ISSN 2039-1676


29 febbraio 2012 |

Le Sezioni unite su estradizione passiva e sorte delle impugnazioni concernenti le misure cautelari

Cass., Sez. Un., 27.10.2011 (dep. 17.2.2012), n. 6624, Pres. Lupo, Rel. Milo, ric. Marinaj (l'avvenuta consegna allo Stato estero della persona richiesta in estradizione fa venir meno l'interesse a impugnare il rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura di cautela personale disposta nei confronti dell'interessato durante il procedimento di estradizione)

Le Sezioni unite sono intervenute in un caso, connotato da una serie di dilazioni alla consegna alla Repubblica del Montenegro di un cittadino albanese richiesto in estradizione dall'autorità giudiziaria di quel Paese, che procedeva con mandato di cattura nei suoi confronti per associazione finalizzata al narcotraffico.

Le dilazioni erano state determinate dall'attivazione, ad opera dell'estradando, di una serie di iniziative intese, una volta pronunciata sentenza irrevocabile in favore dell'estradizione da parte della Corte d'appello di Firenze, dapprima a contestare, dinanzi al TAR, il decreto con cui il Ministro della Giustizia aveva concesso l'estradizione, e, in un secondo momento, a presentare richiesta alla citata Corte di appello finalizzata a ottenere declaratoria d'inefficacia della misura coercitiva per decorso del termine previsto per la consegna, dovuto alla sospensiva disposta dai giudici amministrativi.

Rimesso alle Sezioni unite il ricorso dalla sezione assegnataria di esso ratione materiae, sul rilievo dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, l'esito è stato quello che si può leggere nel principio trascritto in epigrafe, coerente con una numerosa serie di precedenti delle stesse Sezioni unite sul tema dell'interesse all'impugnazione, alcuni dei quali evocati  puntualmente in motivazione.

Com'è noto, tra i requisiti che deve possedere tale interesse c'è anche quello dell'attualità, e cioè della necessità che esso non solo sussista al momento dell'impugnazione, ma che persista anche in quello della decisione.

L'eventuale successivo venir meno dell'interesse, al pari della sua carenza originaria, può, al più, far venire meno la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, ove il fatto sia da ricondurre unicamente a fattori non ricollegabili a una sua manifestazione di volontà, ma non per questo esclude l'inammissibilità dell'impugnazione.

Con specifico riferimento all'estradizione, la consegna della persona allo Stato estero che l'abbia richiesta costituisce evento che determina la sopravvenuta carenza d'interesse, in capo ad essa, a coltivare l'impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta d'inefficacia della misura cautelare personale per decorrenza dei termini.

Difatti, la cautela personale adottata nell'ambito della procedura di estradizione passiva è finalizzata essenzialmente a soddisfare l'esigenza di scongiurare il pericolo di fuga della persona, per garantirne la consegna allo Stato richiedente. Sicché, a consegna avvenuta, in esecuzione del decreto ministeriale di estradizione, il procedimento de libertate "non ha più ragion d'essere, in quanto ha comunque assolto, in via definitiva, la sua funzione, strumentale alla consegna della persona richiesta", sottratta ormai all'ambito di  operatività della giurisdizione italiana, non più in grado di incidere sul suo status libertatis. Cade, pertanto, l'interesse alla definizione di tale procedura, né esso può configurarsi sub specie di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche nella prospettiva emergente dalla sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 2004 della Corte costituzionale, dal cui ambito è sicuramente escluso il caso della detenzione patita a fini di estradizione che, quando segue la sentenza irrevocabile favorevole ad essa, non può essere considerata "ingiusta".