ISSN 2039-1676


13 febbraio 2013

L'impugnazione della parte civile contro la sentenza assolutoria è ammissibile anche quando non contenga espressi riferimenti alle statuizioni concernenti gli effetti civili

Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 8 febbraio 2013), n. 6509, Pres. Lupo,  Rel. Davigo, ric. P.c. Buccino in proc. Colucci

La parte civile è ammessa a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, secondo il comma 1 dell'art. 576 c.p.p., «ai soli effetti della responsabilità civile».

Si pone storicamente il problema delle impugnazioni che, per effetto di approssimazione tecnica, sollecitano semplicemente «la condanna dell'imputato», o l'affermazione della sua penale responsabilità, senza esplicitare una domanda circa le statuizioni civili che il giudice dovrebbe assumere in riforma dell'impugnata sentenza.

Un orientamento più rigoroso, in particolare, ha considerato inammissibili le impugnazioni in discorso, perché pertinenti ai profili penali della responsabilità dell'accusato, e comunque segnate da un carattere aspecifico.

Le Sezioni unite, tuttavia, hanno accreditato l'orientamento meno rigoroso. La legittimazione all'appello contro la sentenza assolutoria, per il conseguimento della tutela risarcitoria nella sede penale inizialmente prescelta, implica, pur sempre, che il giudice possa essere chiamato ad una valutazione - sia pure incidentale e per i soli effetti civili - circa il tema della responsabilità dell'imputato. È la norma, per altro, a delimitare sul piano civile gli effetti dell'impugnazione, di talché non vi sarebbe bisogno della specificazione pretesa dall'orientamento opposto. Il quale, anzi, finisce col prospettare un contenuto necessario dell'atto di impugnazione, oltre il disposto dell'art. 581 c.p.p., ed oltre la previsione sanzionatoria dell'art. 591 c.p.p.

Dunque le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.».

(Guglielmo Leo)