ISSN 2039-1676


03 luglio 2014 |

Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo

Cass. pen., sez. II, ord. 29 aprile 2014 (dep. 26 maggio 2014), n. 21225, Pres. Esposito, Est. Pellegrino, ric. Alizzi e altri

 

1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1].

Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Dal canto suo, il Procuratore generale riteneva l'impugnazione ammissibile, concludendo per l'accoglimento del ricorso delle parti civili.

Investita del ricorso, la Corte precisa subito la necessità di rimetterlo alle Sezioni Unite, data la presenza di un acceso contrasto giurisprudenziale sul punto.

 

2. Come rilevato dall'ordinanza in esame, i giudici di legittimità sono divisi in due posizioni completamente antitetiche.

Un primo restrittivo orientamento[2], numericamente minoritario ed emerso solo recentemente in giurisprudenza, nega la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame riformatrici di un sequestro conservativo[3].

Questa corrente giurisprudenziale si fonda in particolare su un'interpretazione letterale - in linea con il principio generale della tassatività (soggettiva)[4] delle impugnazioni - dell'art. 325, comma 1, c.p.p., che, nell'identificare i soggetti legittimati a proporre ricorso avverso «le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324», non richiama la parte civile, ma solo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

In particolare, si sostiene che «pur non obliterandosi la discrasia sistematica a prima vista derivante dalla pacifica possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo ("ordinanza") di un sequestro conservativo, ma di non poter impugnare successivamente per cassazione la decisione del riesame, deve convenirsi che allo stato l'ordinamento processuale non ammette la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1»[5].

Invero, continua l'indirizzo restrittivo, le pronunce che ritengono legittimata la parte civile a proporre ricorso ordinario per cassazione in tema di sequestro conservativo, «desumono la stessa dalla concomitante legittimazione della parte civile a proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 325, comma 2, c.p.p.»[6]. Ma, tale interpretazione sarebbe errata a causa di un preciso argomento letterale: «l'art. 325 c.p.p., comma 2 attribuisce alla parte civile il diritto a proporre ricorso per saltum soltanto contro i "decreti" applicativi di sequestro, cioè contro una tipologia di provvedimenti prevista unicamente per il sequestro preventivo e per il sequestro probatorio, ma non per il sequestro conservativo che è emesso con "ordinanza"»[7]. La conseguenza di tale rilievo è quindi ovvia: «non potrebbero usarsi argomenti di efficacia "estensiva", riguardo al ricorso "ordinario" per cassazione, muovendo da una facoltà di ricorso per saltum che la legge, in realtà, non riconosce»[8].

Posto così il nucleo dell'interpretazione restrittiva, in tali pronunce si sostiene la piena razionalità e legittimità costituzionale della disciplina vigente. In particolare, si afferma che nella materia del sequestro conservativo per la parte civile è previsto, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., il solo «riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma nessun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego di siffatto sequestro e il provvedimento decisorio dell'istanza di riesame»[9]. Peraltro, continuano i giudici, questa disciplina non potrebbe considerarsi irragionevole, in quanto siffatta «dinamica impugnatoria non diviene di per sé limitativa dei diritti della parte danneggiata costituitasi parte civile, cui non è sottratta la possibilità di esercitare l'azione civile [...] a tutela, primaria e diretta, delle sue pretese risarcitorie»[10]. E, d'altra parte, né la revoca della costituzione di parte civile, né la sospensione del processo civile impedirebbero al danneggiato costituito di agire cautelarmente, mediante il sequestro conservativo civile, esperibile anche durante la sospensione del giudizio di merito, ex art. 669 quater c.p.c.[11].

Infine, a sostegno di tali considerazioni, viene richiamata espressamente un'ordinanza della Corte Costituzionale[12], che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità - sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, Costituzione - del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p., nella parte in cui essi non prevedono alcun mezzo d'impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo[13]. Infatti, in tale occasione si è affermato che la scelta di non configurare un mezzo impugnativo nei confronti dei provvedimenti di rigetto di tale sequestro «si inserisce nel quadro del nuovo sistema dei rapporti fra azione civile e azione penale complessivamente ispirato al favor separationis [...], quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte civile»[14]. In questo contesto, al danneggiato è lasciata la scelta di chiedere la tutela dei propri diritti nella sede civile, oppure nel processo penale, previa valutazione dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Però, una volta che abbia optato per l'azione civile nel processo penale, la parte civile non può sfuggire «agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi»[15].

Al contrario, un secondo indirizzo[16], risalente sin dalla metà degli anni '90 e recentemente riconfermato da pronunce di differenti sezioni[17], riconosce la piena legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo.

Tale corrente, che costituisce l'opinione ad oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità[18], da quasi un ventennio afferma che, sebbene l'art. 325, comma 1, c.p.p. non contempli esplicitamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo ad impugnare, tuttavia «dal combinato disposto degli articoli 325, comma 2 c.p.p. e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame a chiunque vi abbia interesse, si desume inequivocabilmente che nel caso di sequestro conservativo, anche la parte civile può proporre ricorso immediato»[19]. Da tali osservazioni si deduce che sarebbe insensato ammettere la legittimazione al riesame e al ricorso diretto in cassazione, «escludendo al tempo stesso la possibilità di sindacare, per le vie ordinarie, la legittimità del provvedimento assunto dal tribunale del riesame»[20] e, di conseguenza, si ritiene ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile anche a norma dell'art. 325, comma 1 c.p.p.[21].

Oltretutto, queste decisioni aggiungono ancora che, escludendo la parte civile dalla possibilità di ricorrere per cassazione in materia di sequestro conservativo, si priverebbe la stessa «di un provvedimento cautelare istituzionalmente diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato»[22], ledendo in tale modo il diritto di difesa della stessa parte, così che «tale interpretazione, non conforme al dettato costituzionale, non potrebbe comunque trovare accoglimento»[23].

 

3. La Corte, dopo aver così delineato i confini del contrasto giurisprudenziale, si limita a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, senza sbilanciarsi su quale tra le due soluzioni sia preferibile e senza richiamare una recente pronuncia, appartenente all'indirizzo estensivo, nella quale compaiono delle argomentazioni particolarmente interessanti in merito ad una fattispecie peculiare[24].

In breve, questa decisione si occupa di risolvere la delicata questione concernente l'obbligo di avvisare la parte civile, che abbia richiesto ed ottenuto l'emissione di un sequestro conservativo, della fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame davanti al Tribunale[25]. Posto che, come ricordato espressamente da tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la sussistenza di un tale diritto d'informazione della parte civile[26] - la cui violazione è sanzionata da una nullità intermedia per violazione del diritto al contraddittorio -, si pone il problema se l'interessato possa dedurre questo vizio con ricorso per cassazione. Sul punto la quinta Sezione ricorda che: «di tale legittimazione, non dubita minimamente la copiosa giurisprudenza [...] che, nel riaffermare il diritto [...] della parte civile, all'avviso della fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposto dall'imputato, ha non solo ritenuto ammissibile il ricorso della parte civile nel caso descritto, ma lo ha anche accolto, disponendo l'annullamento della ordinanza del riesame adottata. E ciò, senza neppure porsi il dubbio che un vizio della procedura incidentale [...] possa essere dedotto, con ricorso per cassazione»[27].

Dopo tali considerazioni, al fine di rafforzare le conclusioni a cui è giunta nel caso di specie, la Corte richiama proprio l'indirizzo estensivo che ritiene ammissibile in generale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia di sequestro conservativo. Infatti, nel rispondere alle eccezioni sollevate da una difesa, che sosteneva l'inammissibilità del ricorso in base proprio alle argomentazioni tipiche dell'indirizzo restrittivo, la Corte afferma: «anche a tenere presente [...], che il richiamo al potere di ricorso diretto di cui all'art. 325 c.p.p., non contenente limitazioni soggettive, in realtà si riferisce letteralmente [...] solo ai provvedimenti emessi nella forma di "decreto" [...] e non anche a quelli emessi nella forma della "ordinanza" [...], resta comunque centrale [...] l'osservazione che sarebbe del tutto privo di ragionevolezza un sistema di impugnazioni [...], ricostruito nel senso di riconoscere la estensione del contraddittorio nella fase del riesame promossa dall'imputato, alla parte civile che aveva richiesto il sequestro conservativo, ma con la esclusione, in caso di violazione di tale diritto [...], dalla conoscibilità ad opera del giudice della ulteriore impugnazione»[28]. E, subito dopo, il Collegio sostiene ancora che non si tratta di interpretare la legge in violazione del principio di tassatività soggettiva delle impugnazioni, «quanto piuttosto di non rinnegare che la integrazione del contraddittorio con il doveroso avviso alla parte civile interessata [...] è deducibile, in caso di violazione, se non altro ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 7»[29]. Infine, tale pronuncia richiama testualmente una sentenza della corrente restrittiva[30], sostenendo che «in tale prospettiva non appare preclusiva neppure la sentenza della VI Sez. [...], che ha escluso la legittimazione al ricorso per cassazione, in capo alla parte civile, in un caso nel quale la questione della violazione del contraddittorio non veniva in esame»[31].

In sostanza, per concludere sul punto, sembra potersi affermare che questa decisione individua una fattispecie particolare - quella della nullità intermedia per omesso avviso della parte civile dell'udienza di riesame di sequestro conservativo - in cui appare particolarmente lesivo del diritto del contraddittorio e di difesa negare una possibilità di tutela diretta per la parte civile.

Peraltro, a fronte del possibile vulnus ai diritti della parte civile, due argomenti rendono più semplice ammettere la legittimazione della parte civile in tale occasione. In primo luogo, non si vorrebbe qui impugnare la semplice riforma di un sequestro, ma la lesione diretta di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, che, altrimenti, non troverebbe tutela. Secondariamente, in questo caso si potrebbe più facilmente superare l'obiezione concernente la violazione del canone di tassatività della impugnazioni, perché ci si potrebbe giovare dell'appiglio testuale dell'art. 127, comma 7 c.p.p. - che prevede uno specifico caso di ricorso in cassazione - per superare l'ostacolo della lettera dell'art. 325, comma 1 c.p.p.

 

4. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, pare opportuno avanzare qualche ulteriore riflessione volta a chiarire alcuni punti critici dei due indirizzi giurisprudenziali, prescindendo dalla peculiare fattispecie esaminata nel paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda l'orientamento restrittivo, certamente più in linea con la lettera del 325 c.p.p. e con il canone di tassatività (soggettiva) delle impugnazioni, si può esprimere qualche perplessità nella parte in cui fa riferimento alla «possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo [...] di un sequestro conservativo»[32]. Infatti, se è pur vero che l'art. 318 c.p.p. individua «chiunque vi abbia interesse» come soggetto legittimato a proporre riesame nei confronti di un'ordinanza dispositiva di sequestro conservativo, difficilmente si potrebbe verificare tale condizione per la parte civile, essendo pacificamente impugnabili solo i provvedimenti applicativi di un sequestro e non quelli di diniego, come testimoniato dal chiaro tenore letterale dell'art. 318 c.p.p. Di conseguenza, appare più convincente sul punto la tesi già da tempo sostenuta in dottrina, secondo cui la parte civile è «priva di un'autonoma potestà impugnativa [...], esclusa, insieme al pubblico ministero, da coloro che possono proporre il riesame, tipico strumento difensivo»[33].

Inoltre, sempre con riferimento a tale indirizzo, bisogna ricordare che non è unanimemente accettata l'argomentazione - desunta dalla lettera dell'art. 325, comma 2 c.p.p., che fa riferimento al solo «decreto di sequestro» e non all'ordinanza ex art. 317 c.p.p. - secondo cui il ricorso per saltum non sarebbe ammesso per l'istituto del sequestro conservativo[34]. Infatti, tale scelta semantica, introdotta solo dall'art. 19, lett. b., del d lgs., 14 gennaio 1991, n. 12, può avere astrattamente due significati: o essere il frutto di una precisa volontà del legislatore (secondo l'argomento "a contrario", ubi lex voluit dixit), oppure essere la conseguenza di una mera svista. Date le innegabili sfasature che interessano tale articolo[35] - che al quarto comma utilizza l'espressione "ordinanza" a proposito dell'effetto sospensivo, così da mal conciliarsi in riferimento al sequestro preventivo disposto con decreto[36] - vi è chi prospetta un'interpretazione estensiva che ammetta la generale possibilità di proporre ricorso per saltum anche nei confronti del sequestro conservativo[37].

In ogni caso, non per questo sarebbe per forza da accogliersi la tesi estensiva: essa presta comunque il fianco alle due importanti critiche - il richiamo al canone di tassatività delle impugnazioni e il riferimento al principio del favor separationis - precisamente individuate dalla corrente restrittiva. A tali argomenti, si può ancora aggiungere che - come sostenuto in dottrina[38] - anche a voler ammettere, in contrasto con il principio di tassatività oggettiva, che l'espressione "decreto" di cui all'art. 325, comma 2, possa essere letta come generico "provvedimento"[39], si può al massimo ritenere che chiunque vi ha interesse è legittimato al ricorso immediato «contro la decisione concessiva del sequestro - vale a dire contro la stessa decisione suscettibile di riesame a norma dell'art. 318 c.p.p. -, non certo, come nel caso che qui interessa, contro quella che revoca la misura»[40]. Detto altrimenti, anche optando per la tesi estensiva che ritiene ammissibile il ricorso immediato in materia di sequestro conservativo, tale strumento d'impugnazione potrebbe esplicarsi solo negli stessi limiti del gravame di cui all'art. 318 c.p.p. e, quindi, nei confronti dell'«ordinanza [applicativa] di sequestro conservativo» e non avverso i diversi provvedimenti di diniego di tale misura. La conseguenza di queste considerazioni è palese: non potendosi ritenere legittimata la parte civile a proporre ricorso diretto avverso i provvedimenti che rigettino l'istanza di sequestro conservativo, mancherebbe il termine di paragone per trarre la conclusione logica dell'ammissibilità del ricorso ordinario della parte civile, che non sarebbe quindi legittimata ad impugnare.

Infine, l'ultima argomentazione posta a sostegno dell'esegesi estensiva con la quale bisogna confrontarsi concerne la lesione del diritto di difesa, che si verrebbe a creare ove non si ammettesse la legittimazione della parte civile a impugnare il riesame di sequestro conservativo[41]. Invero, il rilievo per cui il danneggiato potrebbe rivolgersi in sede civile per ottenere la tutela dei suoi interessi, senza che venga in tal modo leso il diritto di difesa, si espone alle critiche già prospettare da autorevole dottrina, la quale - con riferimento al diverso istituto del patteggiamento - ha affermato che «il diritto di difesa da attuare ex art. 24, comma 2 Cost., in ogni stato e grado del procedimento non può essere eluso sulla base del rilievo che l'impossibilità del suo esercizio in un procedimento in corso risulterà compensata dall'esercizio del diritto in parola in altra sede processuale»[42]. Sarà senz'altro questo uno degli aspetti più delicati su cui si dovranno pronunciare le Sezioni Unite, anche se la prospettiva di una tutela cautelare in sede civile ex art. 669 quater c.p.c., suggerita dall'indirizzo restrittivo e dalla Corte costituzionale[43], potrebbe portare a ritenere sufficientemente tutelata la parte civile. Né, del resto, a fronte di una chiara dizione letterale del 325, comma 1 c.p.p, un eventuale insanabile conflitto tra tale norma e il diritto di difesa (art. 24, comma 2 Cost.) sarebbe risolvibile in via puramente esegetica, essendo prospettabile solo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, che - seppur da un'altra visuale - ha già ritenuto essa manifestamente infondata.

 

5. In conclusione, alla luce del confuso quadro esistente nella giurisprudenza di legittimità, bene ha fatto la seconda Sezione a investire il massimo Collegio del compito di risolvere l'intricata questione.  Non resta ora che attendere la trattazione del ricorso, fissata dal Presidente della Corte di Cassazione per il 25 settembre 2014, con l'auspicio che la pronuncia del Collegio esteso dirima definitivamente il contrasto e sfrutti l'occasione per soffermarsi anche sulla peculiare fattispecie del mancato avviso alla parte civile dell'udienza di riesame.


[1] Per una rapida disamina della questione si vedano: G. Andreazza, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2012, p. 1215; E. Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, 2a ed., Milano, 2006, p. 687-688; E. Conforti-A. Montesano Cancellara, Il sequestro nel procedimento penale, Milano, 2014, p. 81; F. Fiorentin, Il sequestro conservativo, in Le misure cautelari reali, a cura di  G. Spangher-C. Santoriello, vol. II, Torino, 2009, p. 371-372; B. Lavarini,  Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, 2009, p. 103; G. Leo, Osservatorio Contrasti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1050 s.; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 230; G. Santalucia, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2012, p. 2368.

[2] Cfr. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, in Ced. Cass., n. 256231; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5923, ivi, n. 252076. L'ordinanza rimettente richiama anche Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9759, ivi, n. 243015 e Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2009, n. 8804, ivi, n. 243307, che in realtà si occupano del tema soltanto affine dell'inammissibilità del ricorso per saltum in materia di sequestro conservativo.

[3] Questa posizione era stata già da tempo accolta dalla dottrina dominante. Si vedano, ad esempio, A. Diddi, L'impugnazione per gli interessi civili, Padova, 2011, p. 56-57; B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230. Già nel 1989 A. Nencini, Misure cautelari reali, in Aa. VV., Incontri di studio sul nuovo c.p.p., vol. I, in Quad. C.S.M., 1989, n. 27, p. 258, sosteneva che il legislatore avesse escluso la possibilità di ricorso per cassazione a tutti i soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 325, comma 1, c.p.p., in ossequio ai principi generali in tema di tassatività delle impugnazioni.

[4] Sul punto v. G. Leo, Osservatorio, cit., p. 1051. In merito a tale principio generale si vedano, per tutti, con numerosi riferimenti bibliografici: F. Caprioli, Commento all'art. 568 c.p.p., in Aa. Vv., Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G.Conso-V.Grevi, Padova, 2005, p. 1953 s.; G. Santalucia, sub art. 568 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, vol. VIII, Milano, 2013, p. 3 s.; G. Spangher, voce Impugnazioni penali, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 220; C. Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, Aa. Vv., Le impugnazioni penali, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, Torino, 1998, p. 191 s.

[5] Identiche sul punto Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit. e Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[6] Cfr. Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[7] Così Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit. Condividono questo argomento le due pronunce Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9759, cit. e Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2009, n. 8804, cit., che proprio in questo punto vengono richiamate come precedente. In dottrina poneva già le medesime critiche all'indirizzo estensivo B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103.

[8] V. G. Leo, Osservatorio, cit., p. 1051.

[9] Così Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit. In dottrina si vedano R. Adorno, Il riesame delle misure cautelari reali, Milano, 2004, p. 45; A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, 2a ed., Milano, 2006, p. 768; A. Diddi, L'impugnazione, cit., p.56; A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1088 s.; B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 99; M. Montagna, Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile, in Giur. it., 1997, II, c. 123 s.; A. Nencini, Misure cautelari reali, cit., p. 257; D. Vigoni, Ricorso per cassazione, in Aa. Vv., Le misure cautelari, trattato diretto da G. Spangher, t. II, vol. II, Prove e misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 605.

[10] Così Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[11] Così Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit., che fa proprio l'insegnamento di Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424. Si veda anche Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 426, sulla quale cfr. R. Adorno, Il riesame, cit., p. 48 s.

[12] Si allude alla già richiamata Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424. L'interpretazione della Consulta era già stata condivisa da Cass., Sez. IV, 3 novembre 2010, Passioni, in Ced. Cass., n. 248450. Solleva diverse critiche nei confronti della soluzione accolta dal giudice delle leggi B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 102, che richiama anche l'interessante diversa decisione Corte cost., 27 giugno 1975, n. 198.

[13] Qualche anno prima aveva manifestato delle perplessità sulla legittimità costituzionale di tale disciplina A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino, cit., p. 1088 s. Sul punto si veda anche M. Montagna, Sequestro conservativo e controlli, cit., c. 123 s. Questi Autori ricordano che, nel sistema processualcivilistico, l'art. 669 terdecies c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost, 20 giugno 1994, n. 253), per violazione degli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

[14] Così Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424, richiamata testualmente sul punto da Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[15] Così Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424, richiamata testualmente sul punto dall'indirizzo restrittivo.

[16] Cfr. Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, in Ced. Cass., n. 255473; Cass., Sez. V, 17 aprile 2012, n. 37655, ivi, n. 254609; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, ivi, n. 228071; Cass., Sez. IV, 21 giugno 1996, Tirelli, ivi, n. 202021. Oltre a queste decisioni richiamate dall'ordinanza di rimettente, si possono ancora ricordare le recenti Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, ivi, n. 256320; Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 4622, ivi, n. 254645; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40404, ivi, n. 254552.

[17] Ci si riferisce alle più recenti pronunce citate alla nota precedente. Si badi che la maggior parte di esse «menzionano la decisione contraria, senza entrare però nel merito dei relativi argomenti, e si limitano a definire "più persuasiva" la soluzione dell'ammissibilità», così G. Leo, Osservazioni, cit., p. 1051.

[18] Così G. Leo, Osservazioni, cit., p. 1051.

[19] Così innanzitutto Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, cit.; Cass., Sez. IV, 21 giugno 1996, Tirelli, cit. Le decisioni più recenti, mantenendo invariato il significato della argomentazione, ne cambiano leggermente la formulazione letterale, affermando che la norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., sebbene non indichi espressamente la parte civile tra gli aventi titolo all'impugnazione, vada «collocata all'interno del sistema delle cautele reali e posta in relazione con gli artt. 325, comma 2 e 318 c.p.p., i quali, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione a chiunque abbia interesse, ricomprende tra tali soggetti anche la parte civile, che, conseguentemente, deve ritenersi possa proporre impugnazione anche a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.» (cfr. per tutte Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, cit.).

[20] Così, testualmente, G. Leo, Osservazioni, cit., p. 1050.

[21] Sul punto si vedano le osservazioni critiche di B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103.

[22] Tale argomento è sostenuto a partire da Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, cit.

[23] Così, ad esempio, Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, cit.

[24] Si allude alla già citata Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.  

[25] Sull'argomento si vedano, per tutti: A. Bassi-T. Epidendio, Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame, 3a ed., Milano, 2008, p. 737; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230-231.

[26] L'affermazione è costante in giurisprudenza, tra le tante decisioni si vedano: Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, cit.; Cass., Sez. VI, 17 marzo 2008, n. 25610, in Ced. Cass., n. 240366; Cass., Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 40831, ivi, n. 237964; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2003, n. 2047, ivi, n. 227474. Si arriva a tale conclusione sostenendo che la parte civile debba essere avvisata, come persona "interessata", «ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 6, prima parte e art. 127 c.p.p., comma 1», così Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit. Quindi, a nulla rileva che l'art. 324, comma 6, c.p.p. indichi come destinatari dell'avviso solo il p.m., il difensore e chi ha proposto il riesame, in quanto si ritiene tale indicazione non esaustiva, perché basata sul presupposto che il riesame si collochi nelle indagini preliminari, in cui non vi è la possibilità di costituirsi parte civile. Sul punto cfr. M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230-231, che condivide tale soluzione.

[27] Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.

[28] V. Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.

[29] Cfr. Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit

[30] Il riferimento è a Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[31] Cfr. Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.

[32] V. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[33] Cfr. M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230. Non si dimentichi che la stessa Autrice nel passo immediatamente successivo afferma che la parte civile sarebbe anche «impossibilitata a ricorrere in cassazione, al contrario di quel che accade per l'organo dell'accusa». Il danneggiato, si afferma ancora, avrebbe come unica strada percorribile quella di una sollecitazione rivolta al pubblico ministero perché impugni il provvedimento agli effetti penali, secondo la previsione dell'art. 572 c.p.p. Nega la legittimazione della parte civile a proporre riesame anche G. Spangher, Le impugnazioni, in Aa. Vv., La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi-A. Cisterna, t. I, Torino, 2011, p. 565.

[34] Escludono che il ricorso immediato sia consentito nei confronti del sequestro conservativo M. Castellano-M. Montagna, voce Misure cautelari reali, in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 105; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 229; Ead., Sequestro conservativo e controlli, cit., c. 123; M. Scaparone, Procedura penale, vol. II, 3a ed., Torino, 2013, p. 357.

[35] Sulle quali si vedano, per tutti, F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., Torino, 2012, p. 564; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230.

[36] Sul punto, per tutti, D. Vigoni, Ricorso per cassazione, cit., p. 604; E. Zappalà-V. Patanè, Le misure cautelari, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2013, p. 388.

[37] Sostiene tale tesi D. Vigoni, Ricorso per cassazione, cit., p. 604.

[38] Ha tale opinione B. Lavarini, L'azione civile, cit., p. 102.

[39] Cfr. B. Lavarini, L'azione civile, cit., p. 102.

[40] Cfr. B. Lavarini, L'azione civile, cit., p. 102.

[41] Sono sempre attuali le riflessioni di A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino, cit., p. 1090, il quale afferma che «siamo al dilemma ed al tormento di sempre: si mantiene la parte civile, ma non le si garantiscono tutti i poteri che sono espressioni naturai del diritto di azione e del diritto di difesa; tanto varrebbe estromettere tale parte dal processo penale e recuperare in speditezza e celerità sia sul versante penalistico che nell'ambito del giudice naturale delle controversie private».

[42] Così G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 8a ed., Torino, 2013, p. 493.

[43] Si allude nuovamente a Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424. Ritiene comunque irragionevolmente leso il diritto di difesa della parte civile B. Lavarini, L'azione civile, cit., p. 102.