ISSN 2039-1676


30 novembre 2012

In tema di responsabilità  penale del medico di base per il ritardato invio del paziente a uno specialista e/o per la ritardata prescrizione di esami diagnostici

C. App. Bologna, ud. 16.10.12, Pres. di Bari, Est. Messini d'Agostini, Imp. Muratori

Colpa professionale medica - Medico di base - Ritardato invio del paziente a uno specialista e/o ritardo nella prescrizione di esami diagnostici - Sussistenza - Prolungamento per un tempo significativo del preesistente stato di sofferenza - Reato di lesioni colpose - Configurabilità


Il medico di base che ritardi colpevolmente nell'indirizzare la propria paziente dallo specialista e/o nel prescrivere accertamenti diagnostici risponde del reato di lesioni colpose nel caso in cui, a causa del ritardo nell'effettuazione del necessario intervento chirurgico, la persona offesa abbia inutilmente prolungato per un periodo di tempo significativo il suo stato di complessiva sofferenza fisica e morale (nel caso di specie la Corte d'Appello ha nel contempo escluso la sussistenza - in via incidentale, ex art. 576 c.p.p. - del reato di lesioni gravissime, ritenendo non sufficientemente dimostrato il fatto che, se tempestivamente diagnosticato il tumore al seno, si sarebbe effettuato un approccio chirurgico più conservativo in luogo della mastectomia).

Riferimenti normativi: c.p. art. 43

c.p. art. 590