3 maggio 2017 |
Successione nei trattati da parte degli Stati sorti dalla decolonizzazione e intervento nel procedimento di estradizione passiva: la Corte di Cassazione si esprime su condizione di reciprocità e tempestività
Nota a Cass., Sez. VI, sent. 2 febbraio 2017 (dep. 23 marzo 2017), n. 14237, Pres. Rotundo, Rel. De Amicis, Ric. Repubblica di Mauritius in proc. Soornack
Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017
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1. La sentenza che può leggersi in allegato, avente ad oggetto un caso di estradizione passiva, appare meritevole di segnalazione per tre innovative affermazioni di diritto in tema di cooperazione internazionale.
La fattispecie concreta riguardava una richiesta di estradizione passiva attivata nei confronti di una persona nativa delle isole Mauritius che era stata rigettata dalla Corte d’appello di Bologna, sicché l’avvocato dello Stato richiedente aveva proposto ricorso per cassazione.
2. Il primo dei temi affrontati concerne il valore giuridico della dichiarazione unilaterale di successione formulata da uno Stato di nuova indipendenza (nella specie, una ex colonia britannica) all'ONU, con cui manifesta la volontà di subentrare nei trattati che regolavano i rapporti tra lo Stato colonizzatore ed altro Stato. In primo luogo il ricorrente censurava il fatto che la Corte d’appello non avesse ritenuto applicabile l’accordo bilaterale previamente vigente tra l’Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori[1], vincolante anche per la Repubblica di Mauritius che, all’epoca, era una colonia inglese. A parere dello Stato ricorrente, detta Convenzione dovrebbe ritenersi ancora oggi applicabile, sulla base di una dichiarazione universale di successione formulata dalla repubblica di Mauritius al Segretario generale dell’ONU in data 12 marzo del 1968, al momento dell’acquisto dell’indipendenza, circa l’intenzione di mantenere in vigore gli accordi che l’Inghilterra aveva concluso con l’Italia ai tempi in cui le Mauritius erano una colonia britannica. Secondo il ricorrente, la dichiarazione era da ritenersi implicitamente accettata dallo Stato italiano, sulla base del fatto che non era mai stata opposta una comunicazione contraria, né tenuto un comportamento incompatibile con la perdurante vigenza del trattato[2].
Di parere opposto è invece la Sesta sezione della Corte Suprema di Cassazione che, nella pronuncia in commento, rileva come non vi sia alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria in mancanza di un trattato o accordo bilaterale stipulato tra l’Italia e la Repubblica di Mauritius in materia estradizionale. Sul punto, si afferma che: “al di fuori di qualsiasi automatismo procedurale, una decisione definitiva in merito all’effettiva continuazione in vigore dei trattati bilaterali viene per lo più assunta mediante un accordo – pur di tipo ricognitivo – appositamente intervenuto fra le parti, o comunque attraverso un comportamento concreto da cui possa inequivocabilmente desumersi, alla luce di circostanze atte a creare un reciproco affidamento, l’esistenza di un atteggiamento volitivo al riguardo assunto dall’altro Stato interessato”. Una simile conclusione è conforme alla più autorevole dottrina internazionalistica in tema di successione tra Stati sorti dalla decolonizzazione[3]. In tali situazioni, in deroga al diritto internazionale consuetudinario, non vige la regola della continuità di rapporti, bensì quella della c.d. tabula rasa, secondo la quale il nuovo Stato sorge libero dai vincoli pattizi che legavano la madrepatria e il terzo Stato contraente. In alternativa alla regola della tabula rasa, la prassi internazionale ha sviluppato due distinte pratiche. La prima è quella dei c.d. accordi di devoluzione, mediante i quali si trasferiscono in capo al nuovo Stato tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati che vincolavano i contraenti originari, a condizione che vi sia il consenso dello Stato terzo[4]. La seconda pratica è quella della dichiarazione unilaterale, con la quale una ex-colonia manifesta l’intento di voler subentrare negli obblighi convenzionali del predecessore con effetto retroattivo, a far data dal momento dell’acquisto dell’indipendenza[5]. La dichiarazione ha una durata limitata nel tempo ma, soprattutto, è subordinata al consenso dello Stato c.d. contraente originario, così come confermato dalle leggi e dalla prassi consolidata che regolano il diritto internazionale e i rapporti tra gli Stati[6]. È dunque richiesta la manifestazione di un mutuo consenso, mediante uno scambio di note per via diplomatica, o attraverso un accordo con cui gli Stati affermano la loro comune volontà di essere vincolati al trattato vigente oppure, ancora, per mezzo di un comportamento di fatto assunto da entrambi gli Stati che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere vincolati[7].
Alla luce della prassi internazionale, i giudici di legittimità ritengono corretta la decisione della Corte territoriale, che aveva escluso che, nel caso di specie, si fosse in presenza di una procedura diplomatica vincolante per il solo fatto di aver presentato una dichiarazione unilaterale. Infatti, la stessa non era mai stata accettata dall’Italia né espressamente, né attraverso un comportamento omissivo concludente, diversamente da quanto avvenuto, ad esempio, fra Italia e Kenia in occasione di uno scambio di note tra i due Paesi proprio relativo alla conferma della Convenzione di estradizione italo-britannica del 5 febbraio 1873 per la reciproca estradizione dei malfattori.
3. Il secondo tema che affronta la Suprema Corte nella decisione in commento ha ad oggetto la condizione di reciprocità richiesta espressamente dal nostro codice rito (ex art. 702 c.p.p.) affinché uno Stato estero possa partecipare al procedimento di estradizione dinanzi alla Corte d’appello e alla Corte di Cassazione[8].
La Suprema Corte delimita e restringe il campo della “condizione di reciprocità”, affermando che essa “deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione di fatto “equivalente” in favore dello Stato italiano, ossia corrispondente al contenuto “materiale” sia del modello sostanziale di condotta delittuosa per il quale è attivabile la richiesta, sia dell’evenienza procedimentale con cui si consente la partecipazione attiva da parte del rappresentante dello Stato estero”.
Alla luce del principio di diritto espresso, viene escluso che, nel caso di specie, sia stata rispettata la predetta condizione, poiché la dichiarazione dell’8 agosto 2016 proveniente dalla Mauritius High Commission of Pretoria subordinava la partecipazione dell’Italia al procedimento di estradizione dinanzi alle Corti mauriziane alla presentazione di una apposita istanza, rimessa al libero apprezzamento dello Stato ospitante.
L’importanza della decisione è evidente, laddove si consideri la sporadicità delle pronunce giurisprudenziali e dei contributi dottrinali[9] su un tema così delicato ed attuale. Si auspica pertanto che la sentenza in commento possa costituire un autorevole precedente in materia di estradizione, imponendo un maggior rigore nelle dichiarazioni di inammissibilità di intervento dello Stato richiedente ove non siano soddisfatti i requisiti di reciprocità, non solamente da un punto di vista contenutistico-formale, ma anche sostanziale.
4. Il terzo ed ultimo argomento trattato ha per oggetto un profilo assolutamente innovativo per la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di estradizione all’estero, vale a dire la questione se, nel silenzio della legge (ex artt. 702 e 706 c.p.p.), lo Stato richiedente abbia dei termini di decadenza entro i quali far valere il suo intervento. Sul punto la Cassazione rileva che: «in tema di estradizione per l’estero, fatto salvo il disposto di cui all’art. 696 co. 2 c.p.p., l’intervento dello stato richiedente è consentito fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d’appello».
Tale decisione è frutto di una attenta e combinata analisi delle norme del codice di rito (artt. 702 e 706 c.p.p.). In particolare, l’art. 706 c.p.p., che disciplina il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, prevede tra i soggetti legittimati anche “il rappresentante dello Stato richiedente”. Tuttavia il presupposto affinché lo Stato estero possa proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello in materia di estradizione è che lo stesso sia già intervenuto nel giudizio dinanzi alla stessa Corte d’appello, per il tramite di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per giungere ad una simile affermazione di diritto trova avallo anche nel dato letterale delle norme del codice di rito[10]. Infatti, mentre gli artt. 703, comma 5e 704, comma 1, c.p.p. si riferiscono ad un “eventuale rappresentante dello Stato estero”, non ancora formalmente costituito, diversamente l’art. 706 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per Cassazione, tra i soggetti legittimati, fa riferimento ad un “rappresentante dello Stato richiedente”, non “eventuale”, dando dunque come presupposto che lo stesso si sia già costituito dinanzi alla Corte d’appello e sia dunque legittimato a ricorrere per Cassazione.
La soglia di sbarramento temporale è coerente anche con altre norme del nostro codice di procedura penale che, seppur in materia di intervento volontario (quale la costituzione del responsabile civile e degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi da reato) o di costituzione di parti eventuali - come la costituzione di parte civile -, consentono per l’esercizio di tale facoltà come termine previsto a pena di decadenza quello degli atti preliminari al dibattimento di primo grado (ex art. 484 c.p.p.).
Osserva la Corte di Cassazione come il fatto che l’art. 702 c.p.p. faccia riferimento alla facoltà per lo Stato richiedente di intervenire nel procedimento, sia dinanzi alla Corte d’appello che alla Corte di Cassazione, abbia lo scopo di garantire che l’intervento dello Stato, una volta effettuato, produca i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento, come accade per la parte civile ex art. 76, comma 2, c.p.p. e per l’intervento degli enti o delle associazioni ex art. 93, comma 4, c.p.p.
Quanto da ultimo affermato appare logico anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. a) c.p.p., il termine per impugnare la pronuncia della Corte d’appello in materia di estradizione è di quindici giorni, che decorrono dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza conformemente a quanto previsto dall’art. 128 c.p.p.[11]. Il rappresentante di Stato estero, da considerare quale parte eventuale nel procedimento di estradizione passiva, riceve la notifica dell’avviso di deposito della sentenza della Corte d’appello, dalla quale decorrono i termini per impugnare, solamente nel caso in cui si era già previamente costituito nel procedimento di appello, non avendo altrimenti alcun potere di impugnazione.
[1] Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori firmata il 5 febbraio 1873 a Roma e pubblicata in G.U. n. 91 dell'1 aprile 1873. In base all'art. 18, detta Convenzione era applicabile anche “alle colonie e possedimenti stranieri (foreign possessions) delle due alte parti contraenti”. Detta Convenzione non è più in vigore fra Italia e Gran Bretagna.
[2] Conformemente a quanto riportato nella sentenza in commento nella parte in fatto, pag. 2.
[3] Cfr. B. Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, X^ edizione, 2014; T. Treves, Diritto internazionale-Problemi fondamentali, Giuffrè, 2005; N. Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, G. Giappichelli, 2013; C. Focarelli, Trattato di diritto internazionale, Utet, 2015, pp. 426 ss.
[4] Cfr. N. Ronzitti, op.cit., pp. 95 e ss. In particolare a pag. 98, proprio in ordine al fenomeno della decolonizzazione e alla successione dei territori di cui il Regno Unito aveva la responsabilità internazionale, si legge che: “mediante l’accordo di devoluzione, lo Stato predecessore trasferisce al successore tutti i diritti ed obblighi derivanti dai trattati applicati sul territorio su cui si costituisce il nuovo Stato. Ma l’accordo di devoluzione non può produrre una successione automatica nei rapporti giuridici del predecessore, poiché tale accordo è per il terzo res inter alios acta. L’accordo di devoluzione produce obblighi e diritti solo nei rapporti tra lo Stato predecessore e lo Stato successore. Il successore è obbligato, nei confronti del predecessore, a porre in essere l’attività necessaria per subentrare negli accordi applicati sul territorio oggetto del mutamento di sovranità. Pertanto il successore dovrà proporre al terzo di concludere una novazione per subentrare nei trattati stipulati tra il terzo e il predecessore. Quanto ai trattati multilaterali il successore dovrà effettuare una notifica di successione, che gli consentirà di divenire parte di tali trattati ex nunc, cioè dal momento dell’acquisto dell’indipendenza”.
[5] Sul punto, N. Ronzitti, op.cit., pp. 93 e ss.: “In diversi casi, la pratica dei nuovi Stati ha seguito un terzo atteggiamento che si traduce nell’emanazione di dichiarazioni unilaterali di vario contenuto e tenore circa la successione nei trattati conclusi dallo Stato predecessore. Dichiarazioni unilaterali aventi il predetto scopo sono state rese, ad esempio, […] e sia pure con formule diverse da […] Mauritius […] e altri nuovi Stati. […] Nelle dichiarazioni gli Stati nuovi talora si concedono, circa i trattati stipulati dallo Stato predecessore, un “periodo di riflessione”, nel corso del quale essi si riservano di precisare l’atteggiamento che intendono assumere circa tali trattati, ossia se considerarli estinti, se succedere in essi, se aderirvi nel caso di trattati multilaterali, e via dicendo. Lo Stato nuovo ha spesso dichiarato che, sulla base di determinate condizioni, i trattati conclusi dallo Stato predecessore possono venire applicati in via provvisoria durante il periodo di riflessione. Tuttavia, anche tali dichiarazioni unilaterali dipendono in definitiva, per il raggiungimento del fine che si propongono, dal consenso degli Stati parti al trattato originariamente concluso dallo Stato predecessore. Questi Stati, in primo luogo, devono essere disposti all’eventuale applicazione provvisoria del trattato in questione e, in secondo luogo, devono concordare con le conclusioni cui gli Stati autori delle dichiarazioni pervengono circa il vigore o meno del trattato”.
[6] La Convenzione di Vienna sulla Successione degli Stati nei trattati del 23 agosto del 1978, in vigore dal 6 novembre del 1996, pur non essendo stata sottoscritta dall’Italia, costituisce il frutto di orientamenti diffusamente recepiti e condivisi dalla comunità internazionale e rappresenta ormai prassi consolidata. Per quanto riguarda gli Stati sorti dalla decolonizzazione, in particolare agli artt. 8, 9, 16, 17 e 24 la Convenzione accoglie il principio della tabula rasa. Proprio in ordine all’effetto vincolante della dichiarazione unilaterale, l’art. 9 statuisce che: “Gli obblighi o i diritti derivanti da trattati in vigore riguardo ad un territorio alla data di una successione di Stati non divengono gli obblighi o i diritti dello Stato successore né di altri Stati parti a questi trattati per il solo fatto che lo Stato successore abbia fatto una dichiarazione unilaterale che prevede il mantenimento in vigore dei trattati riguardo al suo territorio”.
[7] Art. 11 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio del 1969, Modi di espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato, che statuisce: “Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto”.
[8] Sulla condizione di reciprocità e sull’art. 702 c.p.p. v. G. Conso, G. Illuminati, Commentario breve al Codice di Procedura Penale, seconda edizione, Cedam, 2015, pag. 3093.
[9] In ordine al principio di reciprocità in ambito internazionale, cfr. Pisa, Il principio di reciprocità in materia estradizionale, intervento dattiloscritto all’International Seminar on Extradition, Noto 6-10 giugno 1983, nonché l’intervento di Sirisak Tiyapan, Extradition and mutual legal assistance in Thailand.
[10] Oltre che conferma in autorevole dottrina: M. R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova, 1990 pp. 51 ss., ove si legge che: “[…] Per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale esercitare tale facoltà, parrebbe poter essere individuato negli atti introduttivi al procedimento; vero è che il già citato art. 702, nel menzionare la corte d’appello e la corte di cassazione potrebbe anche far supporre che la facoltà di intervenire possa attuarsi direttamente in sede di impugnazione. Il fatto che il rappresentante dello Stato richiedente sia titolare del diritto di impugnare sembrerebbe, infatti, consentire di per sé la partecipazione al giudizio di impugnazione rendendo così superflua la specificazione – che pure sussiste – contenuta nell’art. 702. D’altra parte, poiché il richiamo operato dalla norma di cui sopra non indica – data la formulazione – un’alternativa, il riferimento alla corte di cassazione non parrebbe poter consentire un intervento, per così dire, tardivo attuabile direttamente in sede di impugnazione. È ben vero che una tale possibilità non è sconosciuta ad altri rami del diritto e non costituirebbe una novità per l’ordinamento giuridico; tuttavia nell’ambito del procedimento penale gli altri soggetti che intervengono o si costituiscono nel procedimento ordinario devono attivarsi entro un termine: gli atti preliminari al dibattimento di primo grado. Anche il dato letterale sembra poter fornire una indicazione in tal senso.”.
[11] In tema v. Cass., Sez. VI, 2 luglio 2008, S.P., in Mass. Uff., 241914, secondo cui “in materia di estradizione per l’estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art. 704 c.p.p., è proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, in base all’art. 585 commi primo, lett. a) e secondo lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni”; nonché G. Ranaldi, Il procedimento di estradizione passiva, Utet, 2012, pp. 177 ss.