ISSN 2039-1676


29 novembre 2012 |

La Turchia condannata a Strasburgo per avere represso con la forza uno sciopero della fame.

Nota a C. eur. dir. uomo, seconda sezione, sent. 10 luglio 2012, pres. Tulkens - Makbule Akbaba c. Turchia

Avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo presentano ricorso i signori Makbule Akbaba, Zübeyde Akbaba, Zohre Akbaba, Gazi Akbaba, Hüseyin Akbaba e Mustafa Akbaba, cittadini turchi, rispettivamente sorelle e fratelli del sig. Haydar Akbaba.

I fatti oggetto dell'esame della Corte di Strasburgo avvengono nel corso di uno sciopero della fame organizzato da detenuti di venti differenti istituti penitenziari del paese. I carcerati intendevano in tal modo protestare contro il progetto di costruzione di nuove celle del tipo "F", con unità abitative più piccole di quelle in cui si trovavano in quel tempo reclusi, con evidente pregiudizio della vivibilità all'interno delle stesse.

In seguito a tale manifestazione, le autorità turche decidevano di intervenire facendo irruzione all'interno delle carceri. Nell'effettuare l'irruzione, all'interno di uno dei penitenziari, quello di Ümraniye, ad Istanbul, venivano utilizzati gas lacrimogeni ed armi d'assalto contro i prigionieri. Al termine dell'operazione, che si era protratta per quattro giorni, erano stati rinvenuti all'interno del dormitorio due corpi carbonizzati, uno dei quali era del sig. Haydar Akbaba.

Dopo tre anni dagli avvenimenti era stata quindi aperta un'inchiesta penale di cui tuttavia non si conosceva né l'esito né lo stato di avanzamento. I parenti avevano altresì aperto un procedimento amministrativo volto al riconoscimento di un indennizzo, tuttavia esso, durato molto tempo, si era concluso con esito negativo.

In ragione di tali eventi i ricorrenti lamentano anzitutto la violazione, da un punto di vista sostanziale, dell'art. 2 Cedu con riferimento  all'utilizzo sproporzionato della forza da parte dell'autorità di sicurezza nel condurre le operazioni con conseguente non necessarietà dell'azione secondo i parametri fissati dalla lettera c) del secondo comma di detta disposizione[1]. Essa infatti tutela il diritto alla vita statuendo che la morte non si consideri cagionata in violazione della norma convenzionale nel caso in cui il ricorso alla forza si sia reso assolutamente necessario per reprimere in modo conforme alla legge una sommossa od un'insurrezione.

In particolare, secondo i parenti del deceduto, nel caso di specie l'intervento non sarebbe stato necessario in quanto non vi sarebbe stata una sommossa ma unicamente un digiuno volto a manifestare la propria disapprovazione verso il progetto di costruzione delle nuove celle. Il governo, dal canto suo, ritiene invece l'operazione, così come realizzata, assolutamente necessaria in quanto volta a riprendere il controllo del penitenziario ed a fermare le iniziative di digiuno dei detenuti[2].

I familiari della vittima si dolgono inoltre della violazione dell'art. 6 comma 1 con riferimento all'eccessiva durata del procedimento amministrativo di indennizzo.

La Corte accoglie la prima doglianza, sul presupposto della presunzione di responsabilità, con conseguente inversione dell'onere probatorio, esistente in capo agli Stati per fatti occorsi a soggetti che siano sotto il diretto controllo degli stessi, come accade quando questi si trovino ristretti all'interno di un penitenziario. Nel caso di specie, ad avviso dei giudici di Strasburgo, il governo turco non aveva fornito alcuna prova circa la necessità dell'intervento[3]. L'accertamento dei fatti avvenuti in quel giorno, peraltro, era stato gravemente lacunoso, come dimostrava il fatto che l'indagine fosse stata effettuata dopo ben tre anni dal decesso dell'Akbaba e che fosse ancora pendente senza un esito definito[4].

La Corte riconosce altresì la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu ritenendo eccessive le lungaggini del processo amministrativo.

 

 

 


 

[1] Per un'ampia analisi della Giurisprudenza di Strasburgo sui limiti all'uso della forza di cui all'art. 2 Cedu cfr. Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto alla vita (art. 2 CEDU), in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 1 del 2011, pp. 200 e ss.

[2] Nell'effettuare tale complessa operazione di irruzione nei penitenziari si era peraltro verificato un ulteriore episodio  poi oggetto del giudizio della Corte Europea. Nel carcere di BayrampaÅŸa, un altro degli istituti ove si stava tenendo la protesta situato anch'esso nella città di Istanbul, il sig. Sat era stato attinto da un proiettile vagante, fortunatamente senza rimanere ucciso. Anche in quel caso la Corte ha riconosciuto la violazione dell'art. 2.

[3] Per un celebre più recente caso in cui la violazione dell'art. 2 è stata contestata all'Italia cfr. C. eur. dir. Uomo, sez. IV,  sent. 25 agosto 2009, Giuliani e Gaggio c. Italia, in questa Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, p. 1949. Sul punto si veda anche la nota di Colella in questa rivista.

[4] I giudici prendono le mosse dal loro precedente di riferimento in tema di articolo 2, la sentenza McCann e altri c. Regno Unito del 27 settembre 1995.