ISSN 2039-1676


30 novembre 2010 |

La Francia condannata a Strasburgo per violazione dell'art. 3 Cedu in relazione all'uso eccessivo della forza durante un arresto

Corte EDU, sez. V, sent. 4.11.2010, Pres. Lorenzen, ric. n. 34588/07, Darraj c. Francia

Con la sentenza del 4 novembre 2010, la quinta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione dell’art. 3 Cedu (che, com’è noto, vieta il ricorso alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti) in una vicenda che vede come Stato convenuto non la Russia o la Turchia – come più frequentemente accade – ma la Francia.

Il ricorrente, all’epoca dei fatti sedicenne, era stato fermato dalla polizia per un controllo mentre si trovava a bordo di un’auto senza conducente parcheggiata nel bel mezzo della strada, che gli agenti sospettavano fosse stata rubata. Poiché non aveva documenti, era stato condotto in caserma per l’identificazione: al suo rifiuto di essere ammanettato, i poliziotti l’avevano malmenato e insultato, procurandogli – oltre a numerosi lividi su tutto il corpo e a ferite sul viso e sul collo – la frattura del testicolo destro, per via della quale egli aveva dovuto sottoporsi a un’operazione d’urgenza.

Il procedimento penale instaurato nei confronti degli agenti si concludeva in primo grado con la condanna degli stessi  a quattro e otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa; in secondo grado, invece, la pena veniva rideterminata in 800 euro di ammenda. Al ricorrente venivano inoltre riconosciuti, in sede civile, 5000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
 
La Corte europea, chiamata a pronunciarsi su un’eventuale violazione degli artt. 3 e 5 Cedu, ha rilevato innanzitutto come l’uso della forza fisica potesse essere agevolmente evitato dagli agenti, e che, comunque, esso è stato sproporzionato rispetto alla resistenza opposta dal ricorrente (piuttosto gracile di corporatura e, fino a quel momento, calmo).
 
Quanto all’eccezione sollevata dal Governo francese – secondo il quale il ricorrente non poteva più proclamarsi “vittima” di una violazione della Convenzione ai sensi dell’art. 34 Cedu, perché il procedimento avviato in sede nazionale si era concluso con la condanna degli agenti in sede penale – la Corte ha affermato che:
 
a) la condanna a una pena pecuniaria di modesta entità, come quella inflitta agli agenti di polizia nel caso di specie, non costituisce una sanzione adeguata per una violazione dell’art. 3 Cedu, perché non esplica un adeguato effetto deterrente, “même si on la situe dans la pratique de l’Etat défendeur en matière de condamnation” (§ 49);
 
b) ai poliziotti non è stata inflitta alcuna sanzione disciplinare;
 
c) la somma riconosciuta al ricorrente a titolo di riparazione è di molto inferiore a quella corrisposta dalla Corte stessa in casi analoghi (che si aggira intorno ai 15000 euro).
 
Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo sono giunti alla conclusione che, in ragione dell’inadeguatezza della reazione complessivamente approntata in sede nazionale, il ricorrente possa ancora proclamarsi “vittima” di una violazione della Convenzione ex art. 34 Cedu, e che egli abbia subito una lesione del suo diritto a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sancito dall’art. 3 Cedu.