ISSN 2039-1676


04 febbraio 2014 |

Ancora in tema di immunità  giurisdizionale degli Stati e responsabilità  (civile) per crimini internazionali

Prime note su Trib. Firenze, II sez. civile (ord.), 21 gennaio 2014, Giud. Minniti

1. Pubblichiamo una recentissima ordinanza pronunciata dal Tribunale ordinario di Firenze, con la quale è stata sollevata questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione:

a) della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich;

b) dell'art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;

c) dell'art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano.

 

Occorre premettere che, sebbene l'ordinanza in questione tratti di un problema eminentemente civilistico e internazionalistico (i cui complessi profili non potranno essere in questa sede analizzati), essa ci appare senz'altro degna di nota per la sua rilevanza in materia di tutela (anche penale) dei diritti umani fondamentali, nonché per le sue ricadute a livello sistematico, ossia di ricostruzione del sistema multilivello di fonti vigenti sul territorio italiano e nei confronti di cittadini italiani.

 

2. La dibattuta questione della immunità giurisdizionale dello Stato sembrava essere stata risolta una volta per tutte con la sentenza pronunciata esattamente due anni fa dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Germania c. Italia (si veda su questa Rivista F. Viganò-C. Meloni, La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sui crimini nazisti): in quella occasione la Corte si pronunciava nel senso della mancanza della potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Federale Tedesca nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguente alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani.

 

3. La sentenza della C.I.G. giungeva a dirimere una controversia di anni tra il nostro paese e la Germania, originata dall'orientamento giurisprudenziale - inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. nel caso Ferrini (n. 5044/2004) - che affermava il principio per cui l'immunità dalla giurisdizione (civile) degli Stati (esteri) riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario non ha carattere assoluto ma può trovare un limite ove le condotte siano tali da configurare crimini internazionali (quali i crimini di guerra o crimini contro l'umanità), anche quando lo Stato operi nell'esercizio della sua sovranità.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale, e come ricorda remittente nella ordinanza qui pubblicata, la tutela dei diritti fondamentali è affidata a norme inderogabili al vertice dell'ordinamento internazionale che prevalgono su ogni altra disposizione anche di carattere consuetudinario. Tali norme sarebbero quindi imprescrittibili e avrebbero come ulteriore conseguenza la universalità della giurisdizione, anche nei processi civili che traggono origine da tali gravissimi reati. Il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana renderebbe dunque irrilevante l'assenza di una espressa deroga al principio dell'immunità.

Alla sentenza Ferrini seguivano numerose altre sentenze (13 solo nel 2008) pronunciate da giudici italiani negli anni 2004-2011, ove lo Stato tedesco veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle vittime dei gravi crimini commessi dal Terzo Reich su suolo italiano nel corso della seconda guerra mondiale, ed in particolare tra il 1943 e il 1945. In queste occasioni la Suprema Corte, pur non negando il principio della immunità degli Stati (esteri) per atti posti in essere nell'esercizio della sovranità, ha sempre ritenuto che esso andasse subordinato all'altro principio, di pari portata generale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana (si veda Cass. S.U. civ., sentenza n. 14202/2008).

 

4. Il panorama è tuttavia radicalmente mutato nel 2012 a seguito della sentenza della C.I.G. sopra citata. Conformandosi a tale pronuncia, la Corte di Cassazione a S.U. di recente ha affermato che la tesi inaugurata dalla Cassazione nella sentenza Ferrini del 2004 "non è stata convalidata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione, sicché il principio non può essere portato ad ulteriori applicazioni" (Cass. S.U. civ 4284/2013).

A sua volta il legislatore italiano, richiamato dalla C.I.G. ad adottare gli adeguati provvedimenti legislativi o le altre misure necessarie ad annullare l'efficacia delle decisioni delle corti italiane in violazione della immunità dello Stato tedesco, provvedeva in tal senso. Con la legge 14 gennaio n. 5 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) è stata espressamente esclusa la giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso (art. 3).

 

5. Quanto alla questione oggetto della ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, si tratta anche in questo caso di crimini commessi a danno di cittadini italiani dal Terzo Reich. In particolare la causa è stata promossa dagli eredi di un cittadino italiano, Luigi Capissi, che fu catturato sul territorio italiano dalle forze militari tedesche l'8 settembre 1943, deportato in Germania ove fu prima adibito ai lavori forzati e poi ucciso in lager di Khala-Thuringa per essere infine sepolto in una fosse comune con altri seimila prigionieri.

Il Tribunale di Firenze, pur avendo piena contezza della pronuncia della C.I.G., ritiene di "dovere mettere seriamente in dubbio che l'immunità tra stati, tanto più verrebbe da sostenere tra Stati dell'Unione Europea, possa ancora consentire, ancorché solo per effetto di consuetudini internazionali anteriori alla entrata in vigore della Costituzione e della Carta dei diritti dell'Unione Europea, l'esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali violati da atti iure imperii".

Nel sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale, il giudice fiorentino esprime con chiarezza il dilemma che si pone davanti al giudice italiano tenuto, da un lato, a conformarsi alla "valenza imperativa e inderogabile delle norme di jus cogens di diritto internazionale, ambito nel quale la Corte internazionale di giustizia ha una competenza assoluta ed esclusiva" e, dall'altro, "a verificare se sia manifestamente infondato il dubbio che l'adozione indifferenziata di tale reciproca protezione a favore dei singoli stati ed in danno [...] dei singoli individui gravemente lesi, non sia conforme all'ordinamento radicato nella Repubblica Italiana sulla base delle norme della Costituzione e delle se fonti integrative anche sovranazionali".

Pertanto, a parere del Tribunale di Firenze, sebbene necessariamente connessa ai profili problematici delle argomentazioni della Corte dell'Aja, la questione si pone doverosamente su un piano diverso, che è quello della ricostruzione dell'ordinamento interno come conformato al diritto internazionale. In questo senso si tratta in particolare dell'impatto dell'apertura verso ordinamenti diversi, di cui agli artt. 10, 11 e 117 Cost., nei confronti degli strumenti giurisdizionali a tutela dei diritti fondamentali della persona umana a disposizione dei cittadini italiani.

Il giudice fiorentino, in altre parole, confuta da un punto di vista dell'ordinamento interno l'asserita inesistenza di conflitti tra l'immunità giurisdizionale degli Stati, quale norma consuetudinaria internazionale (che a parere della C.I.G. avrebbe natura meramente procedurale), e la violazione di norme di natura materiale con valore di jus cogens in materia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (e crimini internazionali).

 

6. L'ordinanza in questione presenta molteplici profili di grande interesse, non da ultimo anche rispetto alla recente giurisprudenza della Corte EDU. Ci sembra in particolare molto rilevante l'attenzione posta dal giudice fiorentino sugli (inaccettabili) effetti dell'incondizionato riconoscimento dell'immunità dello Stato (estero) in termini di esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale del diritto violato. Si può richiamare in proposito la recentissima sentenza della Corte EDU nel caso Jones c. Regno Unito, che è stata oggetto di forti critiche proprio per non avere riconosciuto a sufficienza gli indesiderabili effetti di tale immunità giurisdizionale dello Stato sul diritto alla tutela delle vittime di tortura (si rimanda in proposto alle brevi considerazioni già svolte su questa rivista, C. Meloni, Una importante sentenza della Corte EDU in materia di tortura e immunità dello Stato).

La stessa Corte internazionale di giustizia del resto mostra di essere sensibile sul punto e nella sentenza del 2012, relativa alla immunità della Germania, afferma che: "la Corte non ignora che (il riconoscimento del)la immunità giurisdizionale della Germania in base al diritto internazionale può precludere la tutela giudiziale (judicial redress) per i cittadini italiani coinvolti. Considera tuttavia che le richieste in proposito dovrebbero essere oggetto di ulteriori accordi (negotiations) tra i due Stati interessati".