ISSN 2039-1676


26 aprile 2012 |

Monitoraggio Corte EDU marzo 2012

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

 

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.

La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

 

SOMMARIO

1. Introduzione

2. Articolo 2 Cedu

3. Articolo 3 Cedu

4. Articolo 5 Cedu

5. Articolo 7 Cedu

6. Articolo 8 Cedu

7. Articolo 10 Cedu

8. Articolo 11 Cedu

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1. Introduzione

a) Solo due le pronunce rese dalla Corte in tema di art. 2 Cedu nel mese di marzo 2012: le sentenze Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c. Russia, nelle quali la Corte ha affermato in maniera particolarmente chiara il principio secondo cui qualora si verifichi un evento letale in un'area posta sotto il completo controllo dell'esercito, spetta allo Stato resistente fornire una versione plausibile dell'accaduto (e vi è, dunque, un'inversione dell'onere della prova, simile a quella già elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo in relazione agli obblighi di protezione rafforzata discendenti dall'art. 2 o, sul fronte dell'art. 3 Cedu, ai maltrattamenti subiti in vinculis).

 

b) Quanto all'art. 3 Cedu, si segnala anzitutto la sentenza Marrai c. Italia, relativa alla violazione potenziale dell'art. 3 da parte del nostro Paese per l'espulsione di un cittadino tunisino a dispetto del rischio che questi subisse nel Paese d'origine tortura o trattamenti inumani o degradanti; violazione ancora più grave perché intervenuta dopo che la Corte di Strasburgo aveva concesso al ricorrente una interim measure ex art. 39 del proprio regolamento, con la quale aveva inibito in via cautelare alle autorità italiane di procedere all'espulsione del ricorrente prima che intervenisse una statuizione sulla fondatezza del rischio-tortura. Non è la prima volta in cui ciò accade: si vedano in proposito le pronunce Ben Khemais, Trabelsi e Cherif c. Italia, delle quali davamo conto al § 8.1 della Rassegna sulla Giurisprudenza CEDU 2008-2010 in tema di art. 3 Cedu, pubblicata nel numero unico del 2011 di Dir. pen. cont. - Riv. trim.

Meritano menzione anche le sentenze Dmitriy Sazonov e Borisov, entrambe contro la Russia, nelle quali i giudici europei hanno affermato in maniera molto netta che uno spazio personale inferiore a 3 metri quadri per detenuto costituisce di per sé violazione dell'art. 3 Cedu, anche laddove le condizioni della detenzione non siano carenti sotto il profilo igienico-sanitario.

Rilevante è poi la pronuncia Paracineti c. Romania, in cui la Corte ha applicato i propri principi consolidati sugli standard minimi da garantire ai soggetti in vinculis ad un luogo peculiare (il reparto psichiatrico di un ospedale); e nel farlo ha ribadito che l'obbligo di garantire alle persone sottoposte a custodia condizioni di vita dignitose è ancora più intenso nei confronti dei soggetti vulnerabili. Si tratta di affermazioni importanti anche per il nostro Paese, nel quale, per vero, da qualche tempo si registra una maggiore consapevolezza delle condizioni assai critiche in cui versano, nella maggior parte dei casi, le persone ricoverate negli ospedali psichiatrichi giudiziari, ed è iniziata una più seria riflessione sul punto.

Un cenno, infine, alle sentenze Mogilat e Kolpak, sempre contro la Russia, nelle quali la Corte ha escluso la violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu in relazione a due episodi di police brutality, riconoscendo però quella procedurale di detta norma.  

 

c) Sul fronte dell'art. 5 Cedu, si segnala per importanza la sentenza  Austin e altri c. Regno Unito - relativa al ricorso di un manifestante e di alcuni passanti i quali erano stati trattenuti all'interno di un cordone di polizia per quasi sette ore durante una protesta contro la globalizzazione a Londra - in cui la Grande Camera ha ritenuto, per 14 voti contro 3, che nel caso di specie non venisse in gioco una privazione della libertà personale ai sensi dell'art. 5 Cedu. Più precisamente, i giudici di Strasburgo, attraverso una lettura evolutiva della norma in parola, hanno precisato che la medesima deve essere interpretata alla luce delle esigenze di prevenzione dei reati e di tutela dell'ordine pubblico sussistenti nel caso concreto: così facendo, però, essi hanno in effetti abbassato lo standard di tutela del diritto alla libertà personale riconosciuto dalla Corte stessa nella precedente sentenza Gillan e Quinton c. Regno Unito del 12 gennaio 2010, in cui i giudici europei avevano qualificato come privazione della libertà personale il fermo di breve durata (una trentina di minuti) subito dai ricorrenti (sulla giurisprudenza della Corte europea nel triennio 2008-2010 in tema di nozione di privazione della libertà personale sia consentito il rinvio alla Rassegna CEDU 2008-2010 in tema di art. 5 e art. 2 Prot. n. 4 Cedu pubblicata innel numero unico del 2011 di Dir. pen. cont.- Riv. Trim.).

Riveste inoltre profili di interesse la sentenza Lolova Karadzhova c. Bulgaria, in cui la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 5 § 1 Cedu in relazione alla custodia cautelare in carcere della ricorrente, affermando che la privazione della libertà personale della medesima doveva ritenersi sproporzionata, e dunque arbitraria, in quanto la presenza di quest'ultima al processo avrebbe potuto essere assicurata con altri provvedimenti meno coercitivi ma altrettanto efficaci.

E ancora, rilevanti sono le sentenze Ostermunchener e Rangelov, entrambe contro la Germania, rese in tema di esecuzione della Sicherungsverwahrung (custodia di sicurezza) In particolare, nel caso Ostermunchener, la Corte europea ha ritenuto che la misura applicata nei confronti del ricorrente con la sentenza penale di condanna ed eseguita al termine dell'espiazione della pena detentiva fosse stata eseguita in maniera conforme all'art. 5 Cedu nonostante il medesimo non fosse stato sottoposto a trattamenti terapeutici specifici, in quanto lo stesso ricorrente aveva rifiutato di essere sottoposto a tali trattamenti. Per contro, nel caso Rangelov la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 14 e dell'art. 5 § 1 Cedu in quanto il ricorrente non era stato sottoposto ad un trattamento terapeutico specifico in quanto cittadino straniero.

Merita infine un cenno la sentenza Koç e Demir c. Turchia, nella quale i giudici europei - sulla base di un orientamento ormai consolidato - hanno ravvisato una violazione dell'art. 5 Cedu in relazione all'inflizione di sanzioni disciplinari detentive senza garanzie giurisdizionali adeguate.

 

d) Quanto all'art. 7 Cedu, giova menzionare la sentenza Huhtamäki c. Finlandia relativa al delitto di ricettazione, nella quale i giudici europei, hanno ritenuto rientrare nel margine di apprezzamento concesso agli Stati di stabilire se la condanna per un reato accessorio presupponga in concreto una condanna anche dell'autore del reato presupposto o se, invece, sia sufficiente la sussistenza in astratto del reato presupposto, concludendo che entrambe tali interpretazioni fossero prevedibili all'epoca della realizzazione da parte del ricorrente del reato presupposto.

 

e) Per quel che concerne, invece, l'art. 8 Cedu va, anzitutto, segnalata la sentenza C.A.S. e C.S. c. Romania, nella quale la Corte ha riconosciuto la violazione degli obblighi positivi discendenti dagli artt. 3 e 8 Cedu, perché le autorità nazionali non avevano condotto indagini effettive in relazione alla denuncia sporta dal padre di un minore in merito alle violenze sessuali da questi subite, nè avevano fornito al medesimo un supporto adeguato durante lo svolgimento del processo penale (sulla violazione degli obblighi procedurali discendenti dagli artt. 3 e 8 Cedu in un caso di violenze sessuali subito da un minore, cfr. altresì la sentenza M. e C. c. Romania del settembre 2011 con nota di Marco Panzarasa pubblicata in questa Rivista).

Significativa è inoltre la sentenza Aksu c. Turchia, nella quale la Grande Camera, confermando sul punto la sentenza resa dalla seconda sezione della Corte europea il 27 luglio 2010, ha escluso una violazione dell'art. 8 Cedu affermando che i passaggi di un libro sulla comunità Rom e talune definizioni in esso contenute non potevano ritenersi offensive e discriminatorie, in quanto il libro doveva ritenersi uno studio accademico incentrato sulla storia e sulle condizioni socio-economiche di vita dei Rom in Turchia, ed i passaggi in questione altro non erano che esempi di rappresentazione di parte del popolo Rom nella società turca.

Interessante è infine la sentenza Solomakhin c. Ucraina in tema di vaccinazioni obbligatorie: la Corte, ribadito che l'esecuzione di una vaccinazione contro la difterite costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall'art. 8 Cedu (sul punto cfr. ad. es. la decisione Salvetti c. Italia del 9 luglio 2002), ha tuttavia ritenuto che tale interferenza fosse necessaria e proporzionata nel caso concreto all'obiettivo di assicurare la tutela della salute pubblica.

 

f) Sul fronte dell'art. 10 Cedu, merita un cenno la decisione Axel Springer c. Germania nella quale i giudici europei hanno ribadito - secondo la propria consolidata giurisprudenza - che la Convenzione europea non garantisce alla stampa uno speciale diritto ad avere accesso ad informazioni, escludendo pertanto una violazione della citata norma convenzionale in relazione il sistema di sorteggio dei posti riservati al pubblico nell'aula di udienza, adottato dal Presidente della Divisione Penale Minorile della Corte regionale di Ulm.

 

g) Da ultimo, in tema di art. 11 Cedu si ricorda la sentenza Pekaslan e altri c. Turchia relativa all'arresto di alcune manifestanti e all'uso della forza nei confronti delle medesime, in cui la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3 e dell'art. 11 Cedu in quanto si trattava di una manifestazione pacifica. (Introduzione a cura di Lodovica Beduschi e Angela Colella)

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2. Articolo 2 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 marzo 2012, n. 56765/08, Inderbiyeva c. Russia (importance level 3)

La ricorrente, Deshi Shirvaniyevna Inderbiyeva, è una cittadina russa, sorella di due donne, Shema e Shamani Inderbiyeva, uccise da tre militari nel corso di un'operazione da questi compiuta su una zona in Cecenia completamente assoggettata al controllo dell'esercito russo. Invocando l'art. 2 Cedu, tanto sotto il versante sostanziale che processuale, la ricorrente lamenta l'illecita uccisione delle sorelle ad opera dei militari, nonché l'inefficacia delle indagini volte ad accertare i fatti e ad individuare i responsabili. La ricorrente, inoltre, lamenta la violazione degli artt. 3, 6 § 1 e 13 Cedu.

La Corte EDU, preso atto che nel corso delle indagini sono emersi elementi tali da corroborare la versione dei fatti prospettata dalla ricorrente e che il Governo non ha offerto una ricostruzione alternativa della vicenda, ha ravvisato la violazione dell'art. 2 Cedu nel versante sostanziale. I Giudici di Strasburgo, in particolare, hanno sottolineato il principio secondo cui, qualora si verifichi un evento letale in un'area posta sotto il completo controllo dell'esercito, spetta al Governo fornire una versione plausibile di come quell'evento si è verificato. La Corte EDU, inoltre, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 2 Cedu, nel versante processuale, e dell'art. 13 Cedu, in quanto le indagini sono state lente, lacunose ed inefficaci, con l'ulteriore conseguenza di privare di efficacia anche eventuali ulteriori rimedi. La Corte EDU ha ritenuto inammissibile il ricorso sotto il profilo della lamentata violazione degli artt. 3 e 6 § 1 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 marzo 2012, n. 5432/07, Kadirova e altri c. Russia (importance level 3)

I ricorrenti sono cinque cittadini russi, parenti di Milana Betilgiriyeva e Aset Yakhyayeva. Queste ultime venivano rapite nella notte del 7 novembre 2001 da uomini armati in uniforme, presumibilmente militari russi, mentre si trovavano a casa di una zia nel villaggio di Serzhen-Yurt in Cecenia e da allora non si avevano più loro notizie. Invocando l'art. 2 Cedu, i ricorrenti lamentano l'illecita uccisione delle donne ad opera dei militari e l'inefficienza delle indagini finalizzate a chiarire lo svolgimento dei fatti nella notte del rapimento. I ricorrenti, inoltre, lamentano la violazione degli artt. 3, 5 § 1 e 13 Cedu.

La Corte EDU, dopo aver sottolineato che i ricorrenti hanno offerto delle argomentazioni convincenti a sostegno della tesi secondo cui gli uomini armati fossero dei militari e che le donne rapite fossero state uccise, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 2 Cedu nel versante sostanziale. I Giudici di Strasburgo hanno attribuito particolare rilievo alla circostanza che il Governo russo è venuto meno all'onere sullo stesso gravante di provare l'estraneità delle forze dell'ordine rispetto ai fatti denunciati, peraltro negando di produrre il fascicolo relativo alle indagini sul caso. La Corte EDU ha altresì ravvisato la violazione dell'art. 2 Cedu nel versante processuale, in quanto le indagini, sebbene iniziate prontamente, sono state lente, lacunose e inefficaci. La Corte EDU, inoltre, ha ritenuto che il comportamento delle Autorità russe, che per oltre dieci anni non hanno dato ai ricorrenti alcuna notizia relativa alla sorte delle loro parenti, costituisce una violazione dell'art. 3 Cedu. I Giudici di Strasburgo, da ultimo, hanno ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 5 § 1 e dell'art. 13 Cedu.

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3. Articolo 3 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 1 marzo 2012, ric. n. 30268/03, Dmitriy Sazonov c. Russia (importance level 3)

Nel periodo di tempo intercorrente dal 29 dicembre 1998 al 14 marzo 2003, nonché dal 21 giugno al 6 agosto 2003 il ricorrente, cittadino russo, viene detenuto nel centro di carcerazione preventiva n. IZ-47/1 di S. Pietroburgo in condizioni di eccessivo sovraffollamento. Il ricorrente sostiene di essere stato collocato in una cella di 8 mq che ospitava in totale 10-12 detenuti e che tale situazione era tale da integrare un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu. La Corte, richiamando una lettera del pubblico ministero che evidenziava lo stato di sovraffollamento del centro di carcerazione preventiva di S. Pietroburgo all'epoca dei fatti, nonché alcuni suoi precedenti relativi ad altri detenuti del medesimo centro con riferimento allo stesso periodo di tempo (tra gli altri, Andrey Frolov c. Russia, sent. 29 marzo 2007, ric. n. 205/02; Goroshchenya c. Russia, sent. 22 aprile 2010, ric. n. 38711/03; Petrenko c. Russia, sent. 20 gennaio 2011, ric. n. 30112/04), accoglie il motivo di ricorso, ricordando che anche solo uno spazio di 3 mq per detenuto configura un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu (Lind c. Russia, sent. 6 dicembre 2007, ric. n. 25664/05; Kantyrev c. Russia, sent. 21 giugno 2007, ric. n. 37213/02; Andrey Frolov c. Russia, cit.). Non è fondata, invece, l'ulteriore censura del ricorrente relativa alla responsabilità delle autorità carcerarie, ai sensi dell'art. 3 Cedu, per la contrazione della tubercolosi durante il periodo di detenzione. La Corte, pur considerando probabile che l'infezione da bacillo di Koch sia avvenuta in tale lasso di tempo, rigetta il secondo motivo di ricorso perché il ricorrente non ha lamentato alcuna carenza di assistenza medica. Quest'ultima, infatti, integra una condizione necessaria per far sorgere la responsabilità dello Stato in ordine all'omessa prevenzione o diffusione della malattia.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 12543/03, Borisov c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, recluso nel centro di detenzione preventiva IZ-66/1 di Yekaterinburg dal settembre 2008 al giugno 2010, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu a causa del grave sovraffollamento e della insalubrità delle celle, nonché delle carenze igieniche e nutrizionali cui era stato sottoposto.

La Corte, rilevando che - per la maggior parte del periodo di detenzione -  il ricorrente aveva a disposizione meno di 3 mq di spazio personale, ritiene necessario richiamare e ribadire la propria consolidata giurisprudenza sul punto che afferma come oggettivamente presente, in tali estreme situazioni, la violazione dell'art. 3 Cedu (tra le tante, Kantyrev c. Russia, sent. 21 giugno 2007, ric. n. 37213/02; Andrey Frolov c. Russia, sent. 29 marzo 2007, ric. n. 205/02). La Corte chiarisce, inoltre, che la violazione sussiste anche se non vi è alcuna prova dell'intenzione delle autorità di umiliare il detenuto. Il solo fatto che quest'ultimo sia stato costretto a vivere, dormire e usare la toilette in una cella così sovraffollata è di per sé sufficiente a cagionare un livello di disagio di intensità assai superiore a quello inevitabile di sofferenza inerente la detenzione. Tale situazione è idonea a suscitare sentimenti di angoscia e di inferiorità in grado di umiliare e degradare il detenuto (Tsarenko c. Russia, 3 marzo 2011, ric. n. 5235/09; Nisiotis c. Grecia, 10 febbraio 2011, ric. n.34704/08).

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 22661/06, Onaca c. Romania (importance level 3)

La Corte interviene ancora una volta nella controversa materia relativa alle condizioni minime di detenzione che lo Stato deve garantire al detenuto in ossequio al disposto dell'art. 3 Cedu. Nel caso di specie, oggetto di giudizio non è lo stato di sovraffollamento - la cui valutazione assume un ruolo centrale nella giurisprudenza della Corte ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 3 Cedu -, ma le condizioni igienico-sanitarie della cella in cui è stato collocato il ricorrente. Accertata la sistemazione dei servizi igienici all'interno della cella senza alcuna separazione dalle parti comuni, la limitata disponibilità di acqua calda, le forti restrizioni all'esercizio fisico all'aria aperta e, soprattutto, la sistemazione del ricorrente, non fumatore, in una cella insieme a dei fumatori - circostanza che lo ha portato a soffrire di asma bronchiale - la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo sostanziale.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 32060/05, Paracineti c. Romania (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino rumeno, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu da parte dello Stato per essere stato forzatamente ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Sighetu Marmatiei e ivi trattenuto dal 5 al 13 luglio 2005 in condizioni inumane e degradanti. Il ricorrente denuncia, in particolare, l'eccessivo sovraffollamento e l'assoluta carenza di igiene nel reparto. Durante il periodo di ricovero, infatti, era stato collocato in una stanza con decine di altri malati, alcuni dei quali affetti da scabbia o con i pidocchi, ed aveva dovuto addirittura condividere il letto con altri pazienti. I servizi igienici erano situati nella medesima stanza da letto, sicché era costretto a respirare gli insopportabili odori che emanavano, dato atto che non gli era permesso uscire all'aria aperta. Infine, il ricorrente evidenzia che il reparto aveva solo due docce per circa 70/100 pazienti, a cui - peraltro - veniva permesso di accedervi solo in un determinato momento della giornata che era uguale per tutti.

La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 3 Cedu, lo Stato deve garantire alle persone sottoposte alla propria custodia condizioni dignitose, in modo tale da non incrementare la sofferenza ed il disagio già intrinseco nella privazione della libertà, nonché adeguati standard di salute e di benessere. Tale obbligo è più intenso nei confronti dei malati di mente perché, a causa della loro inferiorità, sono individui maggiormente vulnerabili. Nel caso di specie, la Corte ritiene che le condizioni di ricovero denunciate sarebbero inumane e degradanti per un qualsiasi individuo sano. A maggior ragione, tale valutazione deve rimanere invariata nei confronti del ricorrente, a cui erano stati diagnosticati disturbi mentali che richiedevano un trattamento specializzato, nonché adeguate condizioni igieniche. Alla luce di ciò, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 8461/03, Mogilat c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino ucraino, sostiene di aver subito dei maltrattamenti dall'ufficiale di polizia che lo ha interrogato successivamente all'arresto con l'accusa di tentato furto. Egli allega di essere stato ammanettato ad una sedia, di aver ricevuto calci e pugni e che gli era stata messa coattivamente una maschera antigas con le prese d'aria bloccate. La Corte rileva che tali maltrattamenti integrano in astratto la previsione di cui all'art. 3 Cedu, ma - nel caso di specie - la censura non è fondata perché non vi sono sufficienti elementi di prova per sostenere che le lesioni siano state inflitte durante la detenzione presso la stazione di polizia. Viceversa, è stato sufficientemente provato che l'uso della forza contro il ricorrente si era reso necessario per eseguire l'arresto, al fine contrastare la sua resistenza attiva e violenta.

La Corte ritiene, invece, sussistente una violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale, perché le autorità russe non hanno svolto un'indagine tempestiva ed efficace dopo la denuncia di maltrattamenti presentata dal ricorrente.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 41408/04, Kolpak c. Russia (importance level 3)

Arrestato nel luglio 2001 con l'accusa di furto e rapina aggravati e possesso illegale di armi, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 Cedu, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale, da parte del governo russo. Egli sostiene, innanzitutto, di essere stato picchiato durante e dopo l'arresto dagli ufficiali di polizia, che volevano farlo confessare, e di essere stato ammanettato per una notte intera ad un termosifone della stazione di polizia senza poter utilizzare nemmeno i servizi igienici. Egli lamenta, inoltre, che le autorità non hanno eseguito un'indagine efficace sull'accaduto.

La Corte ritiene non fondata la censura relativa alla violazione dell'aspetto sostanziale dell'art. 3 Cedu per insufficienza di prove, tenuto conto - tra l'altro - della circostanza che la denuncia dei maltrattamenti è stata presentata quasi due anni dopo gli accadimenti. Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale perché, da un lato, le autorità che avevano accertato la presenza di lesioni sul corpo dell'arrestato avrebbero dovuto procedere ad un'indagine d'ufficio sull'accaduto, anche in assenza di una denuncia del ricorrente, e, dall'altro lato, le indagini che comunque sono seguite alla proposizione della sua denuncia sono state inadeguate ed inefficaci.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 marzo 2012, n. 10614/06, 10620/06, Arseniev c. Moldavia (importance level 3)

Il ricorrente, Igor Arseniev, è un cittadino moldavo che sta scontando dal 2003 una pena a vent'anni di reclusione. Invocando l'art. 3 Cedu lamenta le condizioni inumane e degradanti della detenzione. In particolare, il ricorrente denuncia di essere detenuto in una cella sovraffollata, con uno spazio di 1,3 metri quadrati a persona, senza possibilità di uscire per più di un'ora al giorno. Il ricorrente lamenta inoltre le scarse condizioni igieniche della cella, umida e priva di riscaldamento, nonché la scarsa qualità del cibo e l'assenza di adeguata assistenza medica.

La Corte EDU, dopo aver ribadito il principio generale secondo cui la detenzione deve avvenire in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, in modo da non ingenerare sofferenze ulteriori al detenuto rispetto a quelle derivanti dal mero stato detentivo, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 marzo 2012, n. 1900/04, Geld c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, Sergei Geld, è un cittadino russo, detenuto nella prigione di Perm da Marzo a Settembre 2003.

Invocando l'art. 3 Cedu, lamenta di aver subito trattamenti inumani e degradanti in quanto costretto in una cella sovraffollata (con uno spazio di 1,2 metri quadrati a persona), priva di luce naturale e con un numero di letti inferiore al numero di detenuti, tanto che questi ultimi erano costretti a fare i turni per dormire.

La Corte EDU ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 27 marzo 2012, n. 9961/10, Mannai c. Italia (importance level 2)

Il ricorrente, Mohamed Ben Mannai, è un cittadino tunisino, condannato in Italia per il reato di associazione con finalità di terrorismo a cinque anni e quattro mesi di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, da eseguire dopo aver scontato la pena principale. Il ricorrente, in prossimità del termine del periodo di detenzione, su ricorso presentato dal proprio difensore, otteneva dalla Corte EDU un provvedimento d'urgenza ex art. 39 Cedu, con il quale veniva inibito all'Italia di dare esecuzione al provvedimento di espulsione sino a diverso ordine. Nonostante ciò, il Governo italiano, terminato il periodo di detenzione, rilevando che la presenza del ricorrente sul territorio italiano costituiva un pericolo per la sicurezza pubblica, lo espelleva, in totale dispregio del provvedimento interinale della Corte EDU. Invocando l'art. 3 Cedu, il ricorrente lamenta di essere stato esposto con il provvedimento di espulsione  a pericolo di tortura. Il ricorrente, inoltre, lamenta la violazione dell'art. 34 Cedu.

La Corte EDU, dopo aver ribadito il proprio orientamento secondo cui nessun contro-interesse può giustificare l'espulsione dello straniero condannato qualora sussista un pericolo di abuso ai suoi danni nel paese di destinazione, preso atto del concreto pericolo per i soggetti condannati per reati di terrorismo di essere sottoposti a torture in Tunisia, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 3 Cedu. I Giudici di Strasburgo hanno inoltre ravvisato la violazione dell'art. 34 Cedu, in quanto l'Italia, contravvenendo al provvedimento interinale adottato dalla Corte EDU ex art. 39 Cedu al fine di evitare un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, ha privato quest'ultimo di un rimedio effettivo a tutela del diritto fondamentale di cui lamentava la lesione.

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4. Articolo 5 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 13 marzo 2012, ric. n. 44021/07, Aysu c. Turchia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino turco, si rivolge alla Corte europea denunciando, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 Cedu - per essere stato maltrattato durante il periodo di tempo in cui è stato tenuto in custodia dalla polizia di Diyarbakir e, in secondo luogo,  la violazione delle garanzie di cui all'art. 5 Cedu, per essere stato tenuto in stato di detenzione preventiva per un periodo di tempo irragionevole ed eccessivo.

Con riferimento alla prima censura, la Corte ritiene non provati i fatti di maltrattamenti. A tal fine, i giudici europei prendono in considerazione la contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, la mancanza di un adeguato compendio probatorio medico idoneo ad attestare l'origine delle lesioni (e, in particolare, la loro diversità rispetto a quelle legittimamente e necessariamente inferte dalla polizia per vincere la resistenza violenta all'arresto del ricorrente) ed il notevole lasso di tempo (7 anni) intercorso tra l'accadimento dei fatti contestati e la presentazione della denuncia alle autorità competenti. In relazione alla secondo motivo di ricorso, la Corte osserva che il ricorrente è stato tenuto in stato di detenzione preventiva per 7 anni e 4 mesi perché sospettato di essere membro di un'organizzazione armata illegale. La Corte rileva, altresì, che le autorità turche hanno giustificato il prolungamento della custodia preventiva originariamente disposta motivando unicamente: "vista la natura del reato e lo stato delle prove". Una tale carenza di motivazione si ripercuote sulla stessa legittimità del prolungamento nel tempo dello stato di custodia preventiva che, nella sua durata totale, deve perciò considerarsi irragionevole in violazione dell'art. 5 § 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 15 marzo 2012, ric. nn. 39692/09; 40713/09; 41008/09, Austin e altri c. Regno Unito (importance level 1)

Il 1 maggio 2001, Londra fu teatro di una serie di manifestazioni contro la globalizzazione messe in atto da alcuni gruppi di ambientalisti, di anarchici e di esponenti di sinistra. Gli organizzatori della protesta non comunicarono alle autorità tali iniziative né chiesero alcuna autorizzazione per porle in essere. La polizia si trovò, dunque, improvvisamente a cercare mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete in Oxford Circus, ove si erano riunite più di 1.500 persone, alcune delle quali si mostrarono particolarmente violente. Le autorità decisero di organizzare un cordone di contenimento, quale strumento meno invasivo e più efficace per assicurare l'incolumità del pubblico avverso gli atti di violenza di alcuni dimostranti, con la previsione di un graduale rilascio dei singoli manifestanti al fine di realizzare una loro dispersione pacifica. L'operazione di rilascio si rivelò, però, molto difficoltosa e durò diverse ore (dalle ore 14.00 alle ore 21.30) a causa del comportamento aggressivo di alcuni dei dimostranti che iniziarono addirittura a lanciare detriti contro le forze dell'ordine.

I quattro ricorrenti, rispettivamente un manifestante e tre passanti estranei alle proteste, si trovarono costretti nel cordone di contenimento dal primo pomeriggio sino alla sera e, esaurite le vie di ricorso interne, adiscono la Corte europea lamentando di essere stati privati della libertà personale senza un giustificato motivo, in violazione dell'art. 5 §1 Cedu.

La Corte osserva di essere di fronte al primo caso in cui le viene chiesto di applicare l'art. 5 Cedu con riferimento ad un cordone di contenimento posto in essere dalla polizia per motivi di ordine pubblico. A tal fine, la Corte richiama alcuni principi enunciati nella sua giurisprudenza in merito al diritto alla libertà e alla sicurezza garantito dalla Convenzione. L'art. 5 Cedu deve essere interpretato alla luce delle altre disposizioni della Convenzione che impongono allo Stato di proteggere le persone contro gli atti di violenza e di aggressione. L'applicazione di tale articolo non può, dunque, rappresentare un ostacolo allo svolgimento delle funzioni di salvaguardia dell'ordine pubblico e di protezione della popolazione incombenti sulle forze dell'ordine. Con riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, la Corte riconosce che i ricorrenti furono sottoposti ad una temporanea restrizione della libertà di circolazione, riconducibile nell'ambito dell'art. 5 Cedu. Gli accertamenti di fatto hanno, però, messo in rilievo che tale limitazione si rese assolutamente necessaria per scongiurare ed evitare l'imminente pericolo del verificarsi di gravi offese contro la popolazione ad opera di una considerevole minoranza di manifestanti violenti. La Corte evidenzia, inoltre, che il contenimento fu posto in essere con le modalità meno invasive possibili e che la polizia cercò per tutto il pomeriggio di rilasciare gradualmente le persone, nonostante il comportamento non collaborativo e violento di molti manifestanti. Alla luce di ciò, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non si è verificata alcuna privazione della libertà personale in violazione dell'art. 5 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 marzo 2012, n. 26793/08, Koç e Demir c. Turchia (importance level 3)

I ricorrenti, Coskun Koç e Turgay Demir, sono cittadini turchi, residenti a Istanbul, che all'epoca dei fatti rivestivano rispettivamente le cariche di sottoufficiale e di sergente delle forze armate. In date diverse i due sono stati sottoposti dai superiori gerarchici a sanzioni disciplinari privative della libertà personale, senza la possibilità di ricorrere avverso tali misure ad un giudice indipendente ed imparziale. Invocando l'art. 5 Cedu, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto fondamentale alla libertà e sicurezza.

La Corte EDU, dopo aver ribadito che la norma invocata dai ricorrenti trova applicazione in relazione a tutte le sanzioni privative della libertà personale, siano esse qualificate come penali o disciplinari dagli Stati contraenti, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 5 Cedu in quanto avverso il provvedimento coercitivo inflitto dai superiori gerarchici non è stato possibile ricorrere ad un Tribunale indipendente, in grado di assicurare garanzie giurisdizionali adeguate.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 22 marzo 2012, n. 36035/04, Ostermunchner c. Germania (importance level 2)

Il ricorrente, Franz Ostermünchner, è un cittadino austriaco, attualmente detenuto a Vienna. Dopo aver scontato una condanna per reati sessuali a danno di minori, dal 1996 al 2008 veniva sottoposto a detenzione preventiva, in quanto ritenuto socialmente pericoloso in base a perizia medica. Invocando l'art. 5 § 1 Cedu, il ricorrente lamenta l'illegittimo prolungamento della detenzione preventiva disposto nel 2003, non essendogli stato permesso di sottoporsi ad un trattamento terapeutico che gli avrebbe consentito di dimostrare che non rappresentava più un pericolo per la collettività.

La Corte EDU, dopo aver rilevato che al ricorrente era stato offerto un percorso terapeutico presso l'istituto in cui era detenuto, ma che lo stesso lo aveva rifiutato in quanto avrebbe preferito seguire percorsi rieducativi differenti presso altre strutture, ha escluso di poter ravvisare nel caso di specie la violazione dell'art. 5 § 1 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 22 marzo 2012, n. 5123/07, Rangelov c. Germania (importance level 2).

Il ricorrente, Georgiev Cvetan Rangelov, è un cittadino bulgaro, attualmente detenuto a Vratsa (Bulgaria). Dopo essere stato condannato in Germania per numerosi reati contro il patrimonio ed aver scontato la relativa pena, veniva sottoposto dal 2003 al 2007 a detenzione preventiva, in quanto ritenuto socialmente pericoloso sulla base di una perizia medica. Invocando l'art. 14 Cedu in relazione all'art. 5 § 1 Cedu, il signor Rangelov lamenta l'illegittimità dell'esecuzione del provvedimento di detenzione preventiva, poiché per via della sua nazionalità gli sono stati negati un trattamento terapeutico e l'attenuazione delle condizioni di detenzione, misure indispensabili per permettergli di dimostrare che non rappresentava un pericolo per la società.

La Corte EDU, dopo aver rilevato che il ricorrente non è stato ammesso al trattamento terapeutico e che non gli sono state concesse attenuazioni al regime detentivo a causa della successiva esecuzione del provvedimento di espulsione pronunciato nei suoi confronti, ha ravvisato nel caso di specie un trattamento discriminatorio, in violazione dell'art. 14 Cedu in relazione all'art. 5 § 1 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 marzo 2012, n. 17835/07, Lolova Karadzhova c. Bulgaria (importance level 2)

La ricorrente, Dobrinka Lolova-Karadzhova, è una cittadina bulgara, all'epoca dei fatti imputata per il reato di diffamazione. La donna chiedeva di rendere delle dichiarazioni nel procedimento penale a suo carico, ma ometteva di presentarsi alle udienze, inviando dei certificati medici che attestavano la sua impossibilità a presenziare a causa di malattia, ottenendo così costanti rinvii. Il giudice nazionale, al fine di evitare ulteriori ritardi nella definizione del procedimento, disponeva l'accompagnamento coattivo della ricorrente all'udienza successiva. Il giorno precedente l'udienza la donna veniva sottoposta a detenzione fino al mattino successivo, quando veniva scortata in Tribunale. Invocando l'art. 5 § 1 Cedu, la ricorrente lamenta l'illegittimità della detenzione subita, sottolineando la non obbligatorietà della  sua presenza all'udienza. La ricorrente, inoltre, lamenta la violazione dell'art. 5 § § 4 e 5 Cedu.

La Corte EDU ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 5 § 1 Cedu, ritenendo sproporzionato il provvedimento privativo della libertà personale della ricorrente, in quanto la presenza di quest'ultima all'udienza si sarebbe potuta ottenere con provvedimenti più blandi. Alla luce di quanto sopra i Giudici di Strasburgo non hanno ritenuto necessario soffermarsi ad esaminare l'obbligatorietà o meno della presenza della donna all'udienza. La Corte EDU, inoltre, dopo aver escluso la violazione dell'art. 5 § 4 Cedu, ha ritenuto essere stato violato l'art. 5 § 5 Cedu, in quanto il diritto bulgaro non prevede un rimedio risarcitorio avverso le detenzioni illegittime finalizzate ad assicurare la presenza dell'imputato all'udienza.

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5. Articolo 7 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 6 marzo 2012, ric. n. 54468/09, Huhtamaki c. Finlandia (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino finlandese, lamenta la violazione dell'art. 7 Cedu per essere stato condannato per il reato di ricettazione aggravata, a dispetto dell'assoluzione dell'autore del reato principale (e presupposto) di truffa aggravata ai danni di un debitore. La Corte Suprema finlandese aveva, infatti, ribaltato l'esito delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, assolvendo con formula piena l'autore del reato presupposto. Il ricorrente sostiene che le disposizioni del codice penale finlandese che incriminano la ricettazione siano in contrasto con l'art. 7 Cedu, sotto il profilo della carenza di prevedibilità nella loro applicazione.

La Corte europea, richiamando l'essenziale importanza e l'ampia portata del principio di legalità nel sistema della Convenzione, così come risultante dall'ormai consolidata giurisprudenza (in particolare, Kokkinakis c. Grecia, sent. 25 marzo 1993, ric. n. 14307/88; Coëme e altri c. Belgio, sent. 22 giugno 2000, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96; 33209/96; The Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, ric. n. 6538/74), ribadisce l'esigenza che la 'legge' sia qualitativamente accessibile nei contenuti e prevedibile nella sua applicazione (Cantoni c. Francia, sent. 15 novembre 1996, ric. n. 17862/91). I giudici europei riconoscono, tuttavia, che l'attività giudiziaria di applicazione del diritto comporta sempre un inevitabile margine di apprezzamento. L'attività esegetica del giudice nazionale può essere censurata sotto il profilo dell'art. 7 Cedu solamente allorché si traduca in un manifesta ed arbitraria applicazione della legge. Nel caso di specie, rientra nel margine di apprezzamento concesso agli Stati stabilire se la condanna per un reato accessorio presupponga la condanna in concreto anche dell'autore del reato principale ovvero sia sufficiente la mera sussistenza in astratto del reato presupposto. La Corte ritiene che entrambe tali interpretazioni del diritto penale finlandese fossero prevedibili all'epoca dei fatti e, in ogni caso, coerenti con l'essenza del reato di ricettazione, sicché non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 Cedu.

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6. Articolo 8 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 6 marzo 2012, ric. n. 11032/04, Oreshkov c. Bulgaria (importance level 3)

Successivamente all'abolizione della pena di morte in Bulgaria (1998), la Corte di cassazione bulgara converte la pena capitale inflitta al ricorrente in ergastolo, ordinando che lo stesso venga eseguito secondo il regime speciale di isolamento previsto dalla legge. Il ricorrente, detenuto nella prigione di Burgas sin dal 1997, adisce la Corte europea lamentando la violazione dell'art. 3 Cedu, per essere stato sottoposto ad un regime di detenzione inumano e degradante, con riferimento alle condizioni insalubri della cella in cui era stato collocato, nonché alla carenza di igiene, di alimentazione e di assistenza sanitaria, e la violazione dell'art. 8 Cedu, per le forti restrizioni imposte ai contatti con il suo avvocato.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Con riferimento alle condizioni di reclusione sofferte sino al 2008, la Corte ritiene non previamente esaurite le vie di ricorso interne. In relazione al periodo successivo di isolamento, durante il quale il condannato è stato collocato in una cella diversa, invece, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della permanenza delle condizioni degradanti lamentate, a fronte delle allegazioni del Governo bulgaro circa il loro miglioramento in termini di spazio, salubrità, igiene ed alimentazione, nonché di progressivo affievolimento delle restrizioni del regime di isolamento cui era sottoposto.

Fondata è, invece, l'ulteriore censura del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 8 Cedu da parte delle autorità carcerarie, commessa mediante il controllo sistematico dalle stesse effettuato sulla corrispondenza con il suo avvocato, nonché attraverso l'imposizione del divieto di ogni conversazione telefonica con quest'ultimo. Tali circostanze, oltre che affermate dallo stesso Governo, sono stata più volte accertate dalla Corte con riferimento al sistema carcerario bulgaro (Radkov c. Bulgaria, sent. 22 aprile 2010, ric. n. 27795/03; Konstantin Popov c. Bulgaria, 25 giugno 2009, ric. n.15035/03) e, nel caso di specie, non sono emersi elementi probatori o di fatto capaci di giustificare una diversa conclusione.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 marzo 2012, ric. n. 24429/03, Solomakhin c. Ucraina (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta un'arbitraria interferenza nella propria vita privata da parte della autorità ucraine, per il tramite dei medici di un ospedale pubblico che gli avevano somministrato il vaccino contro la difterite senza alcuna necessità e contro la sua volontà. Il ricorrente sostiene, altresì, che la vaccinazione era stata eseguita con negligenza e di aver conseguentemente subito diversi danni alla salute.

La Corte ritiene insussistente la violazione dell'art. 8 Cedu. Sebbene l'esecuzione di una vaccinazione debba considerarsi un trattamento medico capace di costituire un'ingerenza nella vita privata del cittadino, sotto il profilo dell'integrità fisica e psicologica, nel caso di specie erano presenti tutti i requisiti di cui all'art. 5 § 2 Cedu che giustificano tale intromissione. La vaccinazione obbligatoria contro la difterite era, infatti, prevista dalla legge nazionale e perseguiva l'obiettivo della tutela della salute pubblica. Siffatta misura si era resa, altresì, necessaria al fine di controllare la diffusione di tale malattia, altamente contagiosa, nella regione in cui il ricorrente abitava. Dagli accertamenti di fatto risulta, inoltre, che il ricorrente non si era opposto all'esecuzione della vaccinazione, né che vi era stato alcun comportamento negligente da parte dei medici.

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 15 marzo 2012, ric. nn. 4149/04; 41029/04, Aksu c. Turchia (importance level 1)

Il ricorrente, cittadino turco appartenente alla comunità Rom, presenta due ricorsi alla Corte europea sostenendo che il governo turco aveva finanziato la pubblicazione di un libro e di due dizionari contenenti espressioni discriminatorie, offensive ed umilianti nei confronti della propria comunità di appartenenza, poiché raffiguravano i Rom come criminali e come gente non per bene. Egli lamenta la violazione dell'artt. 8 e 14 Cedu.

La Grande Camera conferma la precedente sentenza della seconda sezione rigettando i ricorsi.

Con riferimento al libro, la Corte concorda nel ritenere che esso era frutto della ricerca scientifica accademica incentrata sulla storia e sulle condizioni economico-sociali della comunità Rom e che i passaggi controversi costituivano degli esempi della rappresentazione distorta della società Gybsy diffusa nella popolazione turca. In relazione ai dizionari, la Corte osserva che la definizione contestata come offensiva era espressamente e previamente indicata come metaforica. I dizionari, inoltre, non erano stati distribuiti né diffusi nelle scuole. In entrambi i casi, dunque, non è rinvenibile alcun intenzione discriminatoria o razzista nelle pubblicazioni, sicché non sussiste la violazione dell'art. 14 Cedu. Con riferimento al diritto al rispetto della vita privata, nel cui ambito rientra l'identità etnica, la Corte precisa che, nel caso di specie, deve valutare se lo Stato ha violato l'art. 8 Cedu, non attraverso il finanziamento delle pubblicazioni (in quanto la decisione nazionale sul tale questione non era stata impugnata), ma per l'eventuale inadempimento dell'obbligo positivo di proteggere la vita privata del ricorrente nei confronti delle ingerenze di terzi, ossia degli autori delle pubblicazioni. La Corte condivide il giudizio di bilanciamento effettuato dai giudici nazionali tra il diritto al rispetto della vita privata ed il contrapposto interesse pubblico alla libertà di espressione (art. 10 Cedu). Quest'ultimo, in virtù delle citate caratteristiche delle pubblicazioni, è stato correttamente ritenuto prevalente. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione dell'art. 8 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 marzo 2012, n. 26692/05, C.A.S. e C.S. c. Romania (importance level 1)

C.S. e C.A.S. sono due cittadini rumeni, rispettivamente padre e figlio, attualmente residenti in Iasi (Romania). Nel periodo intercorrente tra gennaio ed aprile 1998, C.A.S., che all'epoca aveva sette anni, è stato vittima di ripetuti stupri e violenze perpetrati ai suoi danni da P.E., assolto in via definitiva per tali fatti a seguito di un procedimento penale durato sette anni. In particolare, i giudici nazionali, nel rendere la pronuncia assolutoria, attribuivano grande rilievo ai ritardi nel presentare la denuncia da parte dei familiari del bambino, nonché alla tendenza di quest'ultimo a fantasticare, senza considerare che ben due perizie mediche riconoscevano le violenze sessuali subite dallo stesso e senza mostrare alcuna sensibilità per le condizioni psichiche del minore vittima di plurime violenze sessuali. I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu, nel suo versante sostanziale, rilevando che gli abusi subiti da C.A.S. sono stati tali da costituire torture, e dell'art. 8 Cedu, in quanto a seguito della sentenza assolutoria pronunciata in favore di P.E. la famiglia è stata costretta ad abbandonare la città d'origine per trasferirsi a Iesi su consiglio del consulente scolastico. Invocando gli artt. 3 e 8 Cedu congiuntamente, inoltre, i ricorrenti si dolgono delle ripercussioni negative sulla vita familiare che hanno avuto i ritardi e le negligenze delle indagini. Da ultimo, i ricorrenti lamentano l'eccessiva durata del procedimento penale, in violazione dell'art. 6 § 1 Cedu.

La Corte EDU, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alle doglianze concernenti l'art. 3 Cedu, nel suo versante sostanziale, e l'art. 8 Cedu, ha ravvisato nel caso di specie la  violazione degli art. 3 e 8 Cedu, congiuntamente considerati. I Giudici di Strasburgo, in particolare, hanno sottolineato che lo Stato ha violato l'obbligo derivante dagli artt. 3 e 8 Cedu di compiere delle indagini rapide ed effettive, volte a ricostruire i fatti di abuso su minore denunciati e ad individuarne i responsabili.

Le autorità nazionali, infatti, hanno iniziato a compiere le attività investigative solo tre settimane dopo la proposizione della denuncia da parte dei familiari, provvedendo a sentire l'indagato sui fatti contestati due mesi dopo e, al di là della pronuncia assolutoria resa nei confronti di P.E., non hanno cercato di individuare altri possibili autori del reato. Nel corso del procedimento penale, inoltre, non è stato offerto nessun sostegno psicologico al minore, vittima degli abusi. Alla luce delle suddette conclusioni è stata esclusa la necessità di valutare separatamente la violazione dell'art. 6 § 1 Cedu.

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8. Articolo 10 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. V, dec. 13 marzo 2012, n. 44585/10, Axel Springer c. Germania (importance level 3)

La ricorrente, Axel Springer AG è una società che si occupa di giornalismo e informazione e, tra le altre attività, è editrice del quotidiano Bild. Axel Springer adisce la Corte EDU, invocando l'art. 14 Cedu in combinato disposto con l'art. 10 Cedu, per non aver potuto assistere direttamente ad un processo penale che aveva interesse a seguire per rendere disponibili le notizie ad esso relative ai propri lettori. In particolare, la ricorrente lamenta che il sistema di sorteggio dei posti riservati al pubblico nell'aula di udienza, adottato dal Presidente della Divisione Penale Minorile della Corte regionale di Ulm, aveva comportato gravi discriminazioni nei suoi confronti con evidenti riflessi negativi sul proprio diritto alla libertà di espressione.

La Corte osserva preliminarmente che la Convenzione non garantisce alla stampa uno speciale diritto ad aver accesso alle informazioni. L'art. 10 Cedu, riconoscendo la libertà di espressione, concede agli Stati un certo margine di apprezzamento nel valutare la necessità di sottoporre tale libertà a restrizioni o a limitazioni. Tali ingerenze si traducono in disparità di trattamento discriminatorie, in violazione dell'art. 14 Cedu, solamente allorché siano ingiustificate e irragionevoli. Con riferimento al caso di specie, la Corte europea afferma che il processo penale in questione vedeva come imputati alcuni soggetti che, all'epoca della commissione dei reati contestati, erano minorenni e concorda con i giudici nazionali nel ritenere che la misura della limitazione dell'accesso alle udienze nei confronti della stampa si era resa necessaria per la tutela degli interessi dei minori coinvolti (art. 6 § 1 Cedu). La Corte ritiene che il meccanismo adottato per la scelta dei giornalisti era stato proporzionato e neutrale, e non aveva creato alcun tipo di favoritismo, né nella fase di accesso alla selezione, aperta a tutti gli interessati, né nella fase della selezione, avvenuta per sorteggio. Infine, la Corte evidenzia che attraverso le rassegne stampa quotidiane pubblicate dalla Corte Regionale, nonché le informazioni rese disponibili a tutti i media da parte di un rappresentante di un'agenzia di stampa a ciò preposto, la Axel Springer aveva ricevuto adeguate notizie per informare i propri lettori. Non sussiste alcuna violazione degli artt. 10 e 14 Cedu. La Corte dichiara all'unanimità il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato.

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9. Articolo 11 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 marzo 2012, n. 4572/06, 5684/06, Pekaslan e altri c. Turchia (importance level 2)

Le ricorrenti sono cinque donne di nazionalità turca, attualmente residenti in Malatya (Turchia). L'8 marzo 2005 le donne prendevano parte ad una manifestazione femminista nel corso della quale intervenivano un gruppo di poliziotti che, asserendo l'illegittimità dell'evento, in quanto non oggetto di previa autorizzazione, allo scopo di porvi fine arrestavano parte delle manifestanti (fra cui quattro ricorrenti), portandole nei loro veicoli e picchiandole, e disperdevano il resto della folla spruzzando gas lacrimogeno. Le ricorrenti - che hanno riportato lesioni accertate da una visita medica compiuta nell'immediatezza dei fatti - ravvisano nei comportamenti delle forze dell'ordine la violazione dell'art. 3 Cedu. Le donne, inoltre, lamentano la violazione dell'art. 11 Cedu, in quanto le forze dell'ordine con il loro intervento illegittimo hanno pregiudicato il diritto di libera e pacifica associazione.

La Corte EDU, con riguardo alla posizione delle quattro ricorrenti arrestate e picchiate, ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cedu, in quanto la Turchia non ha fornito alcuna prova in ordine alla necessità dell'utilizzo della forza contro le donne fermate per porre fine alla manifestazione. I Giudici di Strasburgo, inoltre, hanno affermato che l'arresto delle quattro ricorrenti costituisce una illecita ingerenza al diritto di riunirsi liberamente e pacificamente, in violazione dell'art. 11 Cedu, che non può trovare giustificazione nel disposto di cui all'art. 11 § 2 Cedu in quanto la manifestazione era lecita (secondo la legge turca la manifestazione non poteva essere subordinata al rilascio di alcuna autorizzazione) e non rappresentava in alcun modo un pericolo per l'ordine pubblico. La Corte EDU, da ultimo, ha rigettato il ricorso presentato dalla quinta donna, né arrestata, né picchiata, ma che ha solo subito lo spruzzo del gas lacrimogeno, in quanto manifestamente infondato per difetto di prova, sia sotto il profilo della lamentata violazione dell'art. 3 Cedu, che dell'art. 11 Cedu.