ISSN 2039-1676


16 luglio 2013

Sull'accesso abusivo nel profilo SKYPE del coniuge e successiva produzione in giudizio di separazione dei messaggi ivi contenuti

Tribunale di Milano, GIP Manzi, ord. 17 aprile 2013

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO - Accesso abusivo alla pagina SKYPE di altro utente - Sussistenza 

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - Presa di cognizione dei messaggi registrati sul profilo SKYPE di altro utente allo scopo di produrli in giudizio - Susssistenza - Produzione in giudizio dei messaggi - Rivelazione a terzi senza giusta causa - Susssistenza

 

L'accesso abusivo alla pagina del profilo personale di SKYPE del coniuge, effettuato contro la volontà dell'interessato, integra il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico di cui all'art. 615 ter c.p., qualunque sia stato il metodo per carpire la password e anche nell'ipotesi in cui l'agente si sia limitato a utilizzare abusivamente la password memorizzata automaticamente dal coniuge sul computer, mentre la successiva presa di cognizione e produzione nel giudizio di separazione personale dei messaggi ivi registrati scambiati via chat con altri utenti integra il delitto di violazione e sottrazione di corrispondenza di cui all'art. 616 c.p., primo e secondo comma, non sussistendo nella specie alcuna "giusta causa" della rivelazione della corrispondenza medesima.

 

Riferimenti normativi: art. 615 ter c.p.
  art. 616 c.p.