ISSN 2039-1676


24 maggio 2013 |

La Corte di cassazione sull'istanza di rimessione per legittimo sospetto di Silvio Berlusconi

Cass., Sez. VI pen., ord. 6 maggio 2013 (dep. 23 maggio 2013) n. 21112, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, ric. Berlusconi

Pubblichiamo, con il commento che segue di G. Romeo, l'ordinanza depositata ieri con la quale la VI Sezione penale della Cassazione ha stabilito che non sono configurabili situazioni idonee a generare sospetto di parzialità dei collegi giudicanti investiti, rispettivamente, del processo n. 5657/11 pendente dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano per concussione aggravata e altro, e del processo iscritto ai nn. 22694/01, 6852/05 e 1642/07, pendente in grado di appello dinanzi alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Milano, e che pertanto non sono fondate le richieste di rimessione per legittimo sospetto presentate da Silvio Berlusconi con riferimento ai citati processi.

 

Non meriterebbe una menzione particolare l'ordinanza in rassegna, che ripete una giurisprudenza consolidata, sedimentata in decenni di applicazione dell'istituto della rimessione del processo, se non fosse per l'imputato eccellente che ne è al centro e che non è nuovo ad analoghe iniziative, già sfociate in esiti sfavorevoli: da ricordare, in tal senso, sez. I, 23 febbraio 1998 n. 1125, in Cass. pen., 1998, p. 3370, nonché Sez. un., 28 gennaio 2003 n. 13687, in Quest. giust., 2003, p. 545, con commento di chi scrive.

La problematica sottesa all'istanza oggi reiterata e ancora una volta rigettata - è da aggiungere - approdò illo tempore, non senza forzature, al più alto Collegio (Sez. un., 29 maggio 2002 n. 25693, loc. ult. cit., 2002, p. 721, sempre con nota di chi scrive), e fu risolta, dopo un'ardita investitura della Corte costituzionale, conclusasi con una prevedibile ordinanza di manifesta inammissibilità (Corte cost., 19 novembre 2002 n. 465, in Cass. pen., 2003, p. 488), con il rigetto dell'istanza, analoghe a quelle odierne essendo le censure allora formulate.

Lungo il cahier de doléances qui proposto dalla difesa: nella lunga sequela figurano anche cause civili tuttora in corso presso il Tribunale di Milano e nelle quali è parte l'imputato, nonché, abbastanza singolarmente, la circostanza che nel processo per frode fiscale, ora pendente in appello, la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata contestualmente alla sua lettura. Tra le altre lamentele anche quella dell'esclusione dell'audizione personale della parte deliberata nella precedente udienza della sezione nell'ambito dello stesso procedimento incidentale.

L'ordinanza in epigrafe, mentre passa in rassegna in modo minuzioso e puntuale tutte le censure difensive, è anche costretta a soffermarsi per più pagine sul principio pacifico della preclusione all'audizione personale della parte nel giudizio camerale di cassazione, la cui validità, per un presunto contrasto interpretativo, la parte istante aveva chiesto addirittura di sottoporre al vaglio delle Sezioni unite o, subordinatamente, alla Corte costituzionale mediante un'impugnativa dell'art. 48 c.p.p. interpretato in termini presuntivamente lesivi del diritto al contraddittorio, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come si noterà, circa la metà del testo è poi dedicata a confutare gli assunti difensivi in relazione a molteplici circostanze di fatto cha la Corte di cassazione ha ritenuto inidonee ad integrare una situazione legittimante la translatio iudicii.

Al lettore attento non sfuggirà il disagio dei giudici supremi nel dover ribadire, dinanzi all'insistita prospettiva di situazioni estranee all'istituto della rimessione, principi pacifici e più volte affermati dalla giurisprudenza.

Qui si può solo notare un passaggio particolarmente significativo in questo senso: "sorprendentemente, si adduce a motivo di sospetto un evento processuale che, per legge, dovrebbe costituire il normale epilogo di ogni processo, giusta quanto prescrive l'art. 544, comma 1, c.p.p., a nulla valendo il dato per cui tale disposizione sia per solito disattesa. Né può farsi carico al commendevole impegno professionale del collegio giudicante (quello del processo per frode fiscale, n.d.r.), irrispettosamente attribuendogli l'ingrato addebito di essere portatore ed espressione di una pretesa 'frenesia di processare Berlusconi' diffusa presso la maggior parte degli uffici giudiziari milanesi, giungendo a far leva sul singolare rilievo della lontananza dello spirare del termine di prescrizione del reato ascritto all'imputato, situabile 'soltanto' al luglio 2014. Come se possa ritenersi normale e addirittura antidoverosa l'evenienza che un collegio giudicante si preoccupi, al termine del giudizio di primo grado, dell'esistenza di poco meno di due anni per la definitiva estinzione del reato attribuito all'imputato. Censura che, a maggior ragione, diventa ancor più effimera e inconcludente per la rapidità con cui il collegio della Corte di appello presieduto dalla dott.ssa Alessandra Galli ha fissato la celebrazione del giudizio di secondo grado con una coeva stringente calendarizzazione delle udienze in prosecuzione".

Parole che non si possono non condividere in un Paese nel quale l'abuso del processo sta diventando una prassi preoccupante. Considerato che la giurisprudenza, unanimemente, mira a stigmatizzare questo fenomeno e a paralizzarne gli obiettivi di frustrazione delle finalità del processo stesso, ma che tuttavia i risultati, a giudicare dalla sua persistente diffusione, sono del tutto inadeguati agli sforzi profusi, occorrerebbe una riflessione più approfondita sugli strumenti, anche legislativi, che servano a rendere controproducente il suo utilizzo per quanti, refrattari ad accettare la fondamentale regola della lealtà processuale, cerchino, con espedienti vari, di difendersi dal processo e non nel processo.