23 ottobre 2013
Un nuovo passaggio del conflitto tra poteri dello Stato che prosegue riguardo al caso Abu Omar
Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 244, Pres. Silvestri, Rel. Grossi
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Pubblichiamo il provvedimento, depositato in data 21 ottobre 2013, con il quale la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il nuovo conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del consiglio dei ministri in relazione al processo per il sequestro in danno di Abu Omar.
Un brevissimo punto della situazione, a cominciare dal noto antefatto. Durante le indagini relative al sequestro, collocato sullo sfondo delle cd. extraordinary renditions, era stata effettuata una perquisizione presso una sede del Sismi, in via Nazionale a Roma, ed erano stati sequestrati numerosi documenti, senza alcuna obiezione sul loro carattere segreto. Successivamente, però, il segreto era stato apposto (e poi opposto) per taluno dei documenti in questione, e si era avviata una lunga controversia, anche innanzi alla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 40, aveva respinto le censure mosse ai provvedimenti del Presidente del Consiglio (la sentenza è pubblicata in questa Rivista con un commento di G. Leo).
I procedimenti penali sono proseguiti, e nel loro ambito si è avviata la discussione sugli effetti della secretazione in punto di utilizzabilità delle prove e di libera valutazione del giudice intorno ai fatti, come evidenziati da fonti diverse e non segrete. Per restare agli avvenimenti più direttamente pertinenti all'odierno conflitto, va ricordato come la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale e delle parti civili, avesse annullato con rinvio una decisione parziale di proscioglimento pronunciata, a favore di dipendenti del SISMI, dalla Corte di appello di Milano (la sentenza di legittimità è stata depositata il 29 novembre 2012 con il n. 46340, ed è stata pubblicata in questa Rivista).
L'annullamento della Cassazione aveva implicato l'avvio di un nuovo giudizio di appello, nel cui ambito erano state prese decisioni istruttorie in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte, e quindi nel senso dell'acquisizione di determinati verbali di prova, in precedenza restituiti al pubblico ministero. A questo punto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sia nei confronti della Corte di legittimità, relativamente alla sentenza di annullamento, sia nei confronti della Corte di appello milanese, in rapporto alle conseguenti ordinanze istruttorie. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 12 aprile 2013, n. 69.
Nel frattempo il giudizio di rinvio è proseguito. Il 12 febbraio 2013, respingendo le richieste di rinvio delle difese (fondate sull'intervenuto deposito, il giorno precedente, del ricorso per conflitto contro la sentenza di annullamento della Cassazione), i giudici di Milano hanno pronunciato nuovamente sentenza, questa volta condannando i funzionari che in precedenza erano stati assolti (la sentenza è pubblicata in questa Rivista con una nota di F. Viganò).
Ed ecco la nuova puntata. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un nuovo conflitto, questa volta riguardo alla sentenza di condanna appena citata. Si sostiene, nel ricorso, che la Corte milanese non avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso della responsabilità degli imputati facendo uso di materiale processuale che invece sarebbe stato inutilizzabile per l'apposto segreto di Stato, e che comunque la decisione avrebbe dovuto essere rinviata, con sospensione del giudizio di rinvio, una volta ricevuta la notizia del conflitto pendente riguardo alla sentenza di annullamento.
L'ordinanza odierna dichiara ammissibile anche il nuovo conflitto, e si segnala per il connesso provvedimento presidenziale che ha ridotto della metà i termini ordinari per gli adempimenti che si connettono alla dichiarazione di ammissibilità. Il provvedimento denota una chiara intenzione della Consulta di procedere rapidamente alla trattazione (presumibilmente congiunta) del merito dei due conflitti, considerata l'attuale pendenza in Cassazione del ricorso contro la nuova sentenza di condanna ed anche in ragione, forse, del tempo trascorso dai fatti e della prossimità della scadenza dei relativi termini prescrizionali.