ISSN 2039-1676


14 maggio 2013 |

Monitoraggio Corte EDU febbraio 2013

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Prosegue, rinnovato, il monitoraggio mensile delle più importanti sentenze e decisioni della Corte EDU. A partire dal mese di gennaio 2013 il monitoraggio abbraccia infatti, oltre alle sentenze che interferiscono con il diritto penale sostanziale, anche quelle rilevanti per il diritto penale processuale. All'introduzione - contenente la presentazione ragionata dei casi di maggior interesse decisi dalla Corte nel periodo di riferimento - segue la sintesi delle pronunce più rilevanti, presentate in ordine cronologico.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Pier Francesco Poli, Elisabetta Tiani e Francesco Zacchè. L'introduzione è a firma di Marta Pelazza per quanto riguarda gli art. 2, 3 e 7 Cedu, mentre si deve a Francesco Zacchè la parte relativa agli art. 5, 6 e 8 Cedu.

 

 

SOMMARIO

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

* * *

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

In febbraio sono state pronunciate due sentenze in tema di art. 2 Cedu. Nella sent. 12 febbraio 2013, Eduard Popa c. Moldavia, l'art. 2 Cedu viene in rilievo insieme all'art. 3 in relazione ad un medesimo fatto, in cui si cumulano "ill-treatments" ed esposizione a serio pericolo di vita: si tratta del pestaggio e susseguente abbandono del ricorrente, privo di conoscenza, all'aperto e con temperatura sotto lo zero. La Corte riconosce la violazione di entrambi gli articoli sotto il profilo procedurale, data l'ineffettività delle indagini svolte, mentre è esclusa sotto il profilo sostanziale, a causa dell'impossibilità di provare che le violenze siano state perpetrate da agenti delle forze dell'ordine, come sostenuto del ricorrente.

La sent. 26 febbraio 2013, Bozkir e altri c. Turchia (per una sintesi, v. infra), invece, accerta la violazione degli articoli 2 e 13 Cedu, in relazione alla sparizione e presunta morte di alcune persone nel corso di un conflitto tra forze armate turche e PKK. Anche in questo caso, come nel precedente, la violazione può essere riscontrata solamente sotto il profilo dell'ineffettività delle indagini, mancando - proprio a causa di tali lacune investigative - prove sufficienti ad attribuire la diretta responsabilità dei fatti alle autorità militari.

 

b) Art. 3 Cedu

Per quanto riguarda l'art. 3 Cedu, troviamo in primo luogo alcune sentenze riguardanti violazioni dirette della norma, relative ad episodi di violenza posti in essere da agenti statali.

Si tratta delle sentenze 5 febbraio 2013, Otasevic c. Serbia (in cui la Corte esclude la violazione procedurale e dichiara inammissibile il ricorso sotto il profilo sostanziale), 12 febbraio 2013, Austrianu c. Romania (dove la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto entrambi i profili, è invece riconosciuta: si tratta di violenze poste in essere da un agente di polizia penitenziaria su un detenuto) e Laszlo Karoly c. Ungheria (n. 2) (la condanna riguarda le violenze subite dal ricorrente in seguito ad un arresto), nonché le sent. 12 febbraio 2013, Gulaydin c. Turchia, Necati Yilmaz c. Turchia (per una sintesi delle quali, v. infra) e 19 febbraio, Kemal BaÅŸ c. Turchia. Queste ultime sono sentenze di condanna per violenze perpetrate dalla polizia rispettivamente nel corso di scontri con membri di un partito politico durante lo svolgimento delle elezioni, in seguito all'arresto del ricorrente per aver pubblicamente insultato il primo ministro, e nel corso di una manifestazione studentesca.

Troviamo altresì, come di consueto, un gruppo di sentenze aventi ad oggetto le condizioni di detenzione nelle carceri: troviamo numerose pronunce nei confronti della Russia (sentenze Bubnov, Andrey Gorbunov, Yefimenko, Zuyev, Vasily Vasilyev), nonché le pronunce D.G. c. Polonia, e Ciolan c. Romania.

In particolare, riguardano l'insufficienza di cure mediche prestate ai detenuti le sent. 5 febbraio 2013, Bubnov c. Russia, Mkhitaryan c. Russia e Andrey Gorbunov c. Russia (mentre la prima esclude la violazione, le altre due accolgono le doglianze dei ricorrenti, cui era stato impedito di effettuare degli interventi chirurgici al cuore ritenuti necessari dai medici), nonché la sent. 12 febbraio 2013, D.G. c. Polonia, in cui la Polonia è stata condannata per l'inadeguatezza della struttura carceraria e delle cure fornite ad un detenuto paraplegico.

Le sent. 7 febbraio 2013, Yefimenko c. Russia (per una sintesi, v. infra) e 19 febbraio 2013, Ciolan c. Romania, Zuyev c. Russia e Vasily Vasilyev c. Russia si soffermano invece sul problema del sovraffollamento carcerario, per lo più in congiunzione con ulteriori profili di doglianza quali l'inadeguata areazione, illuminazione ed alimentazione.

Si occupano infine di casi di estradizione le sent. 5 febbraio 2013, Zokhidov c. Russia (per una sintesi, v. infra) e Bakoyev c. Russia, nonché la sent. 19 febbraio, Yefimova c. Russia (per una sintesi, v. infra). La prima pronuncia dichiara l'avvenuta violazione dell'art. 3 Cedu per l'estradizione verso l'Uzbekistan del ricorrente, richiedente asilo, disposta dalle autorità russe (estradizione avvenuta, altresì, in violazione di una interim measure - e, di conseguenza, dell'art. 34 Cedu - con la quale ex art. 39 delle Rules of Court la Corte aveva intimato alla Russia di sospendere l'estradizione in attesa della definizione del procedimento). La Corte ha ritenuto che effettivamente l'estradizione ha esposto il ricorrente ad un elevato rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 Cedu; il sig. Zokhidov, infatti, era sospettato di essere membro di una organizzazione religiosa bandita in Uzbekistan, denominata Hizb ut-Tahrir, i membri della quale risultano essere sistematicamente sottoposti a persecuzione e tortura. La Corte ribadisce, in questa sentenza, un principio enunciato nella sentenza Saadi c. Italia (Grande camera, sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06) secondo cui l'esistenza di norme nazionali che sanzionano le violazioni dei diritti fondamentali - in questo caso, la proibizione della tortura disposta dal codice penale uzbeko - non è di per sé sufficiente ad assicurare un'adeguata protezione contro il rischio di ill-treatment, ove fonti attendibili abbiano denunciato il ricorso a pratiche manifestamente in contrasto con  i principi convenzionali, o la tolleranza di tali pratiche. 

Nelle sent. Bakoyev c. Russia e Yefimova c. Russia, invece, la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato il rischio di ill-treatment cui i ricorrenti sarebbero stati esposti in caso di estradizione (nel primo caso si tratta di estradizione - al momento del giudizio non ancora avvenuta - alternativamente verso il Kirghizistan o l'Uzbekistan; nel secondo il Paese di destinazione è il Kazakistan).

Degno di nota il richiamo, nella sentenza Yefimova, all'orientamento secondo il quale, perché possa essere dichiarata la violazione dell'art. 3 Cedu in caso di applicazione extraterritoriale della Convenzione, gli ill-treatments oggetto di giudizio devono raggiungere un livello di gravità più elevato di quanto sarebbe necessario se le medesime violazioni avessero luogo nel territorio di un Paese contraente (per un'enunciazione di questo principio si v. la sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, § 177, illustrata in questa Rivista da Carlo Parodi).

 

c) Art. 5 Cedu

Con riguardo all'art. 5 Cedu, sono tre le sentenze da segnalare, tutte relative alla Russia.

La prima pronuncia di un certo interesse è la sent. 12 febbraio 2013, Yefimenko c. Russia, che tocca, oltre agli art. 3 e 8 Cedu, l'art. 5 comma 1 Cedu (per una sintesi, v. infra). Nella specie, il ricorrente era stato condannato, nel 2003, da una corte composta in modo irregolare per la legge nazionale, ossia con la presenza di due giudici popolari in luogo di due togati. A distanza di molti anni, però, la sentenza era stata invalidata dal giudice della revisione. Per tale ragione, la Corte di Strasburgo ha sostenuto che la detenzione sopportata dal ricorrente in seguito alla condanna del 2003 era arbitraria, perché emessa - e ciò costituisce una grave e ovvia irregolarità - da un giudice incompetente.

Il secondo caso è la sent. 5 febbraio 2013, Zokhidov c. Russia (per una sintesi, v. infra), dove la Corte europea ha accertato la violazione dell'art. 5 Cedu sotto vari profili: anzitutto, la detenzione del ricorrente in attesa dell'estradizione era priva d'una base legale (comma 1 lett. f); in secondo luogo, l'autorità procedente non aveva provveduto a tradurre l'ordinanza con cui si applicava la misura detentiva in attesa dell'estradizione (comma 2); infine, il giudice di appello aveva ritardato la celebrazione dell'udienza sulla procrastinazione della detenzione per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni (comma 4).

Degna di nota, infine, è la sent. 5 febbraio 2013, Mkhitaryan c. Russia, perché la Corte di Strasburgo, accertata la disumanità della detenzione subita dal ricorrente, ha comunque escluso che questa abbia avuto una durata eccessiva, ai sensi dell'art. 5 comma 3 Cedu. Iniziata la custodia con l'esecuzione d'un mandato d'arresto internazionale e terminata dopo due anni, la sua proroga era sempre stata giustificata dall'esistenza di motivi rilevanti e sufficienti; inoltre, l'inchiesta era stata svolta con diligenza, mentre la vicenda era connotata da una significativa complessità.

 

d) Art. 6 Cedu

Quanto all'equità processuale, va menzionata la sent. 19 febbraio, Müller-Hartburg c. Austria (per una sintesi, v. infra), per l'applicazione delle regole in materia di durata ragionevole del processo con riferimento a un procedimento disciplinare celebrato nei confronti di un avvocato. Inoltre, va segnalata una serie di pronunce relative al principio del contraddittorio per l'uso ai fini della condanna di dichiarazioni unilaterali rilasciate, rispettivamente: dalla vittima d'una violenza sessuale non controesaminata dalla difesa, perché affetta da una grave sindrome da stress conseguente al reato - sent. 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna (per una sintesi, v. infra); dall'agente sotto copertura in una sede protetta e in forma anonima - sent. 26 febbraio 2013, Papadakis c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per una sintesi, v. infra); da un testimone dell'accusa sentito per due volte in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali avevano inutilmente chiesto di risentire la fonte di prova coram partibus - sent. 28 febbraio 2013, Mesesnel c. Slovenia (per una sintesi, v. infra).

 

e) Art. 7 Cedu

Anche nel mese di febbraio troviamo una pronuncia in tema di art. 7: la sent. 5 febbraio 2013, Martirosyan c. Armenia (per una sintesi, v. infra). In essa il ricorrente si doleva di essere stato condannato in forza di un articolo del c.p. armeno non ancora in vigore al momento della commissione del fatto. La Corte esclude la violazione in quanto all'epoca dei fatti era vigente in Armenia una norma che, seppur formulata diversamente, poteva essere interpretata in modo analogo a quella che ha fondato la condanna del ricorrente. Tale interpretazione era secondo la Corte prevedibile: se non "as a matter of common knowledge", con il supporto di un consulente legale.

 

f) Art. 8 Cedu

Occorre ancora richiamare la sent. 12 febbraio 2013, Yefimenko c. Russia (per una sintesi, v. infra), perché qui il giudice europeo ha riscontrato anche una violazione della privatezza, considerato che l'autorità penitenziaria aveva più volte ispezionato il contenuto della corrispondenza spedita alla Corte stessa, nonché all'ordine degli avvocati, censurandone alcune parti. Si è così accertata pure la lesione dell'art. 34 Cedu, perché - prendendo cognizione, senza alcuna valida ragione, della posta spedita alla Corte - l'autorità penitenziaria ha ostacolato il diritto del detenuto a ricorrere a Strasburgo.

 

***

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, 5 febbraio 2013, Martirosyan c. Armenia

Il ricorrente è un cittadino armeno che è stato condannato per i reati di favoreggiamento, appropriazione indebita e falsificazione di documenti. Lamenta la violazione dell'art. 7 Cedu in quanto la condanna per il reato di falsificazione di documenti era avvenuta per effetto dell'applicazione di una novella normativa che mutava l'articolo del codice penale applicabile all'epoca dei fatti. La Corte non ritiene integrata la violazione in quanto ritiene che la condanna non fosse avvenuta in seguito all'applicazione della novella normativa ma grazie ad un'estensione interpretativa della precedente che era ragionevolmente prevedibile dai ricorrenti secondo i parametri fissati dalla norma convenzionale. (Pier Francesco Poli)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 5 febbraio 2013, Zokhidov c. Russia

Il ricorrente era stato arrestato in Russia e successivamente espulso in Uzbekistan, paese ove risultava ricercato per aver cospirato al fine di rovesciare l'ordine democratico in qualità di membro di una organizzazione religiosa estremista. Lamenta che l'espulsione, peraltro attuata in violazione di un precedente monito posto in essere dalla Corte europea ai sensi dell'art. 39 delle Rules of Court, abbia integrato una violazione dell'art. 3 avendo egli corso un elevatissimo rischio di subire maltrattamenti. La Corte ritiene integrata la violazione denunciata in relazione all'elevato rischio corso dal ricorrente, poiché fonti attendibili testimoniano che i membri dell'organizzazione religiosa di appartenenza sono sistematicamente sottoposti a persecuzione e tortura in Uzbekistan. 

Il ricorrente si duole, altresì, della violazione dell' art. 5 commi 1 lett. f), 2 e 4 Cedu, in quanto la detenzione subita in attesa dell'estradizione era illegale ed il procedimento relativo non aveva rispettato le garanzie convenzionali. La Corte accerta la responsabilità della Russia anche in relazione a questi profili, riconoscendo che la decisione che ha disposto la carcerazione era priva di fondamento nell'ordinamento nazionale, che l'ordinanza di carcerazione non era stata tradotta in una lingua comprensibile al ricorrente e che il rimedio interno volto ad ottenere il riesame della decisione sulla detenzione non è effettivo poiché, tra l'altro, non contempla il potere di disporre la scarcerazione del detenuto. (Pier Francesco Poli - Elisabetta Tiani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 7 febbraio 2013, Yefimenko c. Russia

Il ricorrente, cittadino russo condannato ad una pena di 19 anni e sei mesi di reclusione per omicidio, sequestro di persona ed estorsione, si trovava ristretto in un istituto penitenziario della regione di Chelyabinsk. Lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu, con riferimento alle condizioni della detenzione preventiva cui è stato sottoposto nell'attesa del giudizio nei centri di detenzione di Kurchatovskiy e di Chelyabinsk. Si duole, altresì, del mancato rispetto dell'art. 8 Cedu con riferimento alle ispezioni effettuate dal personale penitenziario sulla corrispondenza col proprio avvocato. Ritiene, infine, violato l'art. 5 comma 1 Cedu con riguardo alla  circostanza che il periodo di detenzione patito successivamente alla sentenza di condanna sarebbe stato illegale in quanto disposto, tra l'altro, da due giudici laici privi di competenza e, pertanto, non ammessi a tale tipo di decisione. Per tale ragione, infatti, a distanza di molti anni la sentenza di condanna era stata invalidata dal giudice della revisione. La Corte ritiene integrate tutte le doglianze sollevate dal ricorrente. In relazione alle condizioni di detenzione durante la carcerazione preventiva, i giudici di Strasburgo riconoscono che, a causa dell'esiguità dello spazio personale a disposizione di ciascun detenuto (in alcuni periodi, pari a 2 mq), dell'inadeguata separazione del servizio igienico dalla zona restate della cella, dell'irregolarità dei pasti e della scarsa possibilità di uscire dalla cella ove il soggetto era ristretto per 23 ore al giorno, il ricorrente è stato sottoposto ad un trattamento inumano o degradante in violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte accerta altresì, in violazione dell'art.  5 comma 1 Cedu, l'arbitrarietà della detenzione subita dal ricorrente in esecuzione della sentenza di condanna a causa della grave ed evidente irregolarità della composizione del collegio giudicante che, privo della necessaria competenza, aveva adottato tale decisione. In ultimo, la Corte riconosce l'illegalità dell'ispezione della posta destinata al legale del ricorrente, in quanto contraria al disposto dell'art. 8 Cedu. (Pier Francesco Poli - Elisabetta Tiani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 12 febbraio 2013, Eduard Popa c. Moldavia

Il ricorrente stava scontando una pena in un centro di detenzione aperto. Sostiene che un giorno, dopo il lavoro, si sia rifiutato di tornare in prigione e sia stato perciò picchiato da un gruppo di agenti di polizia che lo avevano in seguito abbandonato privo di sensi a bordo di una strada con una temperatura inferiore allo zero. Per effetto di tale abbandono aveva subito il congelamento dei piedi da cui gli erano state in seguito amputate alcune dita. Il sig. Popa aveva quindi presentato denuncia per quanto subito, tuttavia le indagini erano ancora in corso senza aver prodotto sino al momento risultato alcuno. Lamenta la violazione sostanziale e procedurale degli art. 2 e 3 Cedu. La Corte ritiene integrata la violazione procedurale di entrambi gli articoli sulla base dell'ineffettività delle indagini effettuate per chiarire la dinamica degli eventi. Non riconosce invece la violazione sostanziale delle disposizioni convenzionali in quanto ritiene non sufficientemente provata l'attribuzione alle forze dell'ordine degli eventi subiti dal Popa. (Pier Francesco Poli)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 febbraio 2013, Gulaydin c. Turchia

Il ricorrente era un membro del partito Socialdemocratico. Durante le elezioni del 2004 a Dyarbakyr, ai seggi elettorali, era scoppiata una rissa tra i membri di un altro partito politico e la polizia. Il ricorrente aveva quindi cercato di abbandonare il luogo ove erano scoppiati gli scontri ma ciò gli era stato impedito dai poliziotti che lo avevano picchiato facendogli perdere i sensi. Lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu sia da un punto di vista sostanziale, in quanto tali condotte delle forze dell'ordine integrerebbero un trattamento inumano e degradante, sia procedurale, poiché le indagini condotte per stabilire l'accaduto non erano state effettive. La Corte ritiene integrate ambedue le violazioni giudicando insufficienti le deduzioni fornite dal governo per giustificare l'accaduto. (Pier Francesco Poli)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 febbraio 2013, Necati Yilmaz c. Turchia

Il ricorrente, cittadino turco, lamenta di essere stato picchiato dalle guardie del corpo del primo ministro nel corso di una manifestazione pubblica in seguito ad alcuni insulti da lui profferiti all'indirizzo dello stesso. In particolare, egli si duole dell'eccessivo uso della forza da parte delle guardie, assolutamente non necessario nel caso in questione al fine dell'arresto stante tra l'altro un rilevante problema di vista di cui soffriva il ricorrente. Lamenta altresì che la sua denuncia nei confronti delle medesime sia caduta nel vuoto. La Corte riconosce la violazione dell'art. 3 Cedu sia sostanziale che procedurale, giudicando in effetti l'uso della forza assolutamente sproporzionato ed inadeguate le indagini effettuate per stabilire la verità dei fatti. (Pier Francesco Poli)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna

Il ricorrente viene sottoposto a procedimento penale per una serie di reati commessi in famiglia, tra cui una violenza sessuale nei confronti della compagna. Durante il processo, la donna non è in grado di sostenere il controesame della difesa, perché affetta da una grave sindrome da stress. Constatata l'impossibilità (medicalmente accertata) d'ottenere il contributo orale della vittima, il giudice nazionale dispone la lettura delle dichiarazioni accusatorie rese da quest'ultima nella fase investigativa. Il ricorrente lamenta, al riguardo, la violazione dell'art. 6 comma 1 e 3 lett. d Cedu, ma senza successo. Anzitutto, il giudice di Strasburgo rileva che, nel corso delle indagini, era stata offerta al difensore dell'imputato l'opportunità di sentire la vittima, ma questi non se ne era avvalso. Né la Corte trascura altre peculiarità del caso, tra le quali rammentiamo che l'imputato si era sottoposto all'esame nel dibattimento, potendo dare la propria versione dei fatti, cosicché il giudice nazionale aveva potuto comparare il tenore delle dichiarazioni della vittima con quelle del ricorrente, trovando molti punti di coincidenza, tali da eliminare qualunque rischio di simulazione o di vendetta. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 febbraio 2013, Yefimova c. Russia

Veronica Yefimova è una cittadina del Kazakistan che, durante un soggiorno in Russia - nell'estate del 2009 - finalizzato alla fruizione di particolari cure mediche, veniva arrestata per essere estradata nel suo Paese d'origine, dove era accusata di appropriazione indebita di beni della banca BTA. La ricorrente adisce la Corte europea lamentando che il rigetto della sua richiesta di asilo in Russia e la concessa estradizione in Kazakistan violerebbero l'art. 3 Cedu perché la esporrebbero, al suo ritorno in patria, al rischio di persecuzioni politiche, a maltrattamenti e a torture, nonché a precarie cure mediche nelle carceri kasake. La signora Yefimova si duole, inoltre, della violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu, asserendo che la detenzione cui era stata sottoposta a Mosca in vista dell'estradizione era illegale. La Corte EDU osserva preliminarmente che, di recente, il Kazakistan ha fatto progressi in materia di rispetto dei diritti umani dei detenuti e che, nel caso oggetto di giudizio, le autorità kazake hanno assicurato che l'azione penale contro la ricorrente non era politicamente motivata, che non avrebbero sottoposto la signora Yefimova a maltrattamenti e che le avrebbero garantito adeguate cure mediche. I giudici europei, sebbene considerino tali rassicurazioni piuttosto generiche, escludono la violazione dell'art. 3 Cedu, perché la ricorrente non ha fornito elementi idonei a provare l'esistenza di un rischio reale dei maltrattamenti paventati. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte europea accerta la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu con riguardo al periodo di detenzione tra il 3 luglio ed il 18 novembre 2009, perché il relativo ordine di carcerazione doveva ritenersi fondato su basi giuridiche incerte e regole procedurali poco chiare in violazione del principio di certezza del diritto, il cui rispetto è necessario la tutela del cittadino contro gli arbitrii della autorità. (Elisabetta Tiani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 febbraio 2013, Müller-Hartburg c. Austria

A seguito d'una segnalazione bancaria all'ordine degli avvocati relativa a operazioni illecite, un legale subisce un procedimento disciplinare che lo porta alla sospensione dall'esercizio della professione. Siccome il procedimento in questione si protrae per oltre nove anni, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu. Premesso che la sanzione applicata all'avvocato rientra nella nozione autonoma di "pena", la Corte europea accerta la durata irragionevole del procedimento, considerato che il caso non presentava alcuna complessità e che era in gioco una questione di notevole importanza per il ricorrente: il suo diritto di continuare a esercitare la professione legale. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 febbraio 2013, Bozkir e altri c. Turchia

I ricorrenti sono 18 cittadini turchi residenti a Hakkari, nel sud-est della Turchia. Cinque loro familiari, pastori sulle montagne di Hakkari, scomparvero durante un'operazione militare ivi realizzata nell'agosto 1996 a seguito di un conflitto armato tra il PKK e i soldati del comando locale. I ricorrenti, non avendo più avuto notizie sui loro cari sin da allora, ritengono che si debba dichiarare la loro morte presunta e che sia da attribuire alle forze armate la responsabilità - ai sensi dell'art. 2 Cedu - per la loro scomparsa, la loro detenzione e la loro morte. I ricorrenti si dolgono anche del fatto che le autorità statali non hanno eseguito alcun significativo atto di indagine su tali eventi. La Corte ritiene di non aver sufficienti elementi di prova per attribuire la responsabilità dei sequestri alle forze armate, sicché non sussiste alcuna violazione dell'art. 2 Cedu, sotto il profilo sostanziale. I giudici europei osservano, tuttavia, che la carenza degli elementi probatori è dovuta in parte alla mancata esecuzione di indagini effettive da parte delle autorità competenti. Ciò ha portato all'impossibilità di identificare i responsabili delle sparizioni. Considerato quanto precede e rilevato che i giudici europei sono già stati chiamati più volte a pronunciarsi su denunce relative a carenze investigative delle autorità turche con riferimento ad analoghi casi di sparizione, la Corte dichiara che vi è stata una violazione dell'art. 2 Cedu, sotto il profilo procedurale, e dell'art. 13 Cedu, per la mancanza di un ricorso nazionale effettivo in materia. (Elisabetta Tiani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 26 febbraio 2013, Papadakis c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Al termine di un'operazione antidroga condotta da agenti sotto copertura, il ricorrente viene sottoposto a processo. Durante il dibattimento, viene sentito uno degli agenti in una sede protetta, in forma anonima e senza alcun collegamento audiovisivo con l'accusato e il suo difensore. Né la successiva possibilità concessa alla difesa di leggere i verbali e di porre delle domande per iscritto al teste era stata sfruttata: il giudice di merito, infatti, aveva concesso solo un'ora per tali incombenze. Di qui, la lamentata violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, doglianza che viene condivisa dalla Corte europea. Per il giudice europeo, le circostanze appena illustrate hanno comportato una compressione intollerabile del diritto di difesa, che non può cedere di fronte a ragioni d'economia processuale. Nella specie, prosegue la Corte, è mancato qualunque fattore di controbilanciamento e qualunque salvaguardia procedurale per consentire un equo e corretto giudizio sull'affidabilità delle dichiarazioni provenienti da una fonte anonima. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 28 febbraio 2013, Mesesnel c. Slovenia

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, dopo essere stato condannato per aver rifiutato l'alcoltest durante un controllo delle forze dell'ordine. La prova della responsabilità si fonda sulle dichiarazioni dell'agente di polizia, sentito per due volte dal giudice, ma sempre in assenza dell'imputato e del suo difensore, né informati né invitati a partecipare all'esame testimoniale, nonostante la loro esplicita richiesta di controesaminare la fonte di prova. La Corte europea accerta, così, l'iniquità del processo. (Francesco Zacchè)