ISSN 2039-1676


19 novembre 2010 |

Cass., Sez. I, camera di consiglio dell'11 novembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi, ric. N.M.T.

Alle Sezioni unite il tema delle interferenze tra procedimenti cautelari in fasi diverse e delle conseguenti preclusioni

Le Sezioni unite della Cassazione saranno chiamate a stabilire, già nell’udienza del 16 dicembre 2010, se il pubblico ministero, dopo l’annullamento con rinvio della decisione del tribunale del riesame di revoca della misura cautelare, abbia il potere di richiedere nuovamente l’emissione di misura cautelare nei confronti dello stesso soggetto, per i medesimi fatti, sulla base di nuovi elementi prospettabili anche nel giudizio di rinvio.
La questione è stata rimessa dalla I sezione penale della Corte, con una motivata ordinanza dell’11 novembre scorso, che molto bene evidenzia lo sviluppo non armonico di due importanti arresti delle stesse Sezioni unite sul principio di preclusione,  il primo dei quali specificamente pertinente al procedimento cautelare
Il riferimento attiene anzitutto a Cass., Sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, in Dir. pen. processo  2005, con nota di Zignani, Poteri cognitivi, istruttori e decisori del Tribunale della libertà quale giudice d'appello. Nell’occasione si era stabilito che il pubblico ministero, nella pendenza di un appello cautelare da lui stesso promosso contro il rigetto della richiesta di una misura restrittiva della libertà, può valutare se proporre nuovi elementi di prova nello stesso giudizio impugnatorio o se utilizzare quegli stessi elementi per una nuova richiesta al giudice cautelare. E tuttavia, nel caso di proposizione di nuova domanda, sussiste una preclusione per il giudice destinatario a provvedere, fino a quando non intervenga la decisione sull’appello.
Altra notissima sentenza sul principio di preclusione è rappresentata da Cass., Sez. un, 28 settembre 2005, n. 34655, P.g. in proc. Donati, in Corr. merito  2006, 239, con nota di Leo, Ne bis in idem e principio di preclusione nel processo penale. Come si ricorderà, in quel contesto si è stabilito che sussiste preclusione all’esercizio dell’azione penale, anche prima della sentenza irrevocabile in un precedente giudizio per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona, avuto riguardo solo all’ufficio di procura che aveva già promosso la prima azione. Anche qui, una decisa innovazione rispetto alla tradizionale lettura dell’art. 649 c.p.p.
Gli sviluppi non armonici nella successiva giurisprudenza sul tema sono riassunti nell’ordinanza qui allegata.