ISSN 2039-1676


19 luglio 2013

Le Sezioni unite sull'annullamento con rinvio per le obbligazioni civili nascenti dal reato prescritto

Cass., Sez. un., 18 luglio 2013, Pres. Santacroce,  Rel. Conti, ric. Sciortino (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 18 luglio 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:  «Se, nel caso in cui il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, la Corte di cassazione debba annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: « seconda alternativa ».

Le deliberazioni sono state assunte sulle conclusioni difformi del procuratore generale.

La motivazione del provvedimento sarà pubblicata dopo il deposito della relativa sentenza. (GL)