ISSN 2039-1676


17 dicembre 2014 |

Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo

Cass., S.U., ud. 25.09.2014 (dep. 20.11.2014), n. 47999, Pres. De Roberto, Rel. De Roberto, ric. Alizzi e altri.

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Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sull nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di J. Della Torre.

 

1. Le Sezioni Unite, con la sentenza qui pubblicata, hanno risposto in senso negativo al quesito[1] se la parte civile sia «legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato, in tutto o in parte, il sequestro conservativo» disposto nel suo interesse[2].

La soluzione così accolta - suggerita da tempo in dottrina[3], ma emersa solo recentemente in giurisprudenza[4]- contraddice l'orientamento maggioritario della Cassazione[5], che ammetteva la legittimazione della parte civile a ricorrere avverso la revoca di un sequestro conservativo.

Si tratta di una pronuncia alquanto articolata, che svolge diverse importanti precisazioni in merito all'intero sistema delle impugnazioni proponibili nei confronti delle misure cautelari reali.

Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame da un imputato, annullava per insussistenza del periculum in mora un'ordinanza di sequestro conservativo disposta in favore di alcune parti civili, mentre, per il resto, confermava un decreto di sequestro preventivo. Contro tale provvedimento le parti civili ricorrevano in cassazione, puntualizzando che, secondo la giurisprudenza, esse andavano ritenute legittimate a proporre ricorso ordinario avverso l'ordinanza di revoca del sequestro conservativo.

2. Investita del ricorso, la Seconda Sezione precisava la necessità di rimetterlo alle Sezioni Unite, data la presenza di due opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Una prima corrente restrittiva, formata da due recenti pronunce della Sesta Sezione[6], negava la legittimazione della parte civile a proporre ricorso ordinario in cassazione, in base a un'interpretazione letterale - in linea con il canone della tassatività soggettiva delle impugnazioni - dell'art. 325, comma 1, c.p.p., che non richiama la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere avverso «le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324».

Tale indirizzo, inoltre, non considerava la parte civile neppure legittimata a presentare ricorso diretto ex art. 325, comma 2 in materia di sequestro conservativo, in quanto tale norma «attribuisce alla parte civile il diritto a proporre ricorso per saltum soltanto contro i "decreti" applicativi di sequestro, cioè contro una tipologia di provvedimenti prevista [...] per il sequestro preventivo [...], ma non per [quello] conservativo che è emesso con "ordinanza[7].

Peraltro, tali decisioni sottolineavano anche la piena legittimità costituzionale dell'attuale sistema normativo, in quanto esso, per un verso, non priverebbe la parte civile della possibilità di esercitare l'azione civile a tutela primaria delle proprie pretese e, per un altro, permetterebbe al danneggiato, che abbia revocato la costituzione di parte civile, di agire cautelarmente, mediante il sequestro conservativo civile[8].

Proprio a sostegno di tali considerazioni l'esegesi minoritaria richiamava anche un'ordinanza della Corte costituzionale[9], che aveva dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità - sollevata con riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. - del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325, nella parte in cui non prevedono alcun mezzo d'impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. Invero, proprio in tale occasione la Consulta aveva affermato che la scelta di non predisporre alcun mezzo d'impugnazione avverso il rigetto di un sequestro conservativo «si inserisce nel quadro del nuovo sistema dei rapporti tra azione civile e azione penale complessivamente ispirato al favor separationis [...], quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici»[10].

Al contrario, un secondo orientamento - più risalente, ma riconfermato anche recentemente[11] - riconosceva alla parte civile la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze del giudice del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un'ordinanza di sequestro conservativo.

Tale indirizzo si basava su un'interpretazione sistematica dell'intero contesto delle impugnazioni in materia di cautele reali e, in particolare, affermava che, sebbene l'art. 325, comma 1, c.p.p. non preveda la parte civile tra i soggetti legittimati ad impugnare, tuttavia «dal combinato disposto degli articoli 325, comma 2 c.p.p. e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre [...] riesame a chiunque vi abbia interesse, si desume [...] che nel caso di sequestro conservativo, anche la parte civile può proporre ricorso immediato»[12]. Da tali considerazioni si deduceva che sarebbe insensato ammettere che la parte civile sia legittimata a proporre riesame e ricorso diretto, escludendo la possibilità «di sindacare, per le vie ordinarie, la legittimità del provvedimento assunto dal tribunale del riesame»[13]. Con la conseguenza che, per non incorrere in una grave lesione del diritto di difesa della parte civile, si riteneva ammissibile l'impugnazione proposta dalla stessa anche a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.[14].

3. Le Sezioni unite affrontano la questione, analizzando, in via preliminare, da un punto di vista letterale l'intero sistema delle impugnazioni esperibili in materia di misure cautelari reali.

In primo luogo, la Corte esamina l'art. 318 c.p.p., il quale prevede che «contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame».

Da tale disposizione, affermano i giudici, è nato l'univoco indirizzo esegetico[15], «secondo cui anche la parte civile è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo qualora vi abbia interesse». Però, tale interpretazione viene ritenuta dal massimo Collegio confliggente con la chiara formulazione letterale dell'art. 318 c.p.p.

Infatti, spiega la Corte, «è presumibile che, quando detto indirizzo riconosce la legittimazione della parte civile ad azionare il riesame ex art. 318 c.p.p., esso si riferisca ai soli casi in cui la richiesta di sequestro conservativo sia stata assentita solo parzialmente dal provvedimento di base», e ciò in ottemperanza al generale principio dell'interesse ad impugnare.

Ma, continuano i giudici, va comunque escluso che la parte civile sia legittimata a proporre riesame per una chiara ragione di ordine letterale: posto che il riesame ex art. 318 c.p.p. è esperibile solo contro un'ordinanza che disponga un sequestro conservativo e non contro il diniego della stessa[16], non può nemmeno ritenersi ammissibile un gravame volto ad impugnare il rigetto parziale di tale misura, che «resta pur sempre un provvedimento di diniego».

Le implicazioni di tali considerazioni sono assai rilevanti: esclusa la legittimazione della parte civile a proporre riesame, cade il riferimento esegetico principale utilizzato dall'indirizzo maggioritario per estendere alla parte civile anche la possibilità di presentare ricorso diretto e ordinario in cassazione.

Peraltro, rilevano i giudici, tale conclusione è frutto della precisa scelta del legislatore di escludere ogni potere impugnatorio della parte civile avverso il diniego di un sequestro conservativo[17].

Subito dopo, le Sezioni Unite analizzano le ulteriori impugnazioni esperibili nei confronti delle misure cautelari reali, soffermandosi in particolare sull'art. 325 c.p.p., giungendo già in prima battuta alle medesime conclusioni sostenute dalla tesi restrittiva. Infatti, i giudici rilevano che tale norma, per un verso, «prevedendo il ricorso diretto in cassazione esclusivamente contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, non può coinvolgere anche il sequestro conservativo», che è adottato con ordinanza e, per un altro, non indicando nel comma primo la parte civile tra i legittimati ad impugnare, sembra negare la possibilità per la medesima di avvalersi anche del ricorso ordinario.

Né, rileva il massimo Collegio, potrebbe ritenersi che il sistema attuale si ponga in conflitto con la Costituzione, in quanto esso è stato ritenuto in più occasioni pienamente legittimo dal Giudice delle leggi. Invero, ricordano i giudici, la Consulta[18] ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 322 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà per il pubblico ministero di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di sequestro conservativo. In tale occasione, peraltro, la Corte costituzionale ha anche specificato le ragioni di tale differenza normativa: «mentre il sequestro conservativo è finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici, volti alla prevenzione dei reati»[19]. Questa pronuncia, spiegano ancora i giudici, è complementare rispetto alla già citata ordinanza della Consulta n. 424 del 1998[20], che ha a sua volta ritenuto conforme a Costituzione il vigente sistema normativo.

4. Delineato il quadro complessivo della questione, la Corte affronta il contrasto esegetico specificato dai rimettenti.

In primo luogo i giudici si occupano della corrente estensiva, ritenendo che essa incorra in molteplici errori concettuali.

Innanzitutto, tale esegesi cadrebbe nell'equivoco di ritenere che la parte civile sia legittimata a proporre riesame: «una proposizione smentita dalla tipologia di gravame al quale [...] non può certo ritenersi legittimato il soggetto che ha avanzato l'istanza»[21].

Inoltre, sarebbe anche errato sostenere che il ricorso diretto sia esperibile da "chiunque vi abbia interesse": «un argomento smentito dal precetto dell'ultimo periodo dell'art. 325, comma 2, dal quale si desume che i soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione non possano identificarsi con "chiunque vi abbia interesse", ma si identificano [...] in quelli indicati nel comma 1 dell'art. 325»[22].

Infine, precisa la Corte, il punto maggiormente critico di tali pronunce consisterebbe nella conclusione - «palesemente priva di ogni corretto riferimento normativo» - secondo cui dalla lettura congiunta degli art. 325, comma 2 e 318 c.p.p., si ricaverebbe la legittimazione a proporre richiesta di riesame o ricorso diretto in cassazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

5. Dopo aver terminato la critica all'indirizzo maggioritario, le Sezioni Unite esplicitano le ragioni per cui va preferita la tesi restrittiva.

Innanzitutto, il massimo Collegio sottolinea l'importanza determinante del rilievo - operato dall'esegesi minoritaria - per cui la parte civile non potrebbe ricorrere in cassazione in quanto essa non viene ricompresa all'art. 325, comma 1, tra i soggetti legittimati ad impugnare. Difatti, spiegano i giudici, «sarebbe sufficiente [...] il richiamo al principio generale della tassatività [...] soggettiva delle impugnazione», per escludere che la parte civile sia legittimata ad impugnare.

Ciò premesso, la Corte rileva che la corrente restrittiva si adatta meglio all'intero assetto normativo. Trova così una spiegazione «il perché l'art. 325, comma 2, faccia riferimento al "decreto", mentre i provvedimenti concernenti il sequestro conservativo sono pronunciati solo con ordinanza, così escludendo che il ricorso per saltum, sia consentito alla parte civile». Oltretutto, precisano ancora le Sezioni Unite, la tesi secondo cui il ricorso diretto non sarebbe ammissibile per il sequestro conservativo trova anche conferma in un altro gruppo di decisioni[23] , che da tempo escludevano la parte civile dal ricorso per saltum.

Infine, nella parte conclusiva i giudici si soffermano sul ruolo cardine assunto dal principio del favor separationis nell'attuale sistema, senza che «nessun correlativo principio costituzionale [ne] risult[i] vulnerato». Neppure il diritto di difesa della parte civile risulterebbe compresso: proprio perché alla medesima «è consentito, revocando la sua costituzione, di rimettere in gioco ogni sua pretesa davanti al giudice civile».

Del resto, l'importanza del canone del favor separationis emergeva già dall'ordinanza n. 494 del 1998 della Consulta, che proprio in base a tale principio, aveva ritenuto, pienamente legittimo il sistema come oggi configurato. Non è tutto, il Giudice delle leggi aveva anche indicato i mezzi processuali di cui il danneggiato si può avvalere per vedere tutelata, in sede civile, la sua pretesa: una prospettiva che le Sezioni Unite ritengono «estensibile [...] agli strumenti di gravame oggetto del contrasto giurisprudenziale».

6. Alla luce della lettura della decisione, può essere avanzata qualche riflessione conclusiva.

Anzitutto, non può che rilevarsi l'importanza sistematica di questa pronuncia. Essa, infatti, pur trovandosi ad operare su un terreno molto delicato - dovendo scegliere se prediligere un'esegesi rispettosa del dettato normativo, ma problematica dal punto di vista della "giustizia sostanziale", oppure un'interpretazione libera della disciplina normativa, ma finalizzata a tutelare il diritto di difesa della parte civile - ha optato per la scelta sicuramente più coerente con la lettera del codice.

Viene così superata una corrente giurisprudenziale che, invece, aveva tentato di intraprendere l'opposta strada della "giustizia sostanziale", in spregio, non solo della tassatività delle impugnazioni, ma, soprattutto, della volontà del legislatore, che consapevolmente non ha ritenuto di introdurre anche per il sequestro conservativo una norma analoga a quella dettata dall'art. 322 bis per il sequestro preventivo, né ha inserito la parte civile tra i soggetti legittimati a impugnare ex art. 325, comma 1, c.p.p.

Peraltro, le forzature esegetiche a cui addiveniva l'indirizzo estensivo erano realmente ardite: veniva stravolto il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti del sequestro conservativo, in nome del diritto di difesa della parte civile.

Infatti, come già osservato, tali decisioni non tenevano conto: né della lettera dell'art. 318 c.p.p., che chiaramente prevede il riesame solo «contro l'ordinanza di sequestro conservativo» e non contro i provvedimenti di rigetto dello stesso; né di quella dell'art. 325, comma 1, c.p.p. che non richiama la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare ricorso ordinario; né, infine, della modifica operata dall'art. 19 lett. b) del d. lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 all'art. 325, comma 2, con cui si è sostituito il generico riferimento al "provvedimento" di sequestro, con il termine "decreto"[24], escludendo così il ricorso diretto per il sequestro conservativo. Non è tutto, veniva così sminuita anche la precisa scelta legislativa di inserire solo per il sequestro preventivo la possibilità di proporre appello.

Pare ancora opportuno svolgere alcune brevi riflessioni in merito ai paventati dubbi di costituzionalità che affliggerebbero l'attuale sistema di impugnazioni esperibili in materia di sequestro conservativo, alla luce della lamentata lesione del diritto di difesa della parte civile.

A ben vedere, le considerazioni svolte dalla pronuncia in commento e parallelamente dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 424 del 1998 paiono difficilmente superabili: il diritto di difesa della parte civile non sarebbe compresso in modo eccessivo dall'attuale sistema, in ragione del canone del favor separationis, del principio dell'accessorietà dell'azione civile e, soprattutto, della possibilità per la stessa di rivolgersi in sede civile per ottenere (anche in via cautelare) la tutela delle proprie pretese.

Però, tali argomentazioni sono criticate da una parte della dottrina[25], secondo cui: il «suggerito meccanismo di revoca della costituzione di parte civile, funzionale all'esercizio dell'actio risarcitoria davanti al giudice civile [...] appare troppo complesso e come tale lesivo dell'economia processuale»[26]. Senza contare il sacrificio subito dagli interessi del danneggiato, costretto a scegliere tra continuare un giudizio penale - potenzialmente favorevole dal punto di vista sostanziale, ma eventualmente incapiente a causa del mancato sequestro -, oppure trasferire la propria domanda in sede civile, con un notevole aggravio di costi[27].

Né va dimenticato che «il diritto di difesa da attuare ex art. 24, comma 2 Cost. in ogni stato e grado del procedimento non può essere eluso sulla base del rilievo che l'impossibilità del suo esercizio in un procedimento in corso risulterà compensata dall'esercizio del diritto in parola in altra sede processuale»[28].

Peraltro, ove si ritenesse eccessiva la lesione del diritto di difesa della parte civile, non potendosi rimediare a tale situazione rivolgendosi al Giudice delle leggi, che ha già ritenuto la disciplina conforme a Costituzione, si potrebbe solo auspicare un intervento legislativo volto a modificare l'attuale disciplina normativa delle impugnazioni in materia di sequestro conservativo.

Detto ciò, paiono particolarmente appropriate a descrivere l'attuale disciplina, per come ricostruita dalle Sezioni Unite, le considerazioni avanzate in dottrina già negli anni Novanta: «siamo al dilemma ed al tormento di sempre: si mantiene la parte civile, ma non le si garantiscono tutti i poteri che sono espressioni naturali del diritto di azione e del diritto di difesa; tanto varrebbe estromettere tale parte dal processo penale e recuperare in speditezza e celerità sia sul versante penalistico che nell'ambito del giudice naturale delle controversie private»[29].

 

 


[1] Per un esame dell'ordinanza che ha rimesso la questione al massimo Collegio si permetta di rinviare a J. Della Torre, Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo, in questa Rivista, 3 luglio 2014.

[2] In argomento v. G. Andreazza, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2012, p. 1215; E. Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006, pp. 687-688; E. Conforti-A. Montesano Cancellara, Il sequestro nel procedimento penale, Milano, 2014, p. 81; F. Fiorentin, Il sequestro conservativo, in Le misure cautelari reali, a cura di F. Fiorentin-C. Santoriello, vol. II, Torino, 2009, pp. 371-372; G. Leo, Osservatorio Contrasti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 1050 ss.; B. Lavarini,  Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino, 2009, p. 103; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 230.

[3] Si vedano sul punto A. Diddi, L'impugnazione per gli interessi civili, Torino, 2011, pp. 56-57; B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 230; A. Nencini, Misure cautelari reali, in, Aa. Vv., Incontri di studio sul nuovo c.p.p., vol. I, in Quad. C.S.M., 1989, n. 27, p. 258.

[4] Cfr. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, in Ced. Cass., n. 256231; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5923, ivi, n. 252076.

[5] V. ex multis Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, in Ced. Cass., n. 255473; Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 4622, ivi, n. 254645; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40404, ivi, n. 254552; Cass., Sez. V, 17 aprile 2012, n. 37655, ivi, n. 254609; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, ivi, n. 228071.

[6] Cfr. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5923, cit.

[7] Così Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit. La dottrina già da tempo accoglieva tale posizione: M. Castellano - M. Montagna, voce Misure cautelari reali, in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, p. 105; B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103; M. Montagna, voce Sequestro conservativo penale, cit., p. 229; Ead., Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile, in Giur. it., 1997, II, c. 123; E. Zappalà, Le misure cautelari, in D. Siracusano - A. Galati - G. Tranchina - E. Zappalà, Diritto processuale penale, vol. I, Milano, 2011, p. 505.

[8] Così Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit..  Si ricordi che il sequestro conservativo civile è esperibile anche durante la sospensione del giudizio di merito.

[9] Il riferimento è a Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424. Qualche anno prima aveva manifestato delle perplessità sulla legittimità costituzionale di tale disciplina A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 1088 ss, il quale ricorda che, nel sistema processualcivilistico, l'art. 669 terdecies c.p.c. è stato dichiarato illegittimo (Corte cost, 20 giugno 1994, n. 253), per violazione degli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

[10] Così Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424, richiamata testualmente sul punto da Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820, cit.; Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, cit.

[11] Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, cit.; Cass., Sez. V, 5 aprile 2013, n. 28082, cit.; Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 4622, cit.; Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 4622, cit.; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40404, cit.; Cass., Sez. V, 17 aprile 2012, n. 37655, cit.

[12] Così innanzitutto Cass., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, cit.

[13] Così, testualmente, G. Leo, Osservazioni, cit., p. 1050.

[14] Cfr. sul punto B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 103.

[15] Si ricordi che anche l'indirizzo restrittivo riteneva che la parte civile potesse presentare riesame ex art. 318.

[16] Sul punto si vedano A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, 2a ed., Milano, 2006, p. 768; A. Diddi, L'impugnazione, cit., p. 56; A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino, cit., pp. 1088 ss.; B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 99; M. Montagna, Sequestro conservativo e controlli, cit., c. 123 s.; A. Nencini, Misure cautelari reali, cit., p. 257; D. Vigoni, Ricorso per cassazione, in Aa. Vv., Le misure cautelari, trattato diretto da G. Spangher, t. II, vol. II, Prove e misure cautelari, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 605.

[17] Si ricordi, invece, che in materia di sequestro conservativo il legislatore ha anche previsto all'art. 322 bis l'istituto dell'appello, inserito con l'art. 17 del d. lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[18] V. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 426. 

[19] V. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 426. 

[20] V. Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424.

[21] Si ricordi che nella pronuncia la Corte ribadisce in base a diversi ordini di ragioni che la parte civile non è legittimata a proporre riesame ex art. 318 c.p.p. Ad esempio, la Corte rileva la singolarità sistematica della tesi secondo cui il soggetto che ha richiesto un provvedimento e lo abbia ottenuto anche in parte possa disporre di un mezzo devolutivo come il riesame. Oppure, la particolarità del fatto che possa ritenersi applicabile al sequestro conservativo l'art. 309, comma 10 c.p.p. «una norma che non può riferirsi se non al soggetto controinteressato rispetto a chi ha azionato la richiesta».

[22] Si ricordi l'opinione di F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., Milano, 2012, p. 564, il quale afferma: «è ancora meno pensabile che all'impugnante ex art. 3181 venga poi negato il ricorso contro la decisione. Manifestamente, i codificatori non hanno soppesato le due formule (quella concernente il sequestro conservativo viene, ad litteram, dal vecchio art. 6181): ma la dissonanza va risolta e l'unica via d'uscita è una lettura restrittiva del sintagma "chiunque vi abbia interesse"; avalla questa conclusione l'art. 3252, contemplante un ricorso immediato, proprio il quale diventa inammissibile la richiesta intesa al riesame (ergo, i legittimati sono gli stessi)».

[23] Cfr. Cass., Sez. VI, 10 aprile 2013, n. 39010, in Ced. Cass., n. 256597; Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 8804, ivi, n. 243707; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9759, ivi, n. 243015.

[24] Si veda sul punto D. Vigoni, Ricorso per cassazione, cit., p. 603.

[25] Il riferimento è, in particolare, alle critiche di B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 102.

[26] Cfr. B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 102.

[27] Cfr. B. Lavarini, Azione civile, cit., p. 102.

[28] Cfr. G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 8a ed., Torino, 2013, p. 493.

[29] Così A. Giarda, Stavolta l'erba del vicino, cit., p. 10