ISSN 2039-1676


06 novembre 2010 |

Dalla Corte di Strasburgo una severa condanna delle "extraordinary renditions"

Nota a C. eur. dir. uomo, sez. I, 23 settembre 2010, Iskandarov c. Russia

La sentenza Iskandarov del 23 settembre 2010, con cui la Corte europea ha condannato la Russia in relazione al rapimento e al trasferimento in Tagikistan di un leader dell’opposizione tagika, poi sottoposto a torture e trattamenti inumani e degradanti dalla polizia di quel paese, costituisce la prima esplicita presa di posizione del giudice europeo dei diritti sulla pratica delle “extraordinary renditions”, definita come una patente e gravissima violazione degli art. 3 e 5 § 1 Cedu. I principi espressi in questa occasione dai giudici di Strasburgo rivestono un’importanza cruciale anche in relazione alla vicenda italiana del sequestro di Abu Omar, ad oggi pendente in grado d’appello, che con quella di Iskandarov presenta evidenti similitudini.
 
 
1. Introduzione
 
Con la pronuncia Iskandarov c. Russia, resa dalla prima sezione lo scorso 23 settembre 2010, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha espresso una severa condanna della pratica – di cui rappresenta un caso emblematico la nota vicenda italiana del sequestro di Abu Omar, oggetto di un procedimento penale attualmente pendente presso la Corte d’Appello di Milano – delle extraordinary renditions, espressione con cui si indica l’operazione illegale di cattura, deportazione e detenzione di un soggetto ritenuto ostile (spesso, ma non sempre, un terrorista), al di fuori delle procedure (e delle garanzie) dettate dagli strumenti normativi che disciplinano l’estradizione o istituti ad essa analoghi.
 
La presa di posizione della Corte europea – insolitamente forte anche nei toni, in genere piuttosto misurati – si aggiunge a quelle del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo (il quale, come si ricorderà, nel febbraio 2007 ha approvato a larga maggioranza la relazione della commissione d’inchiesta sui voli della CIA in Europa finalizzati, appunto, a ottenere la consegna “clandestina” di sospetti terroristi). 
 
Prima di analizzare nel dettaglio le affermazioni di respiro generale rese dalla Corte nella pronuncia in commento, pare tuttavia opportuno soffermarsi sulla vicenda dalla quale essa è scaturita e sulle questioni in diritto affrontate dai giudici europei.
 
 
2. La vicenda di Mukhamadruzi Iskandarov
 
Mukhamadruzi Iskandarov, il ricorrente, era uno dei leader della United Tajik Opposition (UTO) durante la guerra civile in Tagikistan.
Nel 1997, al termine di quest’ultima, gli erano stati attribuiti numerosi incarichi di nomina politica, e nel 1999 era stato eletto in Parlamento nelle file dell’opposizione.
 
Dopo aver criticato pubblicamente il Presidente del Tagikistan, nel 2004 si era trasferito in Russia.
 
Nel novembre di quello stesso anno gli erano stati contestati dalla procura generale tagika alcuni gravi reati (terrorismo, possesso illegale di armi da fuoco, malversazione, ecc). La domanda di estradizione passiva – sulla base della quale, in un primo momento, Iskandarov era stato sottoposto a misura cautelare – veniva respinta dalle autorità russe il 1° aprile 2005, in ragione della presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di asilo politico in Russia: rilasciato pochi giorni più tardi, egli si recava a casa di un amico nella città di Korolev, nel distretto di Mosca, presso cui avrebbe voluto attendere la definizione della domanda di asilo.
 
La sera del 15 aprile 2005, tuttavia, mentre il ricorrente e l’amico stavano portando a spasso il cane, si erano accorti che la zona era presidiata da due agenti in divisa e da una trentina di uomini in borghese, dalle fattezze slave. Iskandarov veniva ammanettato, colpito alla testa e fatto salire su un’auto; poche centinaia di metri dopo, l’auto si fermava ed egli veniva trasferito su un furgone. A un certo punto del tragitto, il ricorrente veniva fatto scendere, condotto all’interno di una sauna e picchiato dagli uomini che lo avevano catturato.
Il giorno successivo veniva quindi portato, dopo un lungo percorso in auto, in una foresta, dove i suoi rapitori incontravano un altro gruppo di uomini. A un certo punto, gli veniva coperto il volto con una maschera e veniva condotto in un aeroporto: i documenti del ricorrente non venivano controllati, ed egli – fatto salire, ancora bendato, su un aereo – non sentiva alcuna delle istruzioni che in genere gli assistenti di volo danno ai passeggeri sugli aerei civili prima del decollo.
 
Il 17 aprile l’aereo atterrava all’aeroporto di Dushanbe, in Tagikistan, e Iskandarov veniva consegnato alle forze dell’ordine tagike. Per i successivi dieci giorni veniva detenuto sotto falso nome in una cella angusta, con un letto di ferro e lenzuola sporche, regolarmente picchiato dalle guardie carcerarie e nutrito a pane e acqua. Il decimo giorno, alcuni ufficiali della Procura generale lo minacciavano di morte se non avesse confessato i reati dei quali era accusato, e il ricorrente rendeva, pertanto, dichiarazioni auto-incriminanti.
 
Il 25 aprile il Procuratore generale annunciava, nel corso di una conferenza stampa, che Iskandarov era stato arrestato in Tajikistan il 22 aprile. Solo il 30 aprile il ricorrente veniva autorizzato a incontrare, sempre alla presenza degli agenti, i suoi legali.
 
Nell’ottobre 2005 la Corte Suprema tagika condannava Iskandarov a ventitré anni di reclusione, e la decisione veniva confermata in secondo grado nel gennaio del 2006.
 
 
3. Le determinazioni della Corte sull’ammissibilità e sul merito del ricorso
 
Prima di soffermarsi sulle doglianze del ricorrente, che lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 § 1 Cedu, la Corte di Strasburgo si sofferma sulle contestazioni alla versione dei fatti resa da Iskandarov che sono state avanzate dal Governo russo, il quale nega ogni coinvolgimento nella vicenda.
 
Secondo il giudice europeo, Iskandarov ha fornito un resoconto chiaro e coerente del suo trasferimento dalla Russia in Tagikistan. A sostegno della versione del ricorrente milita, d’altra parte, l’US Department of State 2009 Country Report on Human Rights Practices: Tajikistan, pubblicato nel marzo 2010, nonché le affermazioni dello stesso Ministro degli Esteri tagiko, che ha ufficialmente informato il Commissario per i diritti umani dell’ONU – precedentemente investito della questione – che Iskandarov era stato “estradato” in Tagikistan proprio grazie alla collaborazione delle autorità russe.
 
D’altra parte – sostiene la Corte – il Governo russo non ha saputo fornire una spiegazione convincente di come il ricorrente, che certamente si trovava nel distretto di Mosca il 15 aprile 2005, abbia potuto raggiungere il Tagikistan soltanto due giorni dopo: poiché la distanza tra Korolev e Dushanbe è di 3.660 km, e per coprirla via terra occorre attraversare il Kazakistan e l’Uzbekistan, superando i controlli doganali, la Corte ritiene poco plausibile che Iskandarov possa essere stato trasferito clandestinamente dai suoi rapitori dalla Russia in Tagikistan in meno di due giorni con mezzi di trasporto diversi dall’aereo, e che l’operazione possa essere stata gestita da civili, che certamente non avrebbero potuto sottrarsi ai normali controlli doganali.
 
La Corte di Strasburgo respinge, altresì, la tesi del Governo russo secondo cui il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile ratione loci: essa ribadisce, a questo proposito, che la responsabilità dello Stato estradante ai sensi della Convenzione sorge “not from acts which occur outside its jurisdiction, but from actions imputable to that State which have as a direct consequencence exposure of an individual to ill-treatment proscribed by Article 3” (§ 120).
 
Dichiarato il ricorso ammissibile, la Corte procede quindi all’esame delle doglianze del ricorrente.
 
Quanto alla violazione dell’art. 3 Cedu, i giudici di Strasburgo ritengono che, al momento dell’estradizione de facto di Iskandarov in Tagikistan, vi fossero elementi sufficienti per ritenere che questi potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione, anche sulla base dei reports di organizzazioni internazionali sui diritti umani e in considerazione di quanto era accaduto in precedenza a un altro leader dell’opposizione tagika, Shamsiddinov (la cui vicenda era stata, appunto, documentata nei suddetti reports).
 
La Corte attribuisce, inoltre, particolare rilevanza alla circostanza che, proprio per via della mancanza di un provvedimento “formale” di estradizione, il ricorrente è stato privato della possibilità di adire l’autorità giurisdizionale perché questa impedisse il suo trasferimento in Tagikistan, e dunque di una “very basic procedural safeguard against being subjected to proscribed treatment in the receiving country” (§ 113). Ritiene, pertanto, che le autorità russe abbiano platealmente violato l’obbligo di proteggere il ricorrente dal rischio di sottoposizione a ill-treatments nel Paese di destinazione; obbligo che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo – grava sugli Stati contraenti (cfr. ex multis, di recente, C. eur. dir. uomo, sent. 19.11.2009, Kaboulov c. Ucraina).
 
In merito alla violazione dell’art. 5 Cedu, invece, la Corte – muovendo dal presupposto che Iskandarov sia stato effettivamente condotto in Tagikistan dalle forze dell’ordine russe contro la sua volontà – afferma preliminarmente che, nel caso di specie, non si è in presenza di una mera restrizione, ma di una vera e propria privazione della libertà personale, che come tale ricade sotto l’ambito di applicazione di detta norma (cfr. sul punto la celebre C. eur. dir. uomo, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia).
 
Tale privazione della libertà deve ritenersi, secondo i giudici di Strasburgo, del tutto arbitraria, perché essa non si fonda su alcun provvedimento conforme alle leggi dello Stato: il fatto che, in uno Stato di diritto, una persona possa essere privata della libertà in assenza di qualsiasi autorizzazione legittima è semplicemente “inconceivable” (§ 149), e la circostanza che non vi sia traccia della detenzione di Iskandarov in alcun registro ufficiale costituisce “a complete negation of the guarantees of liberty and security of person contained in Article 5 of the Convention and a most grave violation of that Article” (§ 150). Alla luce di tali elementi, la Corte “cannot but conclude that from the moment of his arrest on 15 april 2005 until his transfer to the Tajik authorities the applicant was arbitrarily deprived of his liberty by Russian State agents” (§ 151), rilevando pertanto una violazione anche dell’art. 5 § 1 Cedu.
 
 
4. Alcune considerazioni di ordine generale in margine alla pronuncia della Corte
 
La sentenza in commento ribadisce i prinicipi sull’ambito di applicazione della Convenzione che la Corte europea espresse, per la prima volta, nella sentenza Soering c. Regno Unito del 1989, e di recente ribadite nella sentenza Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito dello scorso 2 marzo 2010: ciascuno Stato contraente potrà essere chiamato a rispondere di una violazione (indiretta) dell’art. 3 Cedu anche qualora gli ill-treatments si siano verificati sul territorio di uno Stato terzo, purché l’esposizione al rischio di sottoposizione a trattamenti vietati da detta norma trovi origine in una condotta direttamente imputabile allo Stato contraente.
 
Tale principio di diritto – che, finora, ha trovato applicazione in riferimento al solo art. 3 Cedu – pare avere, peraltro, respiro più ampio. La Corte potrebbe, ad esempio, utilizzare in futuro le medesime coordinate per quel che concerne il divieto della pena di morte sancito dagli artt. 1 Prot. 6 e 1 Prot. 13 Cedu, in riferimento ad ipotesi di estradizione verso Paesi non firmatari che la prevedano (come gli Stati Uniti, la Cina o, per restare in ambito europeo, la Bielorussia), portando a compimento il percorso iniziato con la sentenza Soering (che riguardava, appunto, un caso di estradizione negli Stati uniti di un minorenne che rischiava in quel Paese la condanna alla pena capitale, nel quale tuttavia l’applicazione dell’art. 1 Prot. 6 Cedu era stata inibita dalla mancata ratifica del Protocollo medesimo da parte del Regno Unito, al quale l’estradizione era stata richiesta).
 
Una seconda considerazione attiene alla tecnica di tutela utilizzata nel caso di specie dalla Corte in riferimento all’art. 3 Cedu: essa ha, di fatto, trasposto i propri consolidati principi in tema di estradizione a una pratica – quella delle extraordinary renditions – che nelle intenzioni degli Stati che vi fanno o vi hanno fatto in passato ricorso si propone proprio di eludere l’applicazione delle norme che presidiano l’estradizione e, soprattutto, le relative garanzie.
 
Un terzo ordine di considerazioni attiene, invece, alle possibili ricadute pratiche della sentenza in commento.
 
La Corte si premura, a tal proposito, di sottolineare come la misura individuale richiesta dal ricorrente – consistente nella sua immediata scarcerazione dal carcere tagiko dov’è tuttora detenuto, ai fini del suo ritorno in Russia – imporrebbe allo Stato convenuto (la Russia) di interferire negli affari interni di un altro Stato sovrano (il Tagikistan, che non figura tra i Paesi firmatari della Convenzione), e pertanto non ritiene appropriato disporla. Riconosce, tuttavia, che il ricorrente ha diritto alla corresponsione, da parte della Russia, di 30.000 euro a titolo di riparazione del danno non patrimoniale subito.
 
Ancora una volta – nonostante la correttezza dell’affermazione resa dalla Corte, certamente inappuntabile sul piano del diritto internazionale – non resta che prendere atto della limitata efficacia delle sentenze rese dal giudice europeo dei diritti, che spesso operano esclusivamente come strumenti di moral suasion, la cui attuazione è rimessa, in sostanza, alla cooperazione degli Stati membri e/o alla riprovazione cui un eventuale inadempimento li esporrebbe in seno alla comunità internazionale. Queste considerazioni valgono ancor più in riferimento agli Stati – quali la Turchia o, appunto, la Russia – che sono costantemente “nell’occhio del ciclone”, in quanto destinatari di un numero esorbitante di pronunce in cui la Corte riscontra violazioni (spesso molto gravi) di norme cardine della Convenzione, come gli artt. 2 e 3.
 
Queste riflessioni non inficiano, tuttavia, l’importanza della sentenza in commento, se solo si rammenta che le pronunce della Corte di Strasburgo – oltre a decidere un singolo caso concreto – dettano principi di diritto che ben possono trovare applicazione in situazioni analoghe: esse pongono, dunque, obblighi di conformazione validi erga omnes (e non solo per lo Stato di volta in volta “condannato”); obblighi di conformazione che, nel nostro ordinamento, sono resi ancor più cogenti dalla giurisprudenza inaugurata dalla Corte costituzionale con le celebri sentenze nn. 348 e 349 del 2007.
 
La pratica delle extraordinary renditions – si ricava allora dalla pronuncia in esame, letta in questa diversa prospettiva – costituisce una patente nonché gravissima violazione degli artt. 3 e 5 § 1 della Convenzione europea, che come tale espone ciascuno Stato contraente al rischio, tutt’altro che remoto, di incorrere in una condanna della Corte di Strasburgo. Il che, se forse non allarma eccessivamente la Russia, certamente non può non destare qualche preoccupazione in Paesi come la Gran Bretagna o l’Italia, che secondo la relazione approvata dal Parlamento europeo nel 2007 figurano tra quelli più direttamente coinvolti in operazioni di questo tipo.  
 
D’altra parte, i principi espressi in Iskandarov non solo comportano il divieto in capo alle autorità di ogni Stato parte della Convenzione di effettuare (o cooperare) ad extraordinary renditions, ma implicano altresì l’obbligo c.d. procedurale, nel caso di avvenuta violazione, di condurre indagini effettive idonee a pervenire all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Ciò discende – è appena il caso di rammentarlo – dalla stessa architettura del sistema di protezione dei diritti umani che gravita intorno alla Cedu, il quale subordina l’intervento della Corte europea al previo infruttuoso esaurimento delle vie di ricorso interne: soltanto laddove le competenti magistrature nazionali non siano in grado di pervenire all’accertamento delle responsabilità individuali e, ove possibile, di riparare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione, la Corte potrà essere chiamata a valutare l’eventuale responsabilità dello Stato convenuto (e solo indirettamente quella degli individui che vi hanno dato corso; senza poter ovviamente ribaltare, in relazione a questi ultimi, gli esiti del processo celebrato a livello nazionale).
 
Il pensiero corre, allora, al processo per il sequestro dell’imam di viale Jenner, Abu Omar, che vede imputati i presunti responsabili della sua extraordinary rendition in Egitto, dove lo stesso Abu Omar fu incarcerato e sottoposto a tortura.
 
La sentenza di primo grado – che Human Rights Watch ha definito “coraggiosa”, pur esprimendo riserve sull’uso dell’immunità diplomatica come strumento per proteggere persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani – si è conclusa con la condanna di 25 imputati (cittadini italiani e statunitensi), con la dichiarazione di non doversi procedere in favore di 5 membri del Sismi per l’esistenza di un segreto di Stato sui fatti di causa, e con la dichiarazione di non doversi procedere in favore di 3 funzionari statunitensi in quanto titolari di immunità consolare.

La sentenza è stata impugnata da tutte le parti processuali, e il processo è attualmente pendente avanti la Corte d’Appello di Milano. Nell’ipotesi in cui all’esito della vicenda processuale le statuizioni del giudice di prime di cure fossero confermate, o addirittura fosse esteso l’ambito degli imputati dichiarati non punibili, la Corte europea potrebbe dunque essere chiamata a decidere se l’Italia abbia violato le proprie obbligazioni procedurali, discendenti dalla Convenzione, di individuare e punire i responsabili di una extraordinary rendition di una persona poi sottoposta a tortura nel Paese di destinazione.