ISSN 2039-1676


15 novembre 2012

Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico

Tribunale Ordinario di Torino, ud. 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012), Giud. Marra G.

 

DOPING - DOLO SPECIFICO DI ALTERAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGONISTICHE - Sussistenza di esigenze terapeutiche - Esclusione della responsabilità penale

Il reato previsto dall'art. 9 co. 1, l. 14 dicembre 2000 punisce, tra l'altro, l'utilizzo di farmaci o di altre sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo, se non giustificato da esigenze mediche, soltanto quando è finalizzato ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, incompatibile con la forma eventuale, difetta qualora venga assunto un farmaco dopante per curare una patologia in atto, anche in assenza di prescrizione medica, purché sia comunque in linea con le esigenze terapeutiche dei medicinali prescritti. La stretta interpretazione letterale dell'art. 9 porta ad affermare che non è doping il voler "recuperare" mentre lo è, esclusivamente, il voler "migliorare", difettando, nel primo caso, la tipicità del fatto. Diverso è il discorso per quanto riguarda la giustizia sportiva, ove ciò che rileva è soltanto il dato oggettivo dell'assunzione di farmaci vietati. (Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato da una commissione disciplinare per aver dichiarato nel doping control form soltanto due dei tre farmaci che gli erano stati prescritti dal medico per curare un'infiammazione: il giudice penale, tuttavia, ha ritenuto che la finalità terapeutica, benché non comprovata da idonei certificati medici, fosse idonea quanto meno a instillare un ragionevole dubbio circa la sussistenza del dolo specifico).  (Massima a cura di Sergio Bonini)

 

Riferimenti normativi: l. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 co. 1