ISSN 2039-1676


17 febbraio 2014

La Corte costituzionale "annulla" la sentenza di condanna degli agenti dei Servizi italiani nel processo per il sequestro di Abu Omar

Corte cost., 13 febbraio 2014, n. 24, Pres. Silvestri, Rel. Grossi

1. Pubblichiamo la sentenza, depositata il 13 febbraio scorso,  con la quale la Corte costituzionale ha sostanzialmente accolto i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Corte di cassazione e la Corte d'appello di Milano. La conseguenza è che, pur spettando ovviamente ai giudici comuni stabilire esattamente gli effetti endoprocessuali della pronuncia, può considerarsi annullato il deliberato di condanna a carico degli agenti dei Servizi italiani per la loro asserita partecipazione alla extraordinary rendition in danno di Abu Omar.

 

2. La nostra Rivista ha messo in grado i suoi lettori di seguire tutti i recenti passaggi della complessa e drammatica vicenda. Nei documenti correlati, elencati nella parte destra dello schermo e raggiungibili come al solito mediante il relativo link, si trovano gran parte dei provvedimenti rilevanti e diverse note di presentazione e commento.

Qui - nell'attesa di una nota scientifica adeguata all'importanza ed al carattere controvertibile dei temi trattati - ci limiteremo ad una brevissima sintesi degli antefatti e delle motivazioni addotte dalla Consulta a sostegno della propria decisione.

 

3. Cominciamo dai primi.  Tutti ricorderanno come, durante le indagini relative al sequestro dell'imam, fosse stata effettuata una perquisizione presso una sede del Sismi, in via Nazionale a Roma, e fossero stati sequestrati numerosi documenti, senza alcuna obiezione sul loro carattere segreto. Successivamente, però, il segreto di Stato era stato opposto (e apposto) per taluno dei documenti in questione, e si era avviata una lunga controversia, anche innanzi alla Corte costituzionale.

A questo proposito, l'Autorità giudiziaria milanese e la Presidenza del consiglio avevano proposto una serie di ricorsi contrapposti per conflitto di attribuzione, che la Consulta aveva definito, accogliendo parzialmente le tesi governative e comunque respingendo quelle dei giudici milanesi, con la sentenza 3 aprile 2009, n. 106: non spettava ai Giudici citati di porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e della procedura di incidente probatorio, nel procedimento a carico dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione di via Nazionale, successivamente trasmessi all'Autorità giudiziaria con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato.

Su alcuni aspetti della vicenda la Corte costituzionale sarebbe poi tornata con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 40, che aveva respinto le censure mosse ai provvedimenti di segretazione del Presidente del Consiglio (vedere a lato).

Qui occorre ricordare, soprattutto, che per effetto dei provvedimenti in questione l'Autorità giudiziaria milanese, sia con la sentenza di primo grado, sia con la sentenza d'appello (entrambe consultabili mediante i link a margine), aveva dichiarato non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato nei confronti di cinque ex funzionari del Sismi (Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori). Sennonché la quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la nota sentenza del 19 settembre 2012 (a lato), aveva poi annullato la decisione "liberatoria". Un provvedimento complesso, ma sostanzialmente fondato su alcuni enunciati fondamentali.

In primo luogo, la valorizzazione di ciò che la Consulta non ha mai smentito, e cioè che il segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione di notizie coperte dal segreto stesso, ma non preclude alla stessa l'accertamento per altra via di fatti costituenti reato. La Corte costituzionale aveva ribadito il concetto anche trattando della vicenda Abu Omar, assumendo che il segreto, nella specie, non riguardava il sequestro di persona, bensì i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri, nonché gli assetti operativi e organizzativi del Sismi (i cd. interna corporis), con particolare riferimento agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo direttore. Per altro verso, l'argomento meglio «percepito» e direttamente attaccato nella odierna pronuncia della Consulta: se il segreto riguarda (in sostanza) l'attività dei Servizi, e se l'Autorità responsabile del segreto dichiara (come ha fatto il Governo italiano) che i Servizi nazionali non hanno preso parte alcuna nel sequestro di Abu Omar, è evidente allora che le indagini sul comportamento degli appartenenti agli stessi Servizi non sono coperte dal segreto; ove avessero avuto un ruolo nella rendition, l'avrebbero fatto a titolo individuale.

La sentenza della Cassazione è stata oggetto di un primo ricorso per conflitto di attribuzioni, che il Presidente del consiglio  ha esteso ai primi provvedimenti che la Corte d'appello milanese, quale giudice del rinvio, ha adottato nel nuovo procedimento a carico dei cinque imputati di cui si è detto: in sostanza, l'acquisizione di verbali di interrogatorio che nelle precedenti fasi erano stati restituiti al pubblico ministero proprio in ragione della ritenuta operatività del segreto di Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti istruttori di Milano, una sorta di «invalidità derivata» da quella attribuita alla decisione di annullamento.

Questo primo conflitto era stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 69 del 2013.

 

4. Nel frattempo, il nuovo giudizio di appello era proseguito. Secondo le doglianze prospettate con il secondo ricorso, la Corte milanese avrebbe dovuto interpellare il Presidente del Consiglio  dopo che gli imputati già appartenenti al Sismi avevano opposto il segreto di Stato, non avrebbe dovuto consentire che il Procuratore generale concludesse avvalendosi dei verbali «contestati» anche con la nuova opposizione del segreto e avrebbe dovuto comunque sospendere il dibattimento in attesa della decisione del primo conflitto; infine, e naturalmente, non avrebbe dovuto condannare gli imputati facendo uso di informazioni che, in realtà, dovevano considerarsi coperte da segreto (la sentenza impugnata per conflitto risale al 12 febbraio 2013, ed anch'essa è consultabile mediante il link qui a lato).

Il nuovo ricorso, dunque, ha «completato il primo». Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 244 del 2013. Nel frattempo, il procedimento «principale» è proseguito, e, al momento della decisione qui in commento, è pendente il giudizio di cassazione promosso dagli imputati condannati.

 

5. Veniamo allora ad una sintesi delle ragioni fondanti per le quali la Corte costituzionale ha risolto i conflitti in senso favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri. L'unica doglianza respinta attiene infatti alla pretesa che la Corte milanese dovesse sospendere il procedimento  per la pendenza del giudizio per conflitto promosso dalla Presidenza del Consiglio contro i suoi provvedimenti istruttori: una pretesa priva di fondamento normativo, e anzi definita (quasi) contra legem dalla Consulta.

Per il resto, una completa confutazione delle tesi elaborate dai giudici di legittimità. La Corte non ha mancato di reiterare l'ormai usuale «rassicurazione»: «il fatto-reato resta [...] immutato in tutta la sua intrinseca carica di disvalore, così come inalterato resta il potere-dovere del pubblico ministero di svolgere le indagini in vista dell'eventuale esercizio della azione penale». Tuttavia la Cassazione avrebbe in sostanza eluso la perimetrazione che del segreto aveva fatto il Presidente del Consiglio, esercitando un potere solo a lui spettante. In un passaggio si legge che la stessa mancanza di deliberazioni dei vertici dei Servizi sul concorso italiano nella rendition sarebbe oggetto di segreto di Stato. Ma soprattutto si rimprovera ai Giudici di avere usato strumentalmente una dichiarazione pubblica del Governo poi sostanzialmente disattesa dalle imputazioni e dalla decisione di condanna, fondate - a parere della Consulta - sulla tesi opposta (quella cioè di reati funzionali degli agenti).

Prosegue la Corte osservando che il Presidente del Consiglio non avrebbe potuto, in base alla legge, opporre il segreto in relazione a comportamenti antidoverosi degli appartenenti ai Servizi. Meglio lasciare la parola direttamente alla sentenza per le implicazioni tratte dal ragionamento: «la ribadita e confermata sussistenza del segreto, invece, ed il correlativo promovimento dei vari conflitti, attestano, di per sé, la implausibilità della tesi che vorrebbe ricondurre i fatti nel quadro di una iniziativa adottata "a titolo personale" dai vari imputati; e comunque escludono, anche sul piano logico, la possibilità che lo spazio operativo del segreto possa essere "interpretato" nei sensi additati dalla Corte di cassazione».

 

6. Di qui le decisioni, che per comodità dei lettori richiameremo anche in questa sede, ed il cui senso dovrebbe risultare facilmente comprensibile alla luce delle brevi delucidazioni che precedono. La riscontrata violazione delle prerogative del Presidente del Consiglio ha implicato la conseguenza dell'annullamento delle sentenze della Cassazione e della Corte d'appello quale giudice del rinvio. Nell'imminente udienza della stessa Cassazione, relativa ad un ricorso proposto contro un provvedimento ormai annullato, dovranno essere stabilite le conseguenze endoprocessuali dell'accaduto.

Ma ecco l'annunciato prospetto delle «violazioni» attribuite all'Autorità giudiziaria:

1) non spettava alla Corte di cassazione annullare  il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari;

2) non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere la produzione dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati citati;

3) non spettava alla Corte d'appello di Milano omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;

4) non spettava alla Corte d'appello di Milano affermare la responsabilità penale degli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernesse solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;

5) non spettava alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013.