ISSN 2039-1676


3 maggio 2012 |

Sui presupposti per l'accoglimento della richiesta di estradizione

Corte d'appello di Bologna, sent. 17 gennaio 2012, n. 10140, Est. Messini D'Agostini

Nella sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'appello di Bologna si è pronunciata in merito a una richiesta di estradizione di una cittadina di nazionalità slovacca avanzata dagli Stati Uniti d'America all'Italia, paese ove la donna era stata tratta in arresto.

I Giudici bolognesi, richiamandosi alle disposizioni contenute nel Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983 (così come modificato dall'Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003), hanno evidenziato come la domanda di estradizione inoltrata dallo Stato richiedente debba contenere la copia del mandato di arresto, il testo delle disposizioni di legge applicabili, le informazioni atte a identificare il soggetto da estradare e una relazione dettagliata sui fatti addebitabili. In quest'ultimo documento devono essere contenute le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso i reati oggetto dell'estradizione.

Nella domanda di estradizione tali reati devono quindi essere determinati e precisamente delineati, e devono essere previsti come tali sia dall'ordinamento dello Stato richiedente che da quello dello Stato richiesto. È questo il principio della c.d. "doppia incriminabilità", che l'articolo 13 c.p. indica come presupposto necessario alla concessione dell'estradizione.

Nelle pieghe della motivazione della sentenza, la Corte d'appello bolognese ha pertanto escluso la sussistenza del requisito della "doppia incriminabilità" in ordine a uno dei reati contestati alla cittadina slovacca, ossia il riciclaggio in quanto, ai sensi della normativa italiana, affinché venga integrato il reato di cui all'art. 648 c.p., il soggetto agente non deve aver concorso nel reato presupposto, mentre nell'ordinamento statunitense il reato-scopo della conspiracy è costituito dal riciclaggio di denaro provento delle attività illecite commesse dai concorrenti nel reato. 

Nel rigettare il quarto motivo di appello sollevato dalla difesa, la Corte ha inoltre affermato che l'estradizione non è consentita solo nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiedente. Pertanto è irrilevante la sussistenza di tale condizione di estinzione del reato secondo l'ordinamento dell'Italia - nel caso oggetto della sentenza in commento, il Paese richiesto - laddove nell'ordinamento statunitense è previsto che la prescrizione abbia rilevanza solo prima del deposito dell'atto di accusa e, nel caso di specie, risulta che ciò avvenne prima del decorso del termine di prescrizione.

Quanto all'ultima deduzione sollevata dalla difesa della parte estradanda, secondo la quale l'estradizione, negli Stati Uniti, di un soggetto condannato ad una pena sproporzionata, e al quale venisse applicato il sistema del cumulo materiale delle pene, configurerebbe nei confronti di tale soggetto un trattamento disumano, i Giudici bolognesi hanno rilevato come l'ordinamento statunitense preveda in realtà un sistema di determinazione della pena analogo a quello della continuazione del reato, nonché il potere del giudice di applicare, in caso di condanna, un calcolo della pena sia sequenziale (cumulo materiale) sia concorrenziale (cumulo giuridico). Tali previsioni, afferma la Corte, unitamente a quella di misure alternative alla detenzione che consentono la liberazione del condannato anche in caso di pene elevate, sono garanzie che escludono che, nel caso di specie, si potesse parlare di trattamento disumano.

Si deve infine dare atto di come, pur accogliendo - in ragione di quanto sopra sinteticamente delineato - la domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, la Corte d'appello di Bologna abbia tuttavia espressamente posto un importante limite a tutela del soggetto estradando. I Giudici, partendo da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare nei casi di condanna definitiva da eseguire nel Paese richiedente, hanno infatti esteso tale principio anche all'ipotesi in cui l'estradizione venga richiesta prima della celebrazione del processo. Pertanto, in applicazione del suddetto principio, la Corte d'appello ha accolto la domanda di estradizione con il limite espresso secondo cui il periodo di presofferto cautelare in Italia dovesse essere detratto dalla pena eventualmente inflitta all'esito del giudizio negli Stati Uniti.