ISSN 2039-1676


12 gennaio 2011

Corte d'Appello di Milano, Sez. V pen., 12 gennaio 2011, Pres. Cerqua, Est. Nova (estradizione passiva)

Gli interessi fondamentali del bambino sono prevalenti sulle esigenze della cooperazione tra Stati

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE ESTRADIZIONE ALL'ESTERO Condizioni per l'accoglimento della domanda – Estradanda madre minore di prole inferiore ai tre anni convivente Inaccoglibilità della domanda 
 

Non può essere accolta una domanda di estradizione presentata da uno Stato estero e avente ad oggetto una donna con prole convivente di età inferiore ai tre anni, il corrispondente divieto di consegna previsto in tema di mandato d'arresto europeo dall'art. 18, lett. s) l. 69/2005 essendo espressione di un principio generale dell'ordinamento italiano informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino.

 Riferimenti normativi:
C.p.p. art. 705
 
Conv. eur. di estradizione 13 dicembre 1957
 
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NOTA REDAZIONALE: La giurisprudenza di legittimità non è univoca sul punto. Si registra infatti un contrasto di decisioni sulla possibilità di estendere in via analogica alla procedura di estradizione l’operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, lett. s), della l. 22 aprile 2005, n. 69 in tema di mandato di arresto europeo.

Da ricordare anzitutto la sentenza n. 235445 del 31 ottobre 2006, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705, comma 2, c. p. p., sollevata sulla base di una rilevata oggettiva disparità del trattamento riservato alla madre di prole di età inferiore a tre anni nell’ambito della procedura di estradizione, rispetto alla diversa disciplina del mandato di arresto europeo, prevista dal ricordato art. 18, lett. s), che pone il divieto di consegna. Ha osservato al riguardo la Corte che il mandato di arresto europeo realizza una speciale collaborazione tra gli Stati dell’Unione, giustificata da una forte affinità socio-culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo, sicché proprio l’appartenenza all’Unione Europea giustifica il diverso regime.

Un anno dopo la Suprema Corte si é espressa però in senso opposto, affermando, nella sentenza n. 239145 del 4 dicembre 2007, che il divieto di consegna è espressione di un principio generale informato alla rilevata esigenza primaria di tutela del bambino. Di analogo tenore la successiva pronuncia del 10 marzo 2009, n. 19148. Viene dunque attribuita forza espansiva ad una norma che sancisce un principio generale fondato sul riconoscimento degli interessi fondamentali del bambino, espressamente riconosciuti non solo da numerosi testi sovranazionali, ma anche dall’art. 31 Cost. e dall’art. 275, comma 4, c. p. p., oltre che dalla normativa sulla immigrazione.

Successivamente, con la sentenza n. 46444 emessa il 26 novembre 2009 in un procedimento originato dalla domanda di estradizione della Repubblica Federativa del Brasile, la Corte di cassazione si è pronunciata in senso favorevole all’estradizione di una donna con prole di età inferiore a tre anni, richiesta sulla base del Trattato sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, divenuto esecutivo con la l. 23 aprile 1991, n. 144, osservando che il regime carcerario dello Stato richiedente presenta meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell’intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana nella materia. 

In dottrina v. sul punto, di recente, G. DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo: A) la procedura passiva di consegna, in Trattato di procedura penale, diretto di G. Spangher, vol VI, Esecuzione e rapporti con Autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 483; A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010, 265 ss.