soprattutto, l'autorità procedente non ha adottato, nel corso del procedimento, adeguate misure atte a compensare le difficoltà probatorie della difesa nel giudizio (come, ad esempio, l'instaurazione di un "incidente probatorio" durante le indagini, la possibilità per la difesa di porre comunque domande alle vittime nel corso delle indagini o l'adozione di forme di documentazione audio-video delle sommarie informazioni per consentire un vaglio adeguato della credibilità dei testimoni assenti). (Fabio Cassibba)
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 30 aprile 2013, Tymoshenko c. Ucraina
Dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali del 2010, la ricorrente - all'epoca alla guida del principale partito di opposizione - è sottoposta a diversi procedimenti penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione e condannata a vari anni di reclusione. In uno dei dibattimenti, la ricorrente svolge personalmente il contro-esame del Primo ministro in carica, citato dal pubblico ministero come testimone d'accusa: secondo pubblico ministero e giudice, il controesame è caratterizzato da ripetute intemperanze dell'imputata, che, perciò, è posta, lo stesso giorno e per ordine del giudice procedente, in custodia cautelare a tempo indeterminato, per intralcio alla giustizia e mancanza di rispetto verso l'autorità. Nelle successive udienze la ricorrente e il difensore chiedono più volte la revoca della custodia cautelare o la sua sostituzione con una misura meno afflittiva ma le istanze sono sempre rigettate; la custodia cautelare viene, anzi, protratta sino al passaggio in giudicato della condanna. Davanti alla Corte europea, la ricorrente lamenta varie violazioni dell'art. 3 Cedu ma, per i giudici di Strasburgo, da un lato, le condizioni detentive non sono state tali da raggiungere la soglia di severità richiesta per dalla norma pattizia, dall'altro, i trattamenti sanitari sono stati adeguati. Né è violato il divieto di tortura, sotto il profilo sostanziale e processuale, poiché le indagini, avviate dalle autorità ucraine a seguito della denuncia della ricorrente circa un preteso episodio di torture commesse dalla polizia ai suoi danni, sono state effettive e tempestive: fra l'altro, è risultato che le ecchimosi sul corpo della ricorrente non erano compatibili con la descrizione dell'episodio oggetto della denuncia; inoltre, la ricorrente ha pure rifiutato ulteriori accertamenti sanitari disposti dalle autorità ucraine per meglio chiarire la natura delle lesioni. Viceversa, sono tutte fondate le diverse doglianze relative a plurime violazioni dell'art. 5 Cedu. Anzitutto, i provvedimenti che applicano e prorogano la custodia cautelare nei confronti della ricorrente sono privi d'indicazioni in ordine alla durata massima della misura, disponendone, anzi, la protrazione sino al passaggio in giudicato della condanna. La privazione "a tempo indefinito" della libertà personale è, in sé, contraria al principio di legalità ex art. 5 comma 1 Cedu; inoltre, la custodia cautelare è applicata e mantenuta sulla base di motivi estranei a quelli consentiti dalla norma pattizia, quali il comportamento poco rispettoso tenuto dalla ricorrente nei confronti del giudice nel dibattimento; né, infine, è chiaro perché una misura meno afflittiva non sarebbe stata sufficiente. La custodia cautelare è stata più volte "riesaminata" dai giudici competenti, ma questi ultimi hanno sostanzialmente ignorato tutti i numerosi argomenti difensivi, addotti in fatto e in diritto dalla ricorrente e dal suo difensore per giustificare la richiesta di revoca della custodia cautelare o, quanto meno, quella della sua sostituzione con una misura meno afflittiva: da qui, la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu. Infine, la legge ucraina non prevede uno strumento riparatorio per i casi in cui la detenzione risulti illegittima ai sensi dell'art. 5 Cedu, in violazione dell'art. 5 comma 5 Cedu. L'art. 5 comma 1 Cedu è pure violato in rapporto all'art. 18 Cedu: la Corte europea accerta che la detenzione è stata disposta per scopi estranei all'art. 5 Cedu, mirando ad impedire alla ricorrente di partecipare alle elezioni politiche. (Fabio Cassibba)