21 gennaio 2013 |
Sulla configurabilità del delitto di violenza sessuale in caso di bacio sulla guancia
Cass., Sez. III, 26.9.2012 (dep. 15.11.2012), n. 44480, Pres. Squassoni, Rel. Gazzara
1. La Cassazione si confronta nuovamente sulla ben nota quaestio della rilevanza penale del bacio ai sensi dell'art. 609-bis c.p., ribadendo che anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio - nel caso di specie sulla guancia - integra il delitto di violenza sessuale.
L'imputato, portiere dello stabile nel quale risiedeva la famiglia della persona offesa, si era recato nell'appartamento di quest'ultima chiedendole alcuni "bacetti"; al mancato riscontro positivo di costei aveva tentato di baciarla sulla bocca, ma, vista la resistenza della ragazza, era riuscito solo ad appoggiare repentinamente le labbra su una guancia della stessa.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale di Messina dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 609-bis c.p., e ritenuto il fatto di minore gravità, lo condannava alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa), unitamente all'applicazione delle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in Euro 10.000. La sentenza di condanna veniva quindi confermata dalla Corte di Appello di Messina, che riduceva l'entità della somma da liquidare in favore della costituita parte civile ad Euro 6.000.
La difesa proponeva ricorso per Cassazione adducendo, in primo luogo, l'insussistenza del reato; in secondo luogo, l'insufficiente riscontro da parte della Corte di Appello di Messina rispetto alle doglianze libellate in quella sede.
La Suprema Corte conclude per l'inammissibilità del ricorso, disponendo la condanna al pagamento delle spese processuali ed il versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.
2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Cassazione ribadisce che «le modalità della condotta posta in essere dal prevenuto non lasciano adito a dubbi circa la cristallizzazione del delitto contestato: anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio integra il delitto di violenza sessuale, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli rapidi ed insidiosi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente».
Per la Corte è evidente l'invasione della sfera sessuale della vittima, costretta a subire i repentini atti posti in essere dall'imputato rappresentativi della volontà di soddisfare un impulso sessuale.
La prima censura formulata viene d'altra parte ritenuta infondata poiché condurrebbe ad un'analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, operazione preclusa al Giudice di Legittimità.
L'infondatezza coinvolge anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che, ad avviso della Cassazione, risulta evidente l'ampiezza e la correttezza del riesame della piattaforma probatoria da parte della Corte di Appello, la quale aveva già fornito esaustiva giustificazione del proprio convincimento e della ritenuta inconferenza delle doglianze sollevate nell'interesse dell'imputato, così pervenendo alle medesime conclusioni a cui era giunto il primo decidente.
3. Alcuni rilievi critici:
a) Il principio di diritto espresso nella pronuncia in esame è coerente con la giurisprudenza consolidata, secondo la quale anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio rientrerebbe nella nozione di atto sessuale ex art. 609-bis c.p., trattandosi di un'azione insidiosa e rapida avente ad oggetto una zona erogena su persona non consenziente (cfr. Cass. Pen. Sez. III 03/10/2012 n. 40979; Cass. Pen. Sez. III 10/06/2009 n. 31252; Cass. Pen. Sez. III 20/02/2007 n. 12425; Cass. Pen. Sez. III 15/11/2005 n. 549).
È tuttavia innegabile che nel caso di specie la categoria delle zone erogene - parti del corpo nelle quali si ha una più intensa reattività o eccitabilità sessuale del soggetto che viene stimolato - sia stata ampliata per ricomprendervi anche il bacio sulla guancia.
Senza voler entrare nel merito di una riflessione circa l'opportunità o meno di dilatare in questo modo i confini della citata categoria (cfr. Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, a cura di Cadoppi A., 3^ed., Cedam, Padova, 2002, pag. 39 e ss.), ciò che qui interessa mettere in luce è l'assenza di un'argomentazione concernente il carattere sessuale del bacio sulla guancia. In altri termini, pare che il Giudice di Legittimità abbia dato per scontato che il viso e la guancia possano pacificamente qualificarsi come zone erogene, e quindi, implicitamente, che il bacio sulla guancia "rubato" possa considerarsi come un atto sessuale.
Da notare poi come nella sentenza si prescinda anche da un ragionamento esplicito sul contesto (cfr. Fiandaca G., La rilevanza penale del bacio tra anatomia e cultura, nota a Sent. Cass. Pen. 27/04/1998, in Foro it., 1998, III, pag. 507 e ss.), nonostante la difesa avesse sostenuto l'assenza di una dimensione erotica. A questo riguardo, balza subito agli occhi la profonda differenza metodologica della pronuncia in discussione rispetto a quella del 27/04/1998 n. 6651, ove la Corte fondò la sua conclusione - connotazione sessuale del bacio sulla guancia - proprio alla luce dei «particolari connotati fattuali della vicenda». E forse non è casuale che l'appena ricordata sentenza, identica nell'esito, non venga richiamata in motivazione, dal momento che nel caso di specie il contesto non sembra offrire univoci argomenti a sostegno della natura sessuale dell'atto. Infatti, a differenza del caso 27/04/1998 in cui la vittima era stata previamente afferrata per le braccia ed attirata ripetutamente verso l'imputato, il caso di specie non avrebbe potuto rappresentare un elemento funzionalmente idoneo a giustificare una decisione di condanna, caratterizzandosi per l'assenza di un benché minimo contatto fisico tra i due soggetti oltre a quello costituito dal bacio sulla guancia "rubato".
b) In secondo luogo, preme sottolineare come la Cassazione attribuisca notevole importanza alle modalità rapide dell'azione realizzata. Nonostante in alcune decisioni sia stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo della violenza dalla repentinità dell'azione criminosa posta in essere (cfr. Cass. Pen. Sez. III 08/02/2008 n. 12157; Cass. Pen. Sez. III 26/01/2006 n. 19808; Cass. Pen. Sez. III 24/11/2000 n. 3990), la valorizzazione delle modalità della condotta non può far venir meno la necessità di considerare anche la condotta vera e propria, ossia il carattere sessuale dell'atto ex art. 609-bis c.p.
c) Un ultimo rilievo critico concerne l'importanza attribuita alla volontà dell'imputato di soddisfare un proprio impulso sessuale, volontà che la Corte desume dagli atti compiuti. L'evidenziazione del desiderio perseguito dal prevenuto per avvalorare l'invasione della sfera sessuale della persona offesa, non solo si pone in contrasto con alcuni arresti in materia, nei quali si ribadisce l'irrilevanza della finalità dell'agente e dell'eventuale soddisfacimento del piacere sessuale ai fini del perfezionamento del delitto (cfr. Cass. Pen. Sez. III 10/01/2006 n. 3687; Cass. Pen. Sez. III 19/10/2006 n. 6395; contra Cass. Pen. Sez. I 07/02/2003 n. 9247), ma rischia anche di far "riecheggiare" quella concezione soggettivistica elaborata in merito agli atti di libidine di cui al previgente art. 521 c.p. (abrogato con l. 15 febbraio 1996 n. 66). Anteriormente la riforma del '96 infatti, l'interiore atteggiamento psichico del reo veniva assunto come criterio selettivo delle condotte libidinose penalmente rilevanti, orientate cioè a dar sfogo alla concupiscenza. L'attenzione un tempo rivolta all'accertamento del desiderio sessuale in capo all'agente è da ritenersi ormai superata, sia per il mutato bene giuridico oggetto di tutela ai sensi dell'art. 609-bis c.p. (libertà individuale di autodeterminazione della propria sfera sessuale piuttosto che moralità pubblica e buon costume), sia per la nuova espressione impiegata dal legislatore, la quale evoca piuttosto una dimensione oggettiva della natura sessuale dell'atto.