ISSN 2039-1676


24 maggio 2017 |

Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull’efficacia della condanna generica

Nota a Cass., Sez. III, sent. 30 novembre 2016 (dep. 27 marzo 2017), n. 14812, Pres. Fiale, Rel. Aceto

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto riguardante la legittimazione ad impugnare della parte civile che abbia ottenuto in sede penale una condanna generica al risarcimento dei danni. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità si concentrano sulle caratteristiche della condanna generica e sulla sua efficacia nella sede civile, che viene ricostruita facendo rinvio alla disciplina dettata dall’art. 651 c.p.p.

Nel tentativo di far luce sul principio di diritto affermato, il presente contributo analizza gli snodi motivazionali della sentenza ritenuti di maggiore interesse, per poi sollevare alcuni rilievi critici.

 

SOMMARIO: 1. I principi di diritto. – 2. Gli snodi motivazionali della sentenza. – 3. La condanna generica come mera ‘declaratoria juris’. – 4. Condanna generica ex art. 278 c.p.c. e condanna generica ex art. 539 c.p.p.: omonime e gemelle? – 5. Quando il ‘danno’ rientra nel ‘fatto’. – 6. Efficacia della condanna generica e art. 651 c.p.p. – 6.1. In breve: l’efficacia ‘esterna’ delle sentenze penali di condanna. – 6.2. L’efficacia della condanna generica nell’alveo dell’art. 651 c.p.p.: rilievi critici. – 6.2.1. Condanna generica e ‘principi del giudicato’. – 7. Come interpretare il principio di diritto? – 8. Conclusione.