ISSN 2039-1676


15 gennaio 2012 |

Monitoraggio Corte EDU novembre 2011

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

SOMMARIO 

1. Introduzione

2. Articolo 2 Cedu

3. Articolo 3 Cedu

4. Articolo 5 Cedu

5. Articolo 8 Cedu

6. Articolo 9 Cedu

7. Articolo 10 Cedu

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1. Introduzione 

a) Delle sentenze in tema di art. 2 Cedu, merita di essere menzionata anzitutto la pronuncia Dulek e altri c. Turchia, nella quale la Corte - chiamata a verificare se nel caso concreto vi fosse stata la violazione degli obblighi di protezione rafforzata che sorgono in capo alle autorità statali nei confronti di coloro che svolgono il servizio militare - ha ravvisato una violazione di detta norma, in ragione del fatto che le autorità turche non avevano adottato misure adeguate per impedire che il ricorrente, affetti da gravi disturbi psichici, si togliesse la vita. 

Getta una luce inquietante sulla diffusione degli episodi di tortura anche nei Paesi occidentali che vantano una solida tradizione democratica, poi, la pronuncia Alder c. Regno Unito, relativa alla morte di un uomo di origini nigeriane a seguito delle violenze fisiche perpetrate dagli agenti che lo avevano in custodia.

Rilevante è anche la sentenza Pacaci e altri c. Turchia, in cui i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione a un duplice omicidio nel quale tanto gli autori del reato quanto le vittime erano privati cittadini: più nel dettaglio, l'infausto evento era occorso nel corso degli scontri violenti avvenuti tra il movimento nazionalista ed alcuni esponenti di estrema sinistra, sullo sfondo del conflitto tra sunniti e aleviti. Si tratta, dunque, di un'interessante applicazione orizzontale della norma in commento.

Merita, altresì, menzione la sentenza Makharadze e Sikharulidze c. Georgia, nella quale i ricorrenti lamentavano la violazione sostanziale e procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione al decesso in carcere per tubercolosi di un loro congiunto, al quale non erano state praticate cure mediche adeguate e che non era stato trasferito in una struttura ospedaliera dopo che le sue condizioni si erano aggravate. La Corte ha accolto entrambe le doglianze, rilevando - sotto il profilo procedurale - come non fossero state condotte indagini approfondite sullo stato di salute dell'uomo e, conseguentemente, sulle responsabilità delle autorità carcerarie.

Le altre sentenze in tema di art. 2 riguardano il suicidio di un altro militare turco affetto da disturbi psichiatrici (Recep Kurt c. Turchia), un caso di misteriosa sparizione di un cittadino ceceno (Sambiyeva c. Russia) e un incidente stradale sulla cui dinamica non si era indagato a sufficienza (Antonov c. Ucraina).

b) Quanto all'art. 3 Cedu, merita menzione in primo luogo l'importantissima sentenza V.C. c. Repubblica Slovacca, nella quale la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione diretta della norma in questione a fronte di un episodio di sterilizzazione rispetto al quale la paziente aveva sì prestato il proprio consenso, ma lo aveva fatto in un momento non appropriato (id est, durante l'esecuzione di un altro intervento chirurgico), senza aver ricevuto un'informazione adeguata e dopo che - contrariamente al vero - le era stato prospettato un rischio per la vita nel caso in cui non vi si fosse sottoposta.

Come implicazione più generale, la pronuncia sembra definitivamente attrarre nell'ambito di applicazione dell'art. 3, e non dell'art. 8 Cedu, le questioni concernenti il trattamento medico arbitrario (dovendosi per tale intendere non solo quello eseguito senza consenso, ma anche in presenza di un consenso viziato o non informato).

Nel caso di specie, per vero, la Corte ha altresì riconosciuto una violazione dell'obbligo positivo, discendente dall'art. 8 Cedu, di predisporre efficaci tutele a garanzia della vita privata e della salute riproduttiva della donna, in ragione del fatto che le autorità slovacche non avevano di fatto impedito che l'origine etnica della giovane potesse influire sulla scelta dell'intervento di sterilizzazione (l'istruttoria aveva infatti evidenziato che la cartella clinica della paziente riportava, nella parte relativa alle condizioni sociali e lavorative, esclusivamente il dato dell'appartenenza della stessa all'etnia rom).

Presentano profili di interesse, poi, due sentenze (Plathey c. Francia e Cocaign c. Francia) nelle quali i giudici europei sono tornati a occuparsi dell'annosa questione della compatibilità con l'art. 3 Cedu dell'isolamento carcerario. Nella seconda, in particolare, la Corte ha escluso che avesse violato la suddetta norma la condanna del ricorrente (che aveva in precedenza ucciso e sventrato un compagno di cella e quindi compiuto atti di cannibalismo nei suoi confronti) a trascorrere 45 giorni in isolamento, posto che la suddetta sanzione era stata inflitta a seguito di un accertamento psichiatrico che aveva avuto esito positivo, e comunque sotto stretta sorveglianza medica.

Nella sentenza M.B. c. Romania, ancora, la Corte ha ravvisato una violazione procedurale dell'art. 3 Cedu in relazione alla mancata attivazione di un'indagine efficace e tempestiva a fronte della denuncia per tentato stupro presentata da una donna affetta da una forte psicosi: importante è, soprattutto, l'affermazione di principio secondo cui l'attenzione delle autorità inquirenti dev'essere ancora più elevata del solito quando la vittima sia un soggetto vulnerabile o incapace.

Merita un cenno anche la pronuncia M.P. e altri c. Bulgaria, in cui la Corte ha escluso la violazione degli obblighi di protezione da parte delle autorità bulgare rispetto a una vicenda di presunti abusi sessuali subiti da un ragazzo minorenne da parte del patrigno (dunque, in un'ipotesi di applicazione orizzontale dell'art. 3 Cedu).

Va segnalata poi la pronuncia Aleksandra Dmitriyeva c. Russia, relativa a un episodio di maltrattamenti ad opera delle forze di polizia in danno di una donna disabile, rispetto al quale la Corte ha riconosciuto la violazione sostanziale e procedurale di detta norma.

Attengono ad episodi di police brutality anche le sentenze Vanfuli c. Russia, V.D. c. Croazia, Halat c. Turchia, Filatov c. Russia e Izgi c. Turchia. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cedu perché il governo turco non aveva dimostrato che il giovane vittima della repressione da parte della polizia fosse uno dei dimostranti che avevano reagito in modo violento all'ordine di porre fine alla manifestazione in corso, e perché, in ogni caso, l'uso di mezzi violenti da parte delle forze dell'ordine non è giustificato dal fine di disperdere la folla, in assenza di altre ragioni legittimanti.

c) Tra le pronunce in tema di art. 5 § 1 Cedu, presentano particolari profili di interesse le sentenze O.H. c. Germania e Schoenbrod c. Germania. Entrambi i casi riguardano l'applicazione nei confronti dei ricorrenti della Sicherungsverwahrung dopo che gli stessi avevano espiato interamente la pena detentiva applicata nei loro confronti. Si tratta in particolare di una misura detentiva di durata indeterminata, rivolta ai delinquenti per tendenza, che può considerarsi sostanzialmente equivalente alle misure della colonia agricola e casa di lavoro previste nel nostro ordinamento dagli artt. 216 ss. del c.p.. Tale misura, peraltro, successivamente ai fatti oggetto del ricorso, veniva dichiarata incostituzionale dal Bundesverfassungsgericht con una sentenza del 4 maggio 2011 (per un'analisi dettagliata della sentenza del Bundesverfassungsgericht  e sulle specifiche ripercussioni della giurisprudenza europea sull'ordinamento tedesco, v. in particolare S. Porro, La custodia di sicurezza nell'ordinamento tedesco, pubblicata in questa Rivista in data 18 novembre 2011).

In particolare, nel caso O.H., la Corte - conformemente al proprio orientamento consolidato a partire dal leading case M. c. Germania del dicembre 2009 - ha ravvisato una violazione degli artt. 5 § 1 lett. a e 7 Cedu, in relazione al mantenimento in custodia di sicurezza del ricorrente, il quale veniva detenuto in un istituto penitenziario (e non in un ospedale psichiatrico) oltre il termine di dieci anni, previsto dalla legge in vigore all'epoca della condanna, conseguentemente all'abolizione, con effetto retroattivo, del limite massimo di durata della suddetta misura in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Nel caso Schoenbrod, invece, i giudici europei hanno concluso per una violazione dell'art. 5 § 1 Cedu in quanto il ricorrente, dopo aver scontato definitivamente la pena detentiva cui era stato condannato, veniva mantenuto in stato di detenzione per oltre un anno, in assenza di un provvedimento giurisdizionale. (Sulle logiche di prevenzione della pericolosità sociale nelle scelte di politica criminale del legislatore tedesco e degli altri Stati membri ed il problema delle garanzie individuali dinanzi alla Corte europea, si rinvia a M. Pelissero, Il controllo dell'autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali, pubblicato in questa Rivista in data 26 luglio 2011).

Si segnala, inoltre, la sentenza Longa Yoneku c. Lettonia in tema di trattenimento di stranieri in appositi centri in attesa della definizione del procedimento per la concessione dell'asilo politico, in cui la Corte europea ha riscontrato una violazione della suddetta norma convenzionale perché la detenzione del ricorrente (protrattasi per oltre un anno) non poteva ritenersi provvista di una base legale conforme ai requisiti convenzionali di accessibilità e prevedibilità.

Sempre in tema di trattenimento degli stranieri, merita menzione anche la sentenza Mokallal c. Ucraina, in cui la Corte ha ritenuto illegittima la detenzione de ricorrente, che era stato arrestato in Ucraina e trattenuto in attesa di essere estradato verso l'Iran, in quanto la privazione della libertà personale del medesimo nelle more del procedimento di estradizione non era provvista di una base legale nell'ordinamento nazionale in quanto la possibilità di disporre la privazione della libertà personale dello straniero nel corso del procedimento di estradizione veniva espressamente disciplinata in via legislativa successivamente all'inizio della detenzione del medesimo.

In tema di detenzione dei minori, si segnala invece la sentenza A. e altri c. Bulgaria, relativa all'internamento in un centro correzionale per un periodo di oltre un anno di alcuni ragazzini, i quali avevano posto in essere ripetute condotte anti-sociali. I giudici europei, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza, hanno ritenuto necessaria e proporzionata la privazione della libertà personale dei ricorrenti osservando, da un lato, che altre misure meno afflittive erano state giudicate inefficaci nel caso concreto e, dall'altro, che nel centro suddetto veniva svolta un'attività educativa finalizzata al reinserimento dei minori nella società.

d) Sul fronte dell'art. 8 Cedu, si segnala per importanza la sentenza S.H. e altri c. Austria con cui la grande camera è tornata sulla questione della compatibilità con la convenzione  delle restrizioni alla donazione di gameti previste dalla legislazione austriaca. In quest'occasione, i giudici europei  - ribaltando la pronuncia resa dalla Corte europea il 1° aprile 2010 - hanno escluso una violazione dell'art. 8 Cedu, affermando che il divieto di donazione di oociti e quello di donazione di spermatozoi previsto dalla legislazione austriaca non oltrepassa il margine di apprezzamento concesso allo Stato in materia di fecondazione eterologa e che tali divieti sono, pertanto, espressione di un bilanciamento non censurabile tra il diritto alla genitorialità, da un lato, e l'esigenza di preservare la certezza nelle relazioni familiari, dall'altro. La sentenza in esame ha peraltro lasciato aperta la possibilità per una diversa soluzione della questione in futuro  sottolineando espressamente come quello reso dalla grande camera sia un giudizio pro tempore: "even if it finds it finds no breach of Article 8 in the present case, the Court considers that this area, in which the law appears to be continuously evolving and which is subject to a particularly dynamic development in science and law, needs to be kept under review by the Contracting States" (§ 118). Quanto alle ripercussioni della pronuncia in esame sull'ordinamento nazionale, non sembra pertanto irragionevole ritenere che i giudici europei possano giungere a conclusioni diverse in merito al divieto di fecondazione eterologa previsto nel nostro ordinamento dall'art. 3 della l. n. 19 febbraio 2004 n. 240, che è stato introdotto solo nel 2004 (sul punto sia consentito il rinvio a L. Beduschi- A. Colella, La Corte EDU salva (per ora) la legislazione austriaca in materia di procreazione medicalmente assistita, pubblicato in questa Rivista in data 7 novembre 2011).

E ancora, merita senz'altro menzione anche la sentenza Mallah c. Francia in cui i giudici europei, pronunciandosi su un ricorso proposto da un cittadino marocchino residente in Francia già condannato con dispensa dalla pena per aver agevolato il soggiorno irregolare del proprio genero sul territorio nazionale, hanno concluso che tale misura non costituisce un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare perché in concreto non è stata inflitta alcuna pena (al riguardo, cfr. L. D'Ambrosio, La Corte EDU salva il 'délit de solidarité': la condanna con dispensa dalla pena per favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolare non costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), pubblicato in questa Rivista in data 7 dicembre 2011).

Sempre in materia di immigrazione, vale la pena di segnalare la sentenza Arvelo Aponte c. Paesi Bassi, in cui la Corte europea ha escluso una violazione dell'art. 8 Cedu in relazione all'espulsione della ricorrente, una cittadine venezuelana sposata con un cittadino olandese, in ragione della gravità dei reati commessi dalla medesima (ovvero il delitto di traffico di sostanze stupefacenti) nonostante la condanna per tali reati risalisse a molti anni addietro.

Riveste, infine, profili di interesse anche la sentenza Giszczack c. Polonia in tema di c.d. permessi di necessità, in cui la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8 Cedu in relazione al ritardo con il quale veniva notificato al ricorrente, un detenuto polacco, il permesso di recarsi a visitare la figlia gravemente malata: la comunicazione, infatti, veniva resa al medesimo ben quattro giorni dopo la celebrazione del funerale della medesima.

e) Per quel che concerne l'art. 9 Cedu, riveste particolare importanza la sentenza Ercep c. Turchia in cui i giudici di Strasburgo - facendo seguito a quanto recentemente affermato dalla grande camera nella sentenza Bayatyan c. Armenia del 7 luglio 2011 - hanno ritenuto che la condanna penale del ricorrente, testimone di Geova, per essersi sottratto al servizio militare in nome delle proprie convinzioni religiose, avesse comportato una restrizione sproporzionata del suo diritto alla libertà religiosa.

Conviene, inoltre, ricordare la sentenza Dimitras e altri c. Grecia in cui la Corte europea ha ribadito, secondo quanto precedentemente affermato nella sentenza Dimitras e altri c. Grecia del 3 giugno 2010, che le disposizioni del codice di procedura penale greco nella parte in cui prevedono in capo ai testimoni nei procedimenti penali l'obbligo di allegare e rilevare le proprie credenze religiose per poter accedere al giuramento secondo la formula laica, consentono un'interferenza sproporzionata nella libertà di religione dei medesimi in violazione dell'art. 9 Cedu

f) In tema di art. 10 Cedu, si segnala, anzitutto, la sentenza Fratanolò c. Ungeria riguardante il divieto previsto dal codice penale ungherese di utilizzare in pubblico simboli totalitaristici, in cui la Corte europea - confermando quanto precedentemente affermato nella sentenza Vajnai c. Ungeria dell'8 luglio 2008 - ha riconosciuto una violazione dell'art. 10 Cedu in relazione alla condanna del ricorrente, un membro del partito dei lavoratori, per aver indossato in pubblico una stella rossa a cinque punte, in quanto nel caso concreto la condotta del ricorrente non aveva creato un pericolo reale di ripristino della dittatura comunista.

In tema di delitti di apologia e propaganda a carattere politico, giova menzionare la sentenza Kilic e Eren c. Turchia, la quale s'inserisce nel corposo filone giurisprudenziale relativo alla legislazione emanata in Turchia per contrastare il fenomeno del terrorismo curdo e utilizzata, in molti casi per perseguire penalmente coloro che si pronunciano in senso sfavorevole alla politica del governo sulla questione curda. In particolare, i giudici europei, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte in materia, hanno ravvisato nel caso in esame una violazione dell'art. 10 Cedu in relazione alla condanna dei ricorrenti per aver partecipato ad una manifestazione di protesta contro il governo, in quanto la loro condotta nel caso concerto non aveva creato alcun pericolo per l'ordine pubblico. 

Da ultimo, si ricorda la sentenza John Anthony Mizzi c. Malta, relativa ad un procedimento intentato in sede civile nei confronti di un giornalista per aver pubblicato un articolo diffamatorio nei confronti di un ex Primo Ministro maltese. Essa presenta tuttavia profili di interesse anche per la materia penale, in quanto la Corte ha riconosciuto una violazione della norma convenzionale sottolineando come le espressioni utilizzate dal giornalista fossero suscettibili di diverse interpretazioni e come esse dovessero comunque ritenersi scarsamente offensive (Introduzione a cura di Angela Colella e Lodovica Beduschi).

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2. Articolo 2 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 28096/04, Antonov c. Ucraina (importance level 3)

I giudici di Strasburgo ribadiscono che l'art. 2 della Convenzione impone agli Stati di istituire un quadro legislativo ed amministrativo che sia un effettivo deterrente contro le minacce avverso il diritto alla vita nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o privata, in cui tale diritto potrebbe venire in rilievo. Alla luce di ciò, la Corte riconosce che le indagini penali svolte nel caso oggetto di giudizio dalle autorità ucraine ed aventi ad oggetto l'accertamento della dinamica, delle cause e della responsabilità colposa relative ad un incidente stradale con esito mortale per un pedone - il figlio del ricorrente -, non siano state eseguite in modo conforme alle garanzie processuali di cui all'art. 2 Cedu. Le indagini, infatti, oltre ad essere iniziate con un ragguardevole ritardo, sono durate ben dodici anni, sono state oggetto di numerose interruzioni e di accertati gravi vizi procedurali.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 31149/09, Dulek e altri c. Turchia (importance level 2)

D., cittadino turco, viene considerato idoneo al servizio militare obbligatorio, nonostante i rilevanti disturbi psichici accertati durante le visite mediche cui viene sottoposto in vista e nel corso della leva obbligatoria. Dopo nemmeno un mese dall'inizio del servizio militare, D. si suicida. I familiari ricorrono alla Corte europea perché ritengono che le autorità turche siano responsabili della morte del loro giovane caro. Essi lamentano la violazione dell'art. 2 Cedu, nella misura in cui le autorità militari hanno omesso di prendere le misure necessarie per la salvaguardia della vita della recluta loro affidata, nonostante gli acclarati disturbi mentali. La Corte afferma che l'obbligo positivo dello Stato di adottare tutte le misure preventive idonee a salvaguardare la vita delle persone, anche contro il fatto proprio, è rafforzato nel settore specifico del servizio militare obbligatorio. Data l'evidenza della prova sulla malattia mentale del giovane chiamato, la Corte ritiene che il sistema di reclutamento turco al servizio militare, avendo ritenuto idoneo alla leva D. nonostante i dichiarati disturbi mentali che lo hanno portato in breve tempo a togliersi la vita, non sia conforme alle garanzie di cui all'art. 2 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 20205/07, Sambiyeva c. Russia (importance level 3)

La fattispecie oggetto di giudizio concerne il rapimento e l'uccisione di un cittadino russo, appartenente al servizio di sicurezza del Presidente ceceno, da parte di alcuni militari russi durante un'operazione militare non riconosciuta né autorizzata. La madre del ragazzo adisce la Corte europea lamentando la violazione dell'art. 2 Cedu da parte della Russia per aver cagionato la morte del proprio figlio, durante il periodo in cui lo stesso era detenuto illegittimamente in violazione dell'art. 5 Cedu, e per non aver condotto un'indagine effettiva sull'accaduto. La ricorrente denuncia altresì la violazione dell'art. 3 Cedu a causa delle sofferenze mentali subite a seguito della scomparsa del figlio e dell'inefficienza delle investigazioni eseguite. La Corte ritiene all'unanimità fondate le censure della ricorrente perché la detenzione cui era stato sottoposto il figlio, non riconosciuta ufficialmente, era stata del tutto arbitraria ed in contrasto con le garanzie di cui all'art. 5 Cedu. La morte del detenuto durante il periodo di tale illegittima detenzione, non altrimenti giustificata dallo Stato, integra una violazione dell'art. 2 Cedu. Le indagini che seguirono l'accaduto furono portate avanti con lentezza, inadeguatezza e segretezza, in contrasto con l'art. 2 Cedu anche sotto il profilo procedurale. Nonostante le numerose richieste della ricorrente, infatti, le autorità russe non le comunicarono quanto a loro conoscenza sui fatti accaduti e si limitarono per molti anni a riferire esclusivamente che le indagini erano in corso. La Corte ha riconosciuto che tale atteggiamento reticente ha causato alla madre della vittima pesanti sofferenze psicologiche tali da poter essere qualificate come maltrattamenti ai sensi dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 3064/07, Pacaci e altri c. Turchia (importance level 2)

I ricorrenti sono i parenti di due cittadini turchi che, nel luglio del 1980, furono uccisi in occasione di alcuni scontri violenti tra il movimento nazionalista ed alcuni esponenti di estrema sinistra, avvenuti sullo sfondo del conflitto tra sunniti e aleviti. Un gruppo di venti persone di fede sunnita fermò il trattore delle vittime, mentre si stavano dirigendo verso la propria casa, e, dopo aver verificato che fossero aleviti, li uccise e bruciò i loro corpi. I procedimenti penali e le indagini che seguirono vennero svolti in modo inefficiente, in violazione dell'art. 2 Cedu e ciò portò alla prescrizione dei reati commessi. La Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 2 Cedu, gli Stati hanno l'obbligo di svolgere un'indagine effettiva ed ufficiale quando degli individui sono uccisi, indipendentemente dal fatto che i presunti sospettati siano agenti statali o individui privati. Alla luce delle circostanze del caso concreto, la Corte accoglie la censura dei ricorrenti perché la lacunosità e la lentezza delle indagini eseguite hanno di fatto impedito l'identificazione dei responsabili ed hanno portato alla prescrizione dei reati commessi.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 22 novembre 2011, ric. n. 42078/02, Alder c. Regno Unito (importance level 3)

La ricorrente, sorella del sig. Alder - uomo di origini nigeriane deceduto nel 1998 mentre era sottoposto alla custodia della polizia locale di Humberside - lamenta in base agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto della tortura) e 14 (divieto di discriminazione) Cedu la carenza di indagini in relazione alle cause che hanno condotto il fratello alla morte. Il governo inglese ha riconosciuto, costituendosi, le violazioni commesse dal proprio dipartimento di polizia locale nei confronti del sig. Alder, in specie per aver trascurato - in base a stereotipi di ordine raziale - le gravi condizioni di salute del soggetto sottoposto a custodia, che viene ritratto in diversi video incosciente e sanguinante mentre giace steso sul pavimento della centrale di polizia. Dopo numerosi gradi di giudizio, tuttavia, tutte le accuse a carico dei diversi agenti coinvolti furono respinte, sia in sede penale che in sede disciplinare, con l'unica eccezione di un report stilato da una commissione indipendente che condanna fermamente il contegno tenuto dai pubblici ufficiali.

Il Regno Unito però, ha provveduto altresì a rendere edotta la Corte riguardo ad una serie di azioni intraprese, a partire dal 2002, a contrasto di discriminazioni e comportamenti razzisti all'interno dei propri corpi di polizia. La Corte, dando rilievo alle ammissioni del governo britannico, decide quindi di estromettere il caso dal proprio ruolo, riconoscendo una compensazione monetaria alla ricorrente.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 22 novembre 2011, ric. n. 35254/07, Makharadze e Sikharulidze c. Georgia (importance level 2)

Con la decisione in oggetto la Corte condanna lo stato georgiano a risarcire la moglie del sig. Makharadze, deceduto a causa di una rara forma di tubercolosi durante la detenzione in carcere, per riconosciuta violazione del diritto alla vita e alla salute. In specie, a seguito di un primo, vittorioso ricorso presso la medesima Corte EDU da parte dei coniugi, volto al trasferimento del sig. Makharadze in un ospedale ove fosse possibile curarne la malattia (resistente, in particolare, ai più diffusi medicinali anti-tubercolosi), il governo georgiano decise di non ottemperare, così spingendo il detenuto a praticare lo sciopero della fame aggravando la propria condizione di salute. Infine, secondo la Corte, non fu condotta un'adeguata ed attenta indagine in relazione allo stato di salute del detenuto, così manifestando una scarsa tutela della vita del sig. Makharadze tale da giustificare una compensazione per danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 22 novembre 2011, ric. n. 23164/09, Recep Kurt c. Turchia (importance level 2)

Il ricorrente, padre del sig. Efrem Kurt, militare di leva, lamenta la violazione dell'art. 2 Cedu per la morte suicida del figlio durante il periodo di addestramento. In particolare non sarebbero stati rispettati i comuni parametri di ammissione al servizio militare, in quanto il sig. Efrem Kurt, pur essendo stato riconosciuto avere problemi neurologici è stato comunque posto in presenza di armi, una delle quali ha utilizzato per colpirsi a morte. La Corte, riconoscendo la violazione del diritto alla vita sotto il profilo sostanziale ha posto a carico dello stato turco l'obbligo di risarcire i danni non patrimoniali patiti dalla famiglia del militare.

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3. Articolo 3 Cedu 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 9390/05, Aleksandra Dmitriyeva c. Russia (importance level 3)

La Russia viene condannata per la violazione del divieto sostanziale assoluto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 Cedu per i maltrattamenti subiti dalla ricorrente, disabile, durante il suo arresto e, successivamente, la sua detenzione. La Corte ritiene fondata la ricostruzione dei fatti presentata dalla ricorrente che lamenta di essere stata picchiata, fatta cadere con forza a terra e trascinata con violenza per le scale dagli ufficiali di polizia che erano entrati nel suo appartamento per interrogare il figlio che, al momento dei fatti, non era formalmente indagato per alcun reato. Sussiste, altresì, una violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale per la mancata esecuzione di un'indagine ufficiale efficace sull'accaduto denunciato dalla ricorrente, che ha condotto così all'impunità degli agenti statali. Quanto ai maltrattamenti subiti durante lo stato di detenzione, durato circa venti ore, la ricorrente sostiene di non aver ricevuto cure mediche per le lesioni riportate durante l'arresto, né alimenti o bevande, né un letto dove dormire. La Corte, rilevando che il Governo russo non ha fornito adeguate prove o spiegazioni per confutare le allegazioni della ricorrente, ravvisa - anche sotto questo profilo - la violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte ritiene, inoltre, che l'intrusione nell'appartamento della ricorrente non sia stata eseguita in conformità alla procedura prevista dalla legge nazionale, sicché tale ingerenza ha violato i diritti garantiti dall'art. 8 Cedu. Infine, anche l'arresto subito dalla ricorrente deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 5 Cedu, in quanto privo di ogni giustificativo di cui all'art. 5 §1 Cedu, nonché di qualsiasi documentazione o rapporto formale sullo stesso. Alla luce del combinato disposto degli artt. 5 e 8 Cedu con l'art. 13 Cedu, i giudici di Strasburgo condannano lo Stato resistente anche per la sostanziale assenza di un rimedio nazionale efficace volto a far valere la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, nel caso di specie causata dalla distruzione della documentazione relativa all'arresto ed alla detenzione della ricorrente, nonché dall'inefficiente indagine svolta sull'incidente, le quali congiuntamente hanno di fatto privato i rimedi previsti dal diritto nazionale di qualsiasi possibile successo o efficacia.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 24885/05, Vanfuli c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino russo, lamenta la violazione dell'art. 3 Cedu sotto due profili: a) per essere stato picchiato e preso a pugni su tutto il corpo da alcuni agenti di polizia che gli avevano altresì messo un sacchetto di plastica in testa per obbligarlo a confessare la commissione di alcune rapine; b) perché l'indagine svolta successivamente alla denuncia di tali abusi è stata condotta in modo inefficace. La Corte ritiene infondata la censura relativa all'aspetto sostanziale dell'art. 3 Cedu per la lacunosità e la contraddittorietà delle prove raccolte. Diversamente, alla luce dei ritardi e delle interruzioni nello svolgimento delle indagini interne sui maltrattamenti denunciati dal ricorrente, nonché della negligenza mostrata dalle autorità preposte durante l'assunzione delle prove, la Corte ritiene che le investigazioni sono state svolte in modo inefficace in violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo procedurale.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 32010/07, Cocaign c. Francia (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino francese con gravi problemi psichici, detenuto in carcere per scontare una condanna per tentato stupro, uccide, sventra e compie atti di cannibalismo nei confronti di un compagno di cella. Nei suoi confronti viene aperto sia un procedimento disciplinare sia un procedimento penale. La commissione disciplinare del carcere lo condanna a 45 giorni di isolamento. Il ricorrente, invocando l'art. 3 Cedu, sostiene che la predetta sanzione disciplinare sia per definizione un trattamento inumano e degradante in considerazione della sua condizione psichica. La Corte afferma che è necessario valutare le circostanze del caso concreto per stabilire se il trattamento sanzionatorio applicato alle persone malate di mente sia incompatibile con la dignità umana garantita dall'art. 3 Cedu. La Corte osserva che la sanzione disciplinare inflitta ha avuto esecuzione mediante un legittimo trattamento psichiatrico obbligatorio in ospedale per tre settimane e che, solamente dopo un accertamento psichiatrico con esito positivo, il ricorrente è stato ricondotto in cella di isolamento, sempre e comunque sotto supervisione medica. Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che né la sanzione disciplinare né la successiva detenzione del ricorrente contrastino con l'art. 3 Cedu, sotto il profilo sostanziale.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 3 novembre 2011, ric. n. 43982/06, M.B. c. Romania (importance level 2)

M.B., cittadina rumena affetta da una forte psicosi che la rende non autosufficiente ed inabile al lavoro, sostiene che le autorità rumene non abbiano condotto un'indagine efficace a seguito della sua denuncia di stupro nei confronti di un uomo che abitava nelle vicinanze della casa dei genitori, in violazione degli artt. 6 e 13 Cedu. La Corte ritiene che le questioni sollevate concernono l'aspetto procedurale dell'art. 3 Cedu, che stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di condurre un'indagine efficace e tempestiva quando sia denunciata una lesione fisica, con una maggiore attenzione quando la vittima sia vulnerabile o incapace. Nel caso di specie, invece, le indagini sono state eseguite in modo superficiale, lacunoso, lento e con rilevanti ritardi che hanno reso difficoltosa e impossibile l'assunzione e la conservazione di prove determinanti, in evidente violazione dell'art. 3 della Convenzione.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, V.C. c. Repubblica Slovacca (importance level 1)

Con la sentenza in esame, la Corte di Strasburgo ha affrontato il primo caso di sterilizzazione coattiva portato alla sua attenzione. La ricorrente, cittadina slovacca con origini ROM, lamenta la violazione degli artt. 3 e 8 Cedu perché sostiene di essere stata sottoposta ad un'operazione chirurgica finalizzata alla sterilizzazione senza aver dato un previo e libero consenso informato. In particolare, la giovane riferisce che durante l'esecuzione dell'intervento di parto cesareo effettuato per far nascere il suo secondo figlio, le fu detto che se in futuro avesse avuto intenzione di avere ulteriori figli, tale decisione avrebbe avuto esiti letali per lei o per il nascituro. Nello stato di sofferenza e di dolore in cui la paziente si trovava durante la fase finale del parto, accentuato dalla paura sorta a seguito delle menzionate affermazioni dei sanitari, la giovane firmò il modulo per il consenso alla sterilizzazione senza neppure rendersene conto. Nello stato di concitazione sopra descritto, reso evidente anche dall'apparenza della firma 'quasi scarabocchiata'sul modulo, la donna non comprese il significato, la natura, le conseguenze e, soprattutto, l'irreversibilità dell'intervento che le fu proposto, né - d'altro canto - le fu altrimenti prospettata alcuna alternativa, meno drastica o meno invasiva rispetto tale operazione. La ricorrente sostiene, infine, che i medici decisero di eseguire l'intervento di sterilizzazione soprattutto in considerazione della sua etnia ROM, analogamente a quanto avveniva durante il regime comunista, anche se i fatti oggetto di giudizio occorsero diversi anni dopo la fine del regime. Il controllo delle nascite ROM, mediante interventi di sterilizzazione coattiva delle donne, risale, infatti, ad un'accertata politica comunista. I giudici nazionali esclusero, però, l'esistenza di una responsabilità in capo al personale medico dell'ospedale perché l'intervento venne considerato necessario dal punto di vista medico e perché il consenso prestato doveva ritenersi valido. La paziente ricorre, dunque, alla Corte europea sostenendo che l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta, in assenza di un consenso informato e consapevole, era da considerarsi coattivo e, conseguentemente, un evidente trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 Cedu. La ricorrente lamenta altresì che l'operazione subita abbia costituito un'ingerenza illegittima nella propria vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 Cedu, proprio per l'assenza di un previo e valido consenso. Successivamente all'intervento, inoltre, la donna ha cominciato ad avere disturbi e sofferenze psicologiche culminate in una 'gravidanza isterica', è stata cacciata dalla comunità ROM cui apparteneva ed il marito ha chiesto il divorzio adducendo la sterilizzazione tra le cause dello stesso.La Corte osserva che l'intervento di sterilizzazione comporta una rilevante interferenza sullo stato di salute di una donna, coinvolgendo il suo benessere fisico, mentale, morale, spirituale e familiare. È, pertanto, necessario il previo consenso informato per eseguire tale intervento, così come previsto dalla Convenzione del Consiglio Europeo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ratificata dalla Repubblica Slovacca nel 1999. La Corte rileva che, nel caso di specie, la paziente non era stata adeguatamente informata e che il consenso le era stato chiesto in modo non appropriato, ossia durante l'esecuzione di un altro intervento chirurgico e mediante la prospettazione della morte quale evento alternativo all'operazione di sterilizzazione. L'intervento de quo, inoltre, non presentava le caratteristiche della necessità, perché tale sarebbe divenuto solamente nell'eventuale ipotesi di ulteriore gravidanza. È, infatti, pacifico che la sterilizzazione non sia un intervento 'salvavita'. Alla luce delle modalità con cui il personale ospedaliero ha chiesto il consenso, nonché delle condizioni in cui versava la vittima in tale momento, la Corte conclude per la sussistenza di una violazione dell'art. 3 Cedu, perché è stato gravemente violato il diritto della paziente all'autodeterminazione terapeutica in relazione all'intervento chirurgico subito. Con riferimento alla censura relativa all'art. 8 Cedu, nella parte in cui la ricorrente lamenta che la sterilizzazione effettuata in mancanza del proprio consenso abbia costituito un'ingerenza illecita nel proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, i giudici di Strasburgo ritengono la questione assorbita nella precedente, relativa all'art. 3 Cedu. Tuttavia, la Corte accerta la violazione dell'art. 8 Cedu, nella parte in cui impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurare i diritti tutelati da tale articolo mediante un sistema legale di garanzie. In considerazione della maggiore vulnerabilità delle donne di etnia ROM, messa in evidenza dai documenti storici e statistici prodotti in giudizio, lo Stato aveva l'obbligo di predisporre adeguati strumenti e procedure al fine di garantire l'effettività del consenso all'intervento chirurgico di sterilizzazione. Anche se non è stata raggiunta la piena prova sulla finalità razziale dell'intervento chirurgico effettuato nel caso di specie, che avrebbe costituito violazione dell'art. 14 Cedu, i giudici di Strasburgo ritengono che lo Stato non abbia rispettato l'obbligo positivo di assicurare la vita privata e la salute riproduttiva della donna. Siffatta violazione è resa evidente dalle circostanze emerse in giudizio e, in particolare, dall'esame della cartella clinica della paziente che, nella parte relativa alle condizioni sociali e lavorative,  riportava unicamente il dato relativo all'etnia ROM. È chiaro, dunque, che lo Stato abbia fallito nel sistema di tutele, non impedendo che l'origine della giovane potesse influire sulla scelta dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta.

 C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 15526/10, V.D. c. Croazia (importance level 3)

Nell'agosto 2006, il ricorrente veniva arrestato con l'accusa di aver tentato di strangolare il proprio figlio e di aver aggredito gli agenti di polizia che erano intervenuti per salvare il ragazzo. Sottoposto a processo, nel marzo 2007 veniva condannato per la commissione di tali fatti. Allo stesso tempo, però, i genitori del ricorrente formulavano denuncia penale contro gli agenti di polizia intervenuti per aver brutalmente picchiato loro figlio durante l'esecuzione dell'arresto. Il referto medico del pronto soccorso, ove V.D. venne portato dopo l'incidente, rilevava un trauma cranico, una ferita alla lingua, alcuni ematomi attorno agli occhi, delle emorragie agli occhi e diverse lesioni al collo ed alla spalla destra. Nonostante ciò, la denuncia veniva ritenuta infondata sulla base dell'affermazione che era stato lo stesso V.D. a procurarsi le lesioni. Analogo esito sortiva la denuncia presentata dal legale di V.D. I genitori di V.D. presentavano successivamente un'ulteriore denuncia, il cui procedimento risulta tuttora pendente. La Corte, valutando le dichiarazioni assunte dagli agenti di polizia in relazione al fatto e, soprattutto, la perizia eseguita dall'esperto forense - che escludeva categoricamente la possibilità che le lesioni riportate da V.D. fossero state auto-inflitte e che, piuttosto, le stesse fossero riconducibili ad un oggetto duro o a dei calci - ritiene che gli agenti di polizia avevano sottoposto il ricorrente a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 Cedu. L'arbitrarietà delle decisioni di rigetto delle denuncie del ricorrente e dei suoi genitori, nonché la stasi delle indagini iniziate a seguito della seconda denuncia dei genitori, comportano altresì la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo procedurale.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 7265/10, Yakubov. c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, cittadino uzbeko, fugge dal Paese di origine ed arriva in Russia nel maggio 2009, ove chiede asilo politico. A tal fine, egli sostiene che - essendo ricercato in Uzbekistan in quanto sospettato di essere un membro dell'organizzazione transnazionale islamica "Hizb ut-Tahrir" - se estradato, sarebbe stato esposto ad un rischio reale di persecuzioni e di maltrattamenti. Nonostante ciò, le autorità russe emettono un ordine di espulsione nei suoi confronti. Il ricorrente adisce la Corte europea lamentando che l'esecuzione dell'ordine di espulsione lo sottoporrebbe inevitabilmente a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte, sebbene rileva che il diritto di asilo politico non è espressamente garantito dalla Convenzione, osserva che rientra nell'ambito delle garanzie dell'art. 3 Cedu il divieto di espellere lo straniero in presenza di gravi e fondati motivi che facciano ritenere che, se espulso, verrebbe sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nello Stato di origine. In tal caso, l'art. 3 Cedu imporrebbe allo Stato contraente l'obbligo di non espellere lo straniero. Avendo il ricorrente dimostrato la fondatezza delle proprie allegazioni circa il rischio di diventare vittima di maltrattamenti e di torture nel Paese di origine, la Corte dichiara che l'attuazione dell'ordine di espulsione in discussione darebbe luogo ad una violazione dell'art. 3 Cedu.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 23607/08, Halat c. Turchia (importance level 2)

La ricorrente, cittadino turco diventato donna a seguito di un intervento chirurgico di cambiamento del sesso, adisce la Corte sostenendo di essere stata sottoposta a maltrattamenti psicologici e fisici, durante il tempo in cui fu detenuta in custodia presso la stazione di polizia di Besiktas. La ricorrente afferma, inoltre, che le indagini che seguirono alla propria denuncia, presentata dopo il suo rilascio, furono del tutto dilatorie e inefficaci, sicché non permisero di identificare il responsabile dell'accaduto. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene non sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu, perché la ricorrente non ha adeguatamente provato i maltrattamenti subiti. Tuttavia, l'eccessiva durata delle indagini e dei procedimenti penali - che, in totale, durarono più di otto anni -, nonché l'inadeguatezza dell'organo incaricato di svolgere le indagini e le improprie modalità con cui vennero eseguite, conducono la Corte a ritenere che le indagini non furono condotte in modo effettivo e che, probabilmente per questo motivo, non portarono all'identificazione ed alla condanna del responsabile dei fatti denunciati. Sussiste pertanto la violazione dell'art. 3 Cedu, sotto il profilo procedurale.

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 8 novembre 2011, ric. n. 22485/05, Filatov c. Russia (importance level 3)

Il ricorrente, attualmente in carcere per scontare una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per omicidio volontario e rapina, adisce la Corte europea lamentando che, quando fu arrestato, fu interrogato per 24 ore di seguito con metodi poco ortodossi, perché fu continuamente picchiato e torturato con scariche elettriche e gli fu messo un sacchetto in testa che gli impediva di respirare. Il medico legale che lo visitò successivamente all'accaduto riscontrò contusioni multiple sul viso, in testa, sul collo, sulla schiena ed allo stomaco, oltre ad abrasioni multiple sulla fronte, sull'avambraccio e sulla mano sinistri. Una volta rilasciato, il ricorrente presentava immediatamente denuncia. Il Procuratore decideva di non procedere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli stessi agenti di polizia che negavano gli accadimenti denunciati. Successivamente, tale provvedimento di diniego fu confermato ben sette volte e sempre senza una valutazione oggettiva ed adeguata degli eventi. Alla luce di ciò, la Corte accoglie le censure del ricorrente ritenendo sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo sostanziale.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 10 novembre 2011, ric. n. 48337/09, Plathey c. Francia (importance level 2)

A seguito di un litigio avuto con un ufficiale del carcere ove era detenuto, in occasione di un'ispezione della cella, il ricorrente veniva giudicato e condannato dalla commissione disciplinare interna al carcere e veniva conseguentemente collocato in una cella separata per 45 giorni. Il ricorrente lamenta la violazione all'art. 3 Cedu perché la sanzione disciplinare subita costituiva, in concreto, un trattamento inumano e degradante perché la cella ove era stato collocato emanava odori nauseabondi ed irrespirabili, in quanto era stata da poco incendiata da un altro detenuto. Il personale medico del carcere aveva, infatti, già informato l'amministrazione carceraria sull'inabitabilità della cella in questione. La Corte accoglie la censura del ricorrente, ritenendo la detenzione sofferta nella cella precedentemente incendiata contraria all'art. 3 Cedu, soprattutto alla luce della circostanza che al detenuto era concessa solamente un'ora d'aria al di fuori della cella.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 15 novembre 2011, ric. n. 48205/09, Al Hanchi c. Bosnia-Erzegovina (importance level 2)

Il ricorrente è un cittadino tunisino trasferitosi in Bosnia durante la guerra del 1992-1995 per aiutare i musulmani contro gli attacchi serbi e per diffondere il proprio credo religioso. In Bosnia ha aderito al movimento religioso musulmano dei "mujahedi", ossia un movimento islamico estremista favorevole alla guerra santa. Nell'aprile del 2009, le autorità bosniache accertano l'illegittimo soggiorno del ricorrente nello Stato e, conseguentemente, lo collocano in un centro di detenzione per immigrati in attesa di rimpatrio. Nel luglio del 2009, il ricorrente presenta domanda di asilo sostenendo che, essendo sospettato nello Stato di origine di essere un terrorista, se espulso sarebbe stato vittima di maltrattamenti e di persecuzioni. L'istanza di asilo viene rigettata e viene emesso decreto di espulsione. Il ricorrente adisce, dunque, la Corte europea affermando che l'esecuzione dell'espulsione sarebbe contraria alle garanzie di cui all'art. 3 Cedu. La Corte ritiene la censura infondata perché, nonostante spetti ad ogni Stato il compito di controllare l'immigrazione avendo cura di non espellere stranieri a rischio di maltrattamenti o torture nei rispettivi Stati di origine, rileva che la Tunisia si è recentemente adeguata agli standard europei e dell'Onu con riferimento alla normativa ed alle misure di lotta contro la tortura ed i maltrattamenti contrari ai diritti umani riconosciuti in ambito internazionale, sicché il pericolo di persecuzione allegato dal ricorrente non sussiste.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 15 novembre 2011, ric. n. 22457/08, M.P. e altri c. Bulgaria (importance level 3)

I ricorrenti, rispettivamente nipote, padre e nonna materna, lamentano la violazione dell'art. 3 Cedu da parte delle autorità bulgare che, di fronte alla denuncia del nipote - al momento dei fatti minorenne - di abusi sessuali perpetrati dal patrigno, non hanno saputo proteggerlo in modo adeguato, sia dal punto di vista processuale, in quanto i procedimenti penali instaurati erano stati interrotti, sia dal punto di vista sostanziale, perché non era stato permesso al minore di lasciare la casa del patrigno. Il padre del ragazzo ritiene violato l'art. 3 Cedu anche nei propri confronti, in quanto le autorità bulgare si erano rifiutate di fornire informazioni adeguate sullo svolgimento del processo penale ove il figlio minore era parte offesa. La Corte rigetta le censure perché, da un lato, ritiene che le indagini siano state svolte tempestivamente ed efficacemente, prestando particolare attenzione agli interessi del minore (anche grazie all'intervento dei servizi sociali), e che non sia stata raggiunta alcuna prova certa in ordine agli abusi denunciati e, dall'altro lato, perché dalle indagini svolte e dal monitoraggio effettuato dai servizi sociali risultava che il bambino viveva in una famiglia adeguata ed armoniosa, sicché non vi era alcun motivo per allontanarlo da casa. Infine, la Corte ritiene infondata anche la terza censura avanzata dal padre, in quanto priva di alcuna evidenza probatoria.

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 15 novembre 2011, ric. n. 44861/04, Izgi c. Turchia (importance level 2)

Il ricorrente dichiara di essere stato colpito con pugni e manganelli da alcuni agenti della polizia di sicurezza ed anti-terrorismo al termine di una manifestazione organizzata dal Partito Democratico Popolare turco, senza alcun preavviso e in mancanza di alcuna resistenza da parte sua. La polizia aveva, infatti, intimato di porre fine alla manifestazione e così era stato fatto. Solamente alcuni dimostranti, in modo del tutto autonomo, avevano continuato la protesta lanciando sassi contro la polizia, che dovette necessariamente intervenire per ristabilire l'ordine. A seguito dell'incidente, il ricorrente riportava alcune superficiali lesioni al naso e alla tempia destra, oltre ad edemi e iperemie ad alcune costole. Il ricorrente, allegando di non aver fatto parte di quel gruppo di manifestanti violenti - rimasti ignoti -, denunciava gli agenti di polizia per le lesioni perpetrate nei suoi confronti senza motivo. Nonostante ciò, il Governatore rifiutava di concedere l'autorizzazione per procedere contro gli agenti di polizia denunciati. Alla luce di siffatte circostanze, il ricorrente ritiene di essere stato sottoposto ad ingiustificati maltrattamenti da parte degli agenti di polizia in violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte accoglie le censure del ricorrente perché il governo turco non aveva provato che egli fosse uno di quei dimostranti che avevano reagito in modo violento all'intimazione di terminare la manifestazione, né - d'altra parte - può trovare alcuna giustificazione l'uso di mezzi violenti da parte della polizia al solo fine di disperdere la folla. La legge in vigore al tempo dei fatti, inoltre, imponeva al Procuratore di iniziare d'ufficio i procedimenti penali, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione del Governatore.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 15 novembre 2011, ric. n. 23687/05, Ivantoc e altri c. Moldavia e Russia (importance level 2)

Il caso riguarda la continuata detenzione di due uomini moldavi nello Stato - non ufficialmente riconosciuto - della "Repubblica Moldava di Transdnistria" per presunte attività terroristiche commesse in occasione della guerra del 1991-1992, in violazione di una precedente decisione della Corte europea dell'8 luglio 2004, che aveva accertato l'illegittimità di tale detenzione. La Corte aveva conseguentemente intimato alla Russia ed alla Moldavia di provvedere immediatamente al rilascio dei due detenuti. La sentenza della Corte europea è stata eseguita solamente nel giugno 2007. I due uomini ricorrono ora alla Corte europea lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 Cedu con riferimento all'ulteriore periodo di illegittima detenzione, eseguita nelle medesime condizioni di isolamento e di insalubrità ambientale e fisica, decorrente dalla pronuncia della prima sentenza della Corte al momento dell'effettiva liberazione. Come già accertato, i ricorrenti erano costretti in celle isolate per 23 ore al giorno, senza le cure mediche né l'alimentazione necessarie in relazione alle loro malattie, senza alcun contatto con i propri avvocati, con la censura illegale della corrispondenza e con solo limitatissimi incontri con i parenti stretti. Con riferimento alla Moldavia, i giudici europei ritengono le odierne censure infondate, poiché la stessa si era attivata effettivamente per far cessare la detenzione dei ricorrenti, anche se - di fronte alla potenza russa - non era riuscita nell'impresa con successo. Di converso, invece, la Russia era rimasta del tutto impassibile di fronte alla sentenza della Corte del 2004 e non si era attivata in alcun modo per porre fine alla detenzione illegittima dei ricorrenti. La Corte rileva che, essendo le condizioni di detenzione rimaste invariate rispetto a quelle accertate nel 2004, deve ritenersi sussistente la violazione degli artt. 3, 5, 8, 13 Cedu, aggravati dall'inosservanza della precedente sentenza, da parte della Russia. 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 novembre 2011, ric. n. 19213/04, Tsygoniy c. Ucraina (importance level 2)

Nel caso qui considerato il ricorrente lamenta di aver patito condizioni di detenzione inadeguate e degradanti a carico del sistema carcerario ucraino, tra il febbraio e l'agosto 2004, che gli hanno altresì causato malattie quali polmonite e scabbia.  Il governo del suo Paese, costituitosi, chiede il rigetto delle istanze adducendo la presenza carenze strutturali dovute alle limitate risorse e sostenendo di aver comunque garantito un sostanziale esame, a mezzo della giurisdizione interna, alle lamentele del sig. Tsygoniy. In riferimento all'art. 3 Cedu, in particolare, la Corte rileva che le doglianze del ricorrente sono fondate, seppur non interamente provate, anche in ragione di parziali ammissioni da parte delle corti territoriali adite, così stabilendo un risarcimento a carico dello stato ucraino.

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4. Articolo 5 Cedu

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 10 novembre 2011, ric. n. 19246/10, Mokallal c. Ucraina (importance level 2)

Il ricorrente, cittadino iraniano residente in Ucraina sin dal 1995, viene arrestato e detenuto in attesa di estradizione verso il Paese di origine, ove si sono aperti alcuni procedimenti penali nei suoi confronti per appropriazione indebita. In mancanza di una legge in Ucraina che disciplini la detenzione in attesa di estradizione, il ricorrente sostiene che la detenzione subita dal 3 aprile al 12 luglio 2010 sia illegittima. In data 12 luglio, inoltre, le autorità iraniane informarono quelle ucraine del ritiro della richiesta di estradizione. Il ricorrente veniva, però, rimesso in libertà solamente il 14 luglio 2010. Alla luce delle suddette circostanze, il ricorrente adisce alla Cedu ritenendo che la detenzione subita dal 3 aprile al 14 luglio 2010 sia contraria all'art. 5 § 1 Cedu. La Corte - in conformità ad alcuni suoi precedenti vertenti su casi analoghi - accoglie le censure del ricorrente, salvo che per il periodo intercorrente tra il 29 giugno ed il 12 luglio, poiché medio tempore lo Stato ucraino si era dotato di una legislazione in materia di estradizione, applicata dal giudice a quo con un provvedimento del 29 giugno 2010.

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 15 novembre 2011, ric. n. 57229/09, Longa Yonkeu c. Lettonia (importance level 2)

Il ricorrente è un cittadino camerunense entrato nell'Unione Europea attraverso la Lettonia e diretto in Lituania, ove presenta richiesta di asilo. Lo Stato di arrivo rigetta la domanda di asilo e ri-trasferisce il ricorrente in Lettonia, ove - per ben due volte - insta nuovamente per l'asilo. Nel frattempo, però, lo Stato lettone colloca il ricorrente in una struttura chiusa per immigrati illegali dal dicembre 2008 al gennaio 2010, ossia sino a quando entrambe le richieste di asilo presentate vengono respinte e le autorità nazionali riportano coattivamente lo straniero nel Paese di origine. Il ricorrente si rivolge alla Corte europea perché, sebbene la detenzione cui è stato sottoposto sia prevista dalla legge lettone, egli ritiene che quest'ultima non garantisca lo straniero contro gli eventuali abusi ed arbitri delle autorità, come quelli che si sono perpetrati nei suoi confronti mediante la protrazione della detenzione per oltre un anno, in violazione dell'art. 5 Cedu. La Corte ritiene sussistente la violazione lamentata limitatamente al periodo compreso tra il 20 maggio ed il 19 settembre 2009 e tra il 23 ottobre ed il 2 novembre 2009, perché, in parte, la detenzione del ricorrente non è stata eseguita in modo conforme alla normativa nazionale in materia di immigrazione e, in parte, invece, la stessa normativa nazionale risulta non conforme ai canoni di precisione e di prevedibilità richiesti dall'art. 5 Cedu a garanzia dell'individuo.

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 novembre 2011, ric. n. 4646/08, O.H. c. Germania (importance level 2)

Il ricorrente è stato trattenuto, a seguito dello spirare della pena ascrittagli - scontata per intero - all'interno  di un carcere tedesco per ragioni di instabilità mentale e pericolo di reiterazione dei reati già commessi, in applicazione di un ordine di detenzione preventiva (Sicherungsverwahrung) emesso dalla Corte Regionale di Monaco nel 1987. La detenzione ha luogo in un penitenziario, invece che in un ospedale psichiatrico, ufficialmente a causa del rifiuto da parte del ricorrente delle cure propostegli dai medici statali. La Corte Edu, sfruttando ampi riferimenti alla precedente decisione M. c. Germania, n. 19359/04 del 17 dicembre 2009, riconosce in tale comportamento una violazione sia del diritto alla libertà che del diritto all'inflizione di una pena in base alla legge, ritenendo insufficiente l'asserzione dello stato tedesco che il "paziente" sarebbe pericoloso, mentalmente instabile e pericoloso per la popolazione. La decisione risulta però non unanime, in quanto un giudice della Corte ritiene invece non violato, nella propria dissenting opinion, l'art. 5 Cedu, in quanto non rileva un vero e proprio "diritto" ad essere detenuto in strutture psichiatriche per la persona mentalmente instabile (criticando, fondamentalmente, la posizione in tema di soggetti " of unsound mind" fornita dal Collegio nei paragrafi 88-91).

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 24 novembre 2011, ric. n. 48038/06, Schönbrod c. Germania (importance level 2)

In un caso similare a O.H. c. Germania, il ricorrente sig. Schoenbrod lamenta l'arbitraria detenzione - ora però cessata - oltre i termini previsti per la custodia cautelare delle persone instabili o pericolose. La Corte ritiene esservi stata lesione dei diritti previsti dall'art. 5 § 1 Cedu in quanto il ritardo tra il termine del periodo detentivo inflitto al ricorrente e l'effettivo rilascio (poco meno di un anno solare) non è in alcun modo dipeso dal comportamento del detenuto, ma da inadempienze e ritardi del sistema tedesco.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 29 novembre 2011, ric. n. 51776/08, A. e altri c. Bulgaria (importance level 2)

La Corte Edu ha ritenuto tendenzialmente compatibile con il diritto alla libertà personale l'aver mantenuto, per periodi inferiori all'anno solare, cinque ragazzine minorenni presso un centro di detenzione minorile. La decisione delle autorità bulgare, infatti, pur consistendo nell'applicazione della più grave tra le misure a scopo rieducativo a disposizione in base alla normativa del Paese, è apparsa fondata - e legittima, in relazione all'art. 5, § 1 Cedu - in quanto alle giovani erano state già precedentemente applicate sanzioni meno restrittive, senza che tuttavia esse risultassero efficaci. La Corte Edu, però, riconosce a due de