29 marzo 2013
La Cassazione su protocolli, linee guida e colpa grave nella responsabilità medica
Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013 (dep. 11 marzo 2013), n. 11493, Pres. Marzano, Est. Piccialli, Imp. Pagano
Segnaliamo ai lettori che una recentissima sentenza della IV Sezione penale della Cassazione ha affermato che l'art. 3 della legge n. 189/2012 (clicca qui per accedere alla scheda su tale nuova disposizione, a suo tempo pubblicata dalla nostra Rivista), che limita la responsabilità penale del medico alla colpa grave allorché egli si sia attenuto a linee guida o a protocolli consolidati, opera soltanto con riferimento ai casi di imperizia, con esclusione delle ipotesi in cui vengano in discussione profili di negligenza o imprudenza, come accadeva secondo il collegio nel caso di specie. La Cassazione ha altresì precisato che, ai fini della disposizione citata, le linee guida vengono in considerazione soltanto laddove indichino standard dignostico-terapeutici conformi alla migliore scienza medica, e non quando siano espressive di logiche di contenimento dei costi del servizio sanitario, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.
La disposizione in parola ha formato recentemente oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 21 marzo 2013 (clicca qui per accedere all'ordinanza e alla scheda di M. Scoletta pubblicate su questa Rivista). Si vedano altresì, anche in relazione ai profili di diritto intertemporale, gli ulteriori contributi indicati nella colonna di destra in questa pagina.