14 settembre 2012
Ancora su estradizione e ne bis in idem
Cass. pen., sez. VI, sent. 15 giugno 2012 (dep. 6 luglio 2012), n. 26414, Pres. Agrò, Rel. ed est. De Amicis, Imp. F.
NOTA REDAZIONALE: Con la sentenza qui pubblicata, la Cassazione annulla una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accolto una domanda di estradizione di un cittadino albanese, ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna a sedici anni di reclusione pronunciata in Albania per il reato di traffico di minori.
Rilevato che la vigente convenzione di estradizione tra Italia e Albania considera il ne bis in idem come causa ostativa rispetto all'accoglimento della domanda di estradizione (cfr. art. 9: "L'estradizione non sarà concessa quando l'individuo è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti del paese richiesto per i fatti che motivano la domanda"), la S.C. osserva - in adesione all'indirizzo consolidato della stessa Cassazione (cfr. in particolare SU n. 34655 del 2005) nonché all'orientamento più recente della Corte EDU, che ha dal canto suo recepito i principi da tempo enucleati dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte Interamericana dei diritti umani - come un medesimo "fatto" sussista allorché vi sia identità storico-naturalistica tra l'episodio già oggetto di giudizio nello Stato richiesto (non importa se con esito di condanna o di assoluzione) e quello posto alla base della richiesta di estradizione, a prescindere dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto.
Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza italiana definitiva di assoluzione da un'imputazione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs. 286/1998 asseritamente commesso a danno di una minore albanese poi avviata alla prostituzione e realizzato attraverso il trasporto della minore stessa dalla costa albanese a quella italiana attraverso un gomome, fosse ostativa rispetto all'accoglimento di una domanda di estradizione fondata su una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dall'autorità albanese per il reato di traffico di minori allo scopo di sfruttarne la prostituzione previsto dal codice penale albanese, dal momento che il fatto storico in quella sede ritenuto accertato a carico del condannato consisteva, per l'appunto, nell'attivià di trasporto della medesima minore nel territorio italiano, ed era dunque coincidente - a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica - a quello già oggetto di giudizio in Italia.