ISSN 2039-1676


20 ottobre 2014 |

Ultimo capitolo della vicenda Abu Omar: la Cassazione conferma le condanne per sequestro di persona a carico di tre agenti americani della CIA

Cass. pen., sez. V, sent. 11.3.2014 (dep. 25.9.2014), n. 39788, Pres. Ferrua, Est. Oldi, imp. Medero e altri

 

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1. Pubblichiamo la sentenza con la quale la Quinta Sezione della Cassazione ha recentemente confermato le condanne per sequestro di persona aggravato inflitte dalla Corte d'Appello di Milano a tre funzionari americani coinvolti nella extraordinary rendition di Abu Omar, l'imam sospettato di terrorismo rapito a Milano nel 2003 e trasferito in Egitto per essere interrogato dagli agenti della CIA.

La pronuncia chiude uno dei filoni processuali - per l'esattezza: l'ultimo filone che era rimasto ancora aperto - attraverso i quali si è dipanata la famosa ed intricatissima vicenda. Ed allora, prima di concentrare l'attenzione sul dictum dei giudici di legittimità, vale forse la pena di richiamare per sommi capi le tappe fondamentali che hanno scandito l'intero processo.

 

2. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato dinanzi al Tribunale di Milano (sent. 4.11.2009), venticinque imputati - due dei quali funzionari italiani, tutti gli altri agenti statunitensi - venivano condannati per sequestro di persona aggravato; veniva invece dichiarato non doversi procedere tanto nei confronti di cinque funzionari italiani del SISMI (in ragione dell'esistenza, sulle prove a loro carico, del segreto di Stato, i cui contorni erano stati nel frattempo definiti dalla sentenza della Consulta n. 106 del 2009, intervenuta ad dirimere una serie di conflitti di attribuzione sorti tra la magistratura procedente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri), quanto nei confronti di tre funzionari americani, a motivo dell'immunità diplomatica dagli stessi goduta.

Le statuizioni dei giudici di prime cure venivano poi confermate, salvi alcuni ritocchi in punto di trattamento sanzionatorio, dalla Corte d'appello di Milano (sent. 15.12.2010), sia con riferimento al "filone dei venticinque" condannati, sia con riferimento al "filone dei cinque" funzionari SISMI prosciolti per il segreto di Stato. Nel corso del giudizio di gravame, peraltro, le posizioni dei funzionari americani protetti dall'immunità (il "filone dei tre") venivano separate dalle restanti in ragione di alcune riscontrate nullità delle notifiche, con conseguente formazione di un autonomo fascicolo processuale. Ed è proprio da quest'ultimo fascicolo che è germogliata la vicenda culminata nella sentenza che ci si accinge a presentare. Prima di farlo, tuttavia, ci pare doveroso concludere questo breve excursus, ricordando ai nostri lettori - davvero a volo d'angelo - come sono andati a finire gli altri due filoni.

Chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso la pronuncia della Corte d'appello di Milano del 15.12.2010, la Corte di Cassazione (sent. 19.9.2012, n. 46340, Pres. Zecca, Rel. Marasca, imp. Adler e altri) da un lato confermava - rendendo così definitive - le condanne a carico degli imputati facenti parte del filone "dei venticinque"; mentre dall'altro lato annullava con rinvio i proscioglimenti a favore dei componenti del filone "dei cinque", ritenendo in particolare, a differenza dei giudici di merito, che il segreto di Stato non potesse nel loro caso trovasse applicazione: abbiamo già illustrato in altra sede, alla quale rinviamo, i principali argomenti spesi dalla Cassazione sul punto. Conformandosi ai dettami della Cassazione, in sede di rinvio la Corte d'appello di Milano (sent. 12.2.2013) condannava tutti e cinque i funzionari SISMI a pene da 6 a 10 anni di reclusione. Ma la vicenda non finiva qui. Un nuovo intervento della Corte Costituzionale (sent. 13 febbraio 2014, n. 24), ancora una volta chiamata in causa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, riaffermava la sussistenza del segreto di Stato anche sulle prove a carico degli imputati appartenenti al "filone dei cinque". Cosicché la Cassazione, nuovamente adita dagli imputati stessi, si trovava infine costretta a dichiararne il proscioglimento (sent. 24 febbraio 2014, n. 20447, Pres. Siotto, Est. Zampetti, ric. Di Gregori e altri).

 

3. Torniamo, a questo punto, al filone "dei tre", che abbiamo lasciato nel momento in cui la Corte d'appello di Milano decideva di stralciarlo per far luogo alla rinnovazione della relativa vocatio in iudicium. Gli imputati che lo componevano erano Betnie Medero, seconda segretaria all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Ralph Henry Russomando, primo segretario nella stessa ambasciata e agente della CIA, nonché Jeffrey Castelli, consigliere presso la medesima ambasciata e responsabile della CIA in Italia. Tutti e tre erano accusati di concorso nel sequestro dell'imam, e in particolare: la Madero di aver preso parte alla fase preparatoria ed esecutiva del rapimento, fino al trasferimento di Abu Omar nella base aerea di Aviano; il Castelli, di aver deliberato e coordinato l'azione, garantendo altresì la necessaria assistenza logistica e l'appoggio del SISMI; il Russomando, di condotte analoghe a quelle contestate a Castelli, nonché di avere cooperato con la Medero nella fase preparatoria, e di aver infine tentato di depistare le successive indagini fornendo la falsa informazione secondo cui Abu Omar avrebbe simulato il sequestro e si sarebbe nascosto sui Balcani.

Le posizioni dei tre funzionari americani, separate come giá detto dal procedimento principale, venivano giudicata ad un altro collegio della stessa Corte territoriale, il quale li dichiarava - in riforma della sentenza di primo grado - colpevoli di sequestro di persona aggravato (App. Milano, sent. 1 febbraio 2013). Due i passaggi cardine della condanna: primo, il diniego dell'immunità diplomatica, ad avviso dei giudice del gravame erroneamente applicata dal collega di prime cure; secondo, l'esistenza di un compendio indiziario sufficientemente solido per sorreggere l'affermazione di responsabilità dei tre imputati oltre ogni ragionevole dubbio.

 

4. Nel respingere i ricorsi degli imputati, la Cassazione ha avallato - con la sentenza che oggi pubblichiamo - le statuizioni della sentenza d'appello del 1.2.2013, riconoscendo in particolare la fondatezza di entrambi i citati cardini che ne sorreggono l'impianto motivazionale.

Quanto al primo cardine, relativo all'inapplicabilità dell'immunità diplomatica, la Cassazione osserva quanto segue: se da un lato è vero - come opportunamente sottolineato dai difensori degli imputati - che l'art. 31 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 (ratificata dall'Italia con la legge n. 804 del 1967) riconosce l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione penale dello Stato nel quale è accreditato a prescindere dalla circostanza che la condotta sia stata compiuta nello svolgimento delle funzioni, dall'altro lato è altrettanto vero - come puntualmente precisato dalla Corte d'Appello di Milano - che il citato art. 31 della Convenzione di Vienna «si riferisce soltanto all'arco temporale durante il quale l'agente si trova nel territorio dello Stato accreditatario, atteso che il successivo art. 39 dispone, al secondo comma, che "i privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni decadono ordinariamente nel momento in cui essa lascia il paese [...] L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione». Ecco allora che - evidenzia coerentemente la Cassazione - diventa necessario verificare se le condotte degli imputati furono effettivamente poste in essere nell'esercizio delle loro funzioni di agenti diplomatici. Trattasi di questione che la Corte d'appello ha risolto in senso negativo, sulla base dell'argomento - immune da vizi logici, affermano i giudici di legittimità -  che gli imputati «concorsero alla realizzazione del sequestro di Abu Omar non già nell'esercizio delle funzioni di membri della missione diplomatica, bensì nelle vesti di responsabili ad alto livello dell'organizzazione in Italia della Central Intelligence Agency (C.I.A.)». Ne costituisce riprova il fatto - chiosa la Cassazione - che «il delitto fu realizzato con l'utilizzo della struttura organizzativa dei servizi segreti statunitensi, dei quali il Castelli era il massimo responsabile in Italia», e non già per il tramite delle diverse strutture organizzative afferenti alla diplomazia americana in Italia. La Cassazione ritiene che l'argomento appena riportato sia di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione dell'immunità, «senza che sia necessario interrogarsi - come invece aveva a suo tempo fatto la Corte d'Appello - sul problema riguardante la ricaduta - in termini di limitazione delle guarentigie diplomatiche - della violazione dei diritti umani, che si sarebbe verificata ai danni del soggetto passivo del reato a seguito della sua sottoposizione a tortura in territorio egiziano.

 

5. Passando ora al secondo cardine sul quale si regge la condanna, va subito detto che esso risulta indissolubilmente intrecciato con la già ricordata questione del segreto di Stato apposto sulle prove a carico dei membri Italiani del SISMI appartenenti al "filone dei cinque" (cfr. supra, punto n. 2).

I difensori degli imputati, infatti, censuravano la motivazione della sentenza d'Appello nella parte in cui aveva ricostruito la responsabilità dei loro assistiti sulla base di fonti di prova (nella specie, le dichiarazioni rese dal colonnello D'Ambrosio e dal generale Pignero a carico dei tre coimputati, nonché il memorandum attraverso il quale il Russomando avrebbe tentato il depistaggio della polizia italiana), le quali, siccome riguardanti i rapporti tra la CIA ed i servizi italiani, non avrebbero potuto essere utilizzate nel giudizio, in quanto coperte dal segreto di Stato in applicazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 24 del 2014 (non a caso, infatti, gli stessi difensori avevano chiesto ed ottenuto di rinviare l'udienza dinanzi alla Cassazione ad un momento successivo alla pronuncia della Consulta).

La Cassazione, pur riconoscendo la fondatezza dell'argomento difensivo, nondimeno ricorda che, ai sensi del sesto comma dell'art. 202 c.p.p., l'esistenza del segreto di Stato non preclude all'A.G. di procedere sulla base di altre fonti di prova, le quali risultino autonome ed indipendenti rispetto quelle coperte dal segreto. Ecco allora che l'oggetto dello scrutinio dei giudici di legittimità si sostanzia nella sottoposizione della sentenza d'appello milanese alla cd. prova di resistenza: ossia nella verifica se la motivazione che sorregge la condanna possa, una volta depurata da quegli elementi di prova effettivamente utilizzati ma in realtà inutilizzabili, ritenersi ugualmente sorretta da un apparato argomentativo logico-giuridico adeguato a soddisfare lo standard decisorio del ragionevole dubbio. I giudici di legittimità pervengono a risposta affermativa, ritenendo che, anche emendati dalle prove inutilizzabili, gli indizi raccolti a carico dei singoli coimputati - in particolare: i loro movimenti prima durante e dopo il rapimento, nonché i loro collegamenti telefonici con altri soggetti non identificati ma sicuramente coinvolti nell'operazione; ed ancora, la prova «logica» costituita dal ruolo apicale di Castelli presso la CIA in Italia, e dal ruolo di suoi subordinati degli altri due coimputati (per ogni ulteriore dettaglio su questi aspetti probatori si rinvia ai punti nn. 5 e 6. della motivazione) - consentano di ricostruire un mosaico del tutto conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 192 c.p.p. in materia di prova indiziaria.

 

6. Merita infine un cenno la parte della sentenza dedicata all'esclusione della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), invocata dal difensore di Betnie Medero.

Anzitutto, quanto al primo comma della norma scriminante (che fa riferimento ad un "dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo"), i giudici di legittimità osservano che, «alla stregua di quanto disposto dall'art. 6 cod. pen., non può revocarsi in dubbio che il parametro normativo al quale riferirsi, sia per individuare il contenuto del dovere, sia per verificare la legittimità dell'ordine impartito, debba essere ricercato nell'ordinamento giuridico italiano»: con la diretta conseguenza che, nonostante risulti accertato che le pratiche delle extraordinary renditions siano consentite dalle leggi speciali in vigore negli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo internazionale, ciò non scrimina affatto coloro che le pongono in essere di fronte alla legge italiana, i quali pertanto correttamente dovranno essere chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 605 c.p.

Nemmeno è applicabile - prosegue la Cassazione - il quarto comma della causa di giustificazione (a mente del quale, come è noto, "non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine"), «dato che la sua applicabilità presuppone che il sindacato sulla legittimità dell'ordine sia escluso dalla legge (espressione che, anche in questo caso, deve intendersi riferita alla legge italiana): il che non è predicabile, secondo consolidata giurisprudenza, quando l'ordine abbia un carattere manifestamente delittuoso».

 

7. All'esito dell'iter motivazionale così sinteticamente richiamato, la Cassazione perviene dunque al rigetto dei ricorsi dei tre imputati, le cui pene - che erano state a suo tempo commisurate dalla Corte d'Appello di Milano in sei anni per Medero e Russomando e in sette anni per Castelli - divengono ora definitive.

Il processo per il rapimento dell'imam milanese giunge così davvero al suo epilogo, rappresentato dalla condanna degli appartenenti al "filone dei venticinque" ed al "filone dei tre", nonché dal proscioglimento, dovuto all'inutilizzabilità delle prove a loro carico, dei cinque membri italiani del SISMI.