ISSN 2039-1676


11 febbraio 2013 |

Operazione antidroga condotta dalla polizia municipale: riflessioni in punto di utilizzabilità  della prova

Cass., sez. III, 19 settembre 2012 (dep. 10 gennaio 2013), n. 1258, Pres. Mannino, Rel. Rosi, imp. Leka

1. Si segnala la presente sentenza della V Sezione, per le peculiarità della vicenda e per alcune considerazioni ivi contenute in tema di prove vietate. Durante un'operazione antidroga, originata da fonti confidenziali, alcuni agenti della polizia municipale di Sassuolo si fingono imprenditori interessati all'acquisto di una partita di cocaina per un corrispettivo di 60.000 euro. Nel corso dell'incontro relativo alla vendita della sostanza illecita, la persona sottoposta alle indagini viene arrestata e, nell'auto del complice, viene sequestrato il corpo del reato. Disposta la custodia cautelare, il Tribunale del riesame di Modena conferma la misura limitativa della libertà personale dell'indagato per detenzione ai fini di spaccio di circa 500 gr. di cocaina. Di qui, ricorre per cassazione il difensore dell'interessato chiedendo, tra l'altro, l'annullamento dell'ordinanza cautelare per l'inutilizzabilità sia delle informazioni confidenziali sia delle prove acquisite, a suo parere, dall'agente provocatore.

 

2. La Corte di cassazione, sotto il primo profilo, esclude che il quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente sia costituito da fonti confidenziali. Anzi, il giudice di legittimità osserva che, nell'ordinanza impugnata, la prova cautelare è rappresentata dagli esiti delle complesse operazioni condotte dalla polizia, mentre le notizie confidenziali hanno svolto un ruolo di mero impulso dell'attività investigativa. E, scrive la Corte, «nessuna inutilizzabilità derivata dei risultati della complessa operazione di polizia giudiziaria può ... essere ravvisata nel fatto che gli agenti ebbero la prima notizia della detenzione della cocaina ... da una fonte confidenziale».

 

3. Quanto alla seconda doglianza, la Cassazione ribadisce che le operazioni dell'agente di polizia giudiziaria sono legittime, ai sensi dell'art. 51 c.p., quando costituiscono in via prevalente un'attività di osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui; le operazioni sottocopertura ex art. 9 l. n. 146 del 2006 - a cui rinvia il riformulato art. 97 d.p.r. n. 309 del 1990 - includono determinate condotte attive scriminate; la giurisprudenza della Corte di Strasburgo tollera le indagini svolte da agenti infiltrati. Tuttavia, aggiunge il giudice di legittimità, eventuali abusi da parte delle forze di polizia possono avere dei riverberi sul piano disciplinare e penale, con ulteriori riflessi sul piano probatorio: più specificamente, ed è questo l'aspetto di maggior interesse nella pronuncia qui pubblicata, la Cassazione reputa che l'«induzione e l'incitamento al reato determinano ... non solo la responsabilità penale dell'agente, ma l'inutilizzabilità della prova acquisita, per contrarietà dei principi del giusto processo, e rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

 

4. Enunciato tale principio di diritto, comunque, la Suprema Corte ritiene l'ordinanza del tribunale del riesame condivisibile. Nella specie, l'operazione di polizia che ha portato all'arresto del ricorrente non può essere qualificata come "attività sotto copertura", perché non si trattava di un'attività specificamente disposta e comunicata alla Direzione centrale per i servizi antidroga e all'autorità giudiziaria. Né si trattava di attività riconducibile all'azione tipica dell'agente provocatore, in quanto il comportamento degli agenti appartenenti alla polizia municipale non aveva provocato un intento delittuoso prima inesistente: nel caso concreto, infatti, l'azione delittuosa contestata riguarda la detenzione di un consistente quantitativo di droga ai fini di cessione; detenzione realizzata in via autonoma dall'indagato e dal suo complice anteriormente alla stessa attivazione delle investigazioni.

Ad abundantiam, aggiunge la Corte, va rilevato che risulta pur sempre legittimo, e utilizzabile come prova, il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, rinvenute a seguito di un'attività di polizia dalla quale pur venga riconosciuto il superamento dei limiti imposti dalla legge per le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (cfr. Cass., sez. un., 27 marzo 1996, Sala).

 

5. La sentenza della Corte di cassazione tocca punti nevralgici del sistema probatorio e della sua legalità. Si dà spazio all'inutilizzabilità della prova raccolta attraverso modalità lesive dell'equità processuale (e, sullo sfondo, della prova illecita), ma, al contempo, l'addebito provvisorio (detenzione di stupefacenti) e la controversa giurisprudenza in tema di perquisizione-sequestro (più sopra citata) spingono la Corte a giudicare il ricorso infondato. La delicatezza delle questioni sottese rende, senz'altro, necessaria un'attenta riflessione in sede dottrinale. Per un primo approccio, si consiglia la lettura di C. Bortolin, Operazioni sotto copertura e "giusto processo", in Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale, a cura di A. Balsamo - R.E. Kostoris, Torino, 2008 (sul tema specifico); R. Casiraghi, Prove vietate e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009 (sulle prove vietate); G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2009 (sulla giurisprudenza di Strasburgo in materia di operazioni sotto copertura e agente provocatore).