10 dicembre 2014 |
La colpa professionale del medico a due anni dalla Legge Balduzzi
Il contributo è ora pubblicato nel n. 1/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.
Abstract. Il contributo si ripropone, a due anni dalla conversione in legge del controverso "Decreto Sanità", di ricostruire un quadro complessivo dei profili della responsabilità medica interessati dalla riforma. Le maggiori criticità interpretative si incentrano sul problematico strumento delle linee guida e sul loro incerto statuto giuridico, nonché sull'inedita previsione di una punibilità solo per "colpa non lieve". Accanto ad esse la Legge Balduzzi pone una costellazione di altri problemi applicativi tuttora irrisolti e strettamente connessi al giudizio di colpa fondato sulle linee guida, come, ad esempio, la riconduzione delle stesse al solo ambito della perizia, l'individuazione di quali direttive cliniche discolpino il sanitario e cosa si intenda per "buone pratiche".
SOMMARIO: 1. La genesi "fortuita" di una norma di difficile lettura. - 2. Un passo indietro: le linee guida e la "positivizzazione" delle leges artis in ambito medico. - 3. (segue): Il ruolo e la natura delle linee guida nell'affermazione e negazione della responsabilità colposa: le Guidelines tra colpa specifica e colpa generica. - 4. In culpa sine culpa? Il giudizio di colpa medica dopo la Legge Balduzzi. - 5. Dopo il ritorno alla colpa generica: l'esonero per colpa lieve limitato alla sola perizia. - 6. Quali linee guida? - 7. Il problema delle "buone pratiche": rigidi protocolli o prescrizioni "off label"? - 8. Il limite della colpa grave come extrema ratio e la pretesa violazione del principio di uguaglianza da parte della Legge Balduzzi. - 9. Verso il chiarimento dei contorni di una "colpa non lieve": grado della deviazione oggettiva dalle regole di condotta e "grimaldello" per recuperare la "misura soggettiva" dell'imputazione colposa. - 10. Le conseguenze di diritto intertemporale (dell'interpretazione della colpa grave), i soggetti interessati dalla riforma, "cenni" applicativi in caso di prestazioni plurisoggettive.