ISSN 2039-1676


30 novembre 2012

Sulla regola di giudizio nel procedimento di appello promosso dalla parte civile contro la sentenza assolutoria

C. App. Bologna, ud. 16.10.12, Pres. di Bari, Est. Messini d'Agostini, Imp. Muratori

Appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione - Accertamento incidentale sulla responsabilità ai soli fini civili (art. 576 c.p.p.) - Principio del riconoscimento di responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio" - Applicabilità


A fronte di una sentenza di assoluzione, impugnata dalla sola parte civile, il giudice d'appello, qualora il reato non fosse già prescritto al momento della decisione di primo grado, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (v. Cass. SS.UU. 11/7/2006, Negri ed altro, RV 233918). Per pervenire a tale statuizione incidentale (ed alla conseguente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni), il giudice dell'impugnazione deve accertare la responsabilità dell'imputato applicando la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

Riferimenti normativi:

c.p.p. art. 533


c.p.p. art. 538


c.p.p. art. 576

 

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