ISSN 2039-1676


5 novembre 2012

Il medico che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità  scientifica non risponderà  più per colpa lieve

L’art. 3 comma 1 del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, come modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato

 

Clicca qui per accedere al testo completo del decreto legge e della legge di conversione approvata in via definitiva dal Parlamento (l'art. 3 si trova alle pagine 48-51).

La legge di conversione del c.d. 'decreto sanità', approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 31 ottobre 2012 (clicca qui per accedere all'articolo relativo su corriere.it) contiene una importante modifica in materia di diritto penale rispetto al testo del decreto legge, passata per lo più inosservata nei resoconti giornalistici.

L'art. 3 comma 1, nella versione originaria del decreto, testualmente recitava: "Fermo restando il disposto dell'art. 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitari il giudice, ai sensi dell'art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale".

La versione modificata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2012, ed approvata ora in lettura conforme dal Senato, suona invece nei termini seguenti: "L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Mentre, dunque, la versione originaria della disposizione contenuta nel decreto legge pareva avere esclusiva rilevanza civilistica, il testo risultante dalla conversione fa inequivoco riferimento alla responsabilità penale dell'esercente le professioni sanitarie, escludendo la sua responsabilità penale nell'ipotesi in cui il medico si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

In via di primissima lettura, e salva la necessità di successivi approfondimenti, sembra di comprendere che la norma (introdotta a quanto pare allo scopo di "limitare la medicina difensiva", secondo le ricostruzioni giornalistiche: clicca qui per accedere ad un articolo di corriere.it del 18 aprile scorso) intenda porre un limite alla possibilità per il giudice di sancire la responsabilità del medico che abbia rispettato le linee guida e le best practices. Più in particolare, la norma conferma che possa essere riconosciuta la responsabilità penale del medico per omicidio e lesioni personali che si sia attenuto ad esse, allorché invece avrebbe dovuto discostarsene in ragione della peculiare situazione clinica del malato; ma, in tal caso, la responsabilità penale potrà essere affermata soltanto in caso di colpa grave da parte del sanitario: e dunque quando la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato. Altrimenti, la loro osservanza varrà d'ora in poi ad escludere ipso iure la responsabilità penale del sanitario, ferma restando - parrebbe - la sua responsabilità civile in forza del generale precetto di cui all'art. 2043 c.c., da far valere però esclusivamente in sede civile laddove il medico venga assolto in sede penale perché il fatto non costituisce reato ai sensi della nuova norma. (F.V.)