ISSN 2039-1676


30 aprile 2018 |

Le Sezioni unite tornano sulla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo

Cass., Sez. Un., sent. 28 settembre 2017 (dep. 5 aprile 2018), n. 15290, Pres. Conti, Rel. De Crescienzo, ric. Fall. Domal di De Lorenzis & C. s.a.s.

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

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1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno stabilito che «il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare le nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.»[1].

Per meglio comprendere la portata della pronuncia in commento, proviamo a fare un passo indietro.

La questione sorgeva nell’ambito di un procedimento per reati di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di Lecce, su richiesta presentata dalla costituita parte civile a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, aveva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili di proprietà delle persone imputate. Contro il provvedimento veniva presentata, dai difensori di queste ultime, istanza di riesame ex art. 324 c.p.p., a seguito del quale il Tribunale annullava la misura, contestualmente disponendo la restituzione dei beni. Contro tale ordinanza proponeva quindi ricorso per cassazione la parte civile, deducendo due motivi: a) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c) e 324 c.p.p.; b) erronea valutazione del presupposto del periculum in mora operata dal Tribunale del riesame (da ritenersi sussistente – secondo la ricorrente – in ragione della grave entità del danno).

Per quanto attiene, in particolare, al primo dei motivi dedotti, la ricorrente sostiene che dal combinato di tali norme derivi il diritto per la parte civile di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza camerale di trattazione della richiesta di riesame, cui conseguirebbe – ovviamente – il diritto per la stessa di parteciparvi[2]. La mancanza dell’avviso – la cui notificazione alla parte civile non è stata infatti disposta nel caso di specie – comporterebbe pertanto la nullità dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha annullato la misura, per violazione del diritto al contradditorio.

Investiti della questione, i giudici della V Sezione della Corte di cassazione hanno ritenuto che la stessa andasse inevitabilmente rimessa (di nuovo[3]) alle Sezioni Unite. Appare indispensabile, secondo il collegio remittente, la ricerca di un equilibrio tra gli interessi in gioco, capace di evitare il disagio di dover trasferire in sede civile un’azione già intrapresa avanti al giudice penale (cui conseguirebbe il proliferare di vicende concernenti – sotto punti di vista diversi – lo stesso oggetto) e di mantenere il contributo della parte civile all’interno di un procedimento – come quello del riesame sull’ordinanza di sequestro conservativo – che nasce da un provvedimento emesso proprio a garanzia dei suoi crediti. Punto di equilibrio che, evidentemente, non sembra esser stato raggiunto dalla pronuncia con cui le stesse Sezioni Unite, nel 2014, avevano affrontato la medesima questione[4].

Nell’ordinanza di rimessione – che propone una lettura sistematica forse un po’ troppo distante dal dato letterale e dal principio di tassatività delle impugnazioni – si sostiene che, stante il diritto di richiedere che il sequestro venga disposto nel proprio interesse, riconosciuto esplicitamente alla parte civile ex art. 316 comma 2 c.p.p., alla stessa andrebbero di conseguenza riconosciuti a) il diritto di proporre richiesta di riesame ex art. 318 c.p.p. contro una decisione contraria ai suoi interessi; b) il diritto di partecipare all’udienza camerale e, infine, c) la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p. contro una decisione sfavorevole[5].

La questione rimessa alle Sezioni Unite attiene, dunque, alla «legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato il provvedimento di sequestro conservativo disposto, a suo tempo, a favore della stessa»[6].

 

2. Il precedente era, tutto sommato, recente. Investito di analoga questione nel 2014, il Supremo Consesso aveva – con una sentenza articolata e complessa, che affrontava in realtà tutte le tematiche sopra menzionate – risolto in senso negativo la controversia[7].

Alla parte civile era infatti stata negata la potestà di ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in sede di riesame, il giudice aveva annullato il provvedimento di sequestro conservativo disposto in suo favore. In motivazione, inoltre, si dava conto, da un lato, di come alla parte privata in questione non andasse riconosciuto nemmeno il diritto a proporre istanza di riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p. contro il provvedimento che avesse disposto la misura e, dall’altro, di come – in linea teorica e stando alla lettera dell’art. 324 comma 6 c.p.p. – la stessa non avrebbe dovuto ritenersi «neppure legittimata ad essere avvisata di tale procedimento»[8].

Il condizionale, su quest’ultimo punto, appare d’obbligo, perché i giudici delle Sezioni Unite Alizzi – non senza palesare qualche reticenza – giungevano comunque alla conclusione che il diritto di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza andasse riconosciuto anche alla parte civile, in ragione sia di un orientamento giurisprudenziale più che consolidato sul punto, sia del fatto che negarlo avrebbe comportato verosimilmente il rischio di una censura da parte della Corte costituzionale[9].

 

3. Tornando alla pronuncia in commento, una prima lettura potrebbe indurre a ritenere che trovi conferma quanto già affermato dalle Sezioni Unite del 2014. Anzi, è la stessa motivazione a specificare che «il Collegio ritiene che vadano confermate le conclusioni cui pervennero le Sezioni Unite Alizzi»[10]. Tuttavia, numerosi appaiono i profili di novità da analizzare.

Volendo procedere ricalcando le battute del ragionamento del Supremo Collegio, al fine di rispondere al quesito devoluto dalla V Sezione occorre risolvere due distinti – ma parzialmente connessi – problemi, attinenti, rispettivamente, al primo e al secondo motivo di ricorso.

Anzitutto, risulta necessario accertare la sussistenza del diritto, in capo alla parte civile, di vedersi notificare – pena una violazione del diritto al contraddittorio – l’avviso dell’udienza fissata per la trattazione del riesame.

In secondo luogo, si deve stabilire se la parte civile debba ritenersi, o no, legittimata a proporre «ricorso per cassazione, nel merito, ex art. 325 c.p.p.»[11] avverso l’ordinanza di annullamento o di revoca del sequestro conservativo.

 

3.1. Con riferimento alla prima questione, relativa alle regole processuali da osservare nel procedimento di riesame del sequestro preventivo, il tema attiene all’interpretazione del sesto comma dell’art. 324 c.p.p., il quale da un lato impone che il procedimento si svolga con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., mentre dall’altro specifica che l’avviso della data fissata per l’udienza deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato soltanto al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Non alla parte civile. Il dato testuale pare chiaro: stando alla littera legis, la parte civile non avrebbe diritto alla notifica dell’avviso. Tuttavia – e qui riaffiora quanto già sottolineato dalle Sezioni Unite del 2014 – la soluzione appena prospettata comporterebbe l’esclusione dal contraddittorio camerale della parte su richiesta e a garanzia della quale il sequestro era stato disposto: circostanza che renderebbe più che concreto il rischio di una censura da parte della Corte costituzionale.

Se la conclusione cui oggi si perviene conferma quanto deciso nel 2014, quel che differenzia le due pronunce, quasi che le pagine parlassero, è il tono.

Nella pronuncia che ci occupa – diversamente dalla sentenza Alizzi – il diritto per la parte civile di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza fissata dal giudice del riesame viene riconosciuto senza riserve[12]. La parte civile, che abbia chiesto e ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo a garanzia dei propri crediti, ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 324 comma 6 c.p.p., sulla scorta del richiamo ivi contenuto all’art. 127 c.p.p., che impone di notificare l’avviso d’udienza «alle parti, alle persone interessate e ai difensori», risultando pertanto anche la parte civile pacificamente inclusa tra i destinatari.

Ammesso, quindi, il diritto alla notificazione dell’avviso, resta da comprendere quale sia la conseguenza in caso di omissione e, successivamente, quale il rimedio esperibile.

In motivazione, le due questioni vengono risolte con poche argomentazioni, in maniera rapida e risoluta: l’omessa notificazione dell’avviso alla parte civile rende nullo il provvedimento conclusivo del riesame ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; da tale violazione del diritto al contraddittorio consegue, per la parte civile, la facoltà di «impugnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., il provvedimento con il quale il tribunale del riesame ha revocato o annullato il sequestro conservativo»[13].

Pertanto, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata – in considerazione della circostanza per cui non era stata disposta la notifica dell’avviso alla ricorrente parte civile – va annullata.

 

3.2. Quanto al secondo tema – relativo alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. – le Sezioni Unite si allineano a quanto già stabilito nel 2014. Si conclude, allora, sulla base delle considerazioni già svolte nel proprio precedente specifico, che «il dato testuale dell’art. 325 c.p.p. non autorizza l’interpretazione “larga” propugnata dalla ordinanza di rimessione».

In motivazione, tra l’altro, viene affrontata la questione della legittimazione della parte civile a proporre istanza di riesame ex art. 318 c.p.p.: anche in questo caso, comunque, trova conferma quanto già affermato dalle Sezioni Unite Alizzi.

Il percorso argomentativo, tuttavia, non si rivela molto chiaro. Le Sezioni Unite, testualmente affermando che «la parte civile – al pari del pubblico ministero», difetta della «legittimazione a impugnare le ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in assenza di un suo interesse)», così come «quelle che lo hanno negato, anche solo parzialmente (mancando la previsione normativa)», concludono che «la medesima parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. per ragioni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio».

 

4. La soluzione offerta appare pertanto riassumibile nei termini che seguono: la parte civile, di regola, non può ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p. (e in questo le Sezioni Unite in commento confermano quanto stabilito con la sentenza Alizzi); tuttavia la stessa parte, in caso di omesso avviso ex 324 c.p.p., è legittimata ad «impugnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.» il provvedimento con cui il Tribunale del riesame abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro «al solo scopo di fare accertare le nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.».

Si impongono alcune brevi considerazioni.

Occorre sottolineare, in primo luogo, che il provvedimento con cui il sequestro conservativo viene annullato o revocato assume le forme dell’ordinanza. Pertanto, vigendo il principio di tassatività delle impugnazioni, anche in materia di sequestri, appare indispensabile rinvenire nel codice una disposizione che legittimi la parte civile a proporre il ricorso[14].

La sentenza in commento, nella seconda questione affrontata, afferma che «mancando una previsione normativa» la parte civile deve ritenersi non legittimata a ricorrere per cassazione contro l’ordinanza che nega il sequestro. A ben vedere, tuttavia, la previsione pare essere lacunosa non solo in tema di legittimazione ad impugnare le ordinanze che hanno negato, in tutto o in parte, la misura, ma – a tutto voler concedere – anche con riferimento alla legittimazione a proporre il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. contro l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, sia pure soltanto per violazione delle regole sul contraddittorio.

In effetti, la legittimazione per la parte civile a ricorrere contro tale ordinanza parrebbe potersi rinvenire nel comma 7 dell’art. 127 c.p.p. – richiamato integralmente dall’art. 324 c.p.p. – ove si stabilisce che il provvedimento con cui si conclude il procedimento in camera di consiglio ha la forma dell’ordinanza ricorribile per cassazione.

Il percorso logico-argomentativo risulta analogo a quello già svolto con riferimento al diritto per la parte civile di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza. Pertanto, è proprio la previsione di cui all’art. 324 comma 6 c.p.p. – integrata con le norme tipiche del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. – a costituire l’appiglio normativo per ampliare il novero delle garanzie riconosciute alla parte civile in materia di sequestro conservativo.

Sembra evidente, tuttavia, che il risultato finale non sarebbe tanto diverso dalla soluzione già proposta dai giudici della V Sezione con l’ordinanza di rimessione[15]; soluzione che – come anticipato – avrebbe forse permesso di restituire coerenza ad un sistema che finiva con l’attribuire alla parte civile una tutela solo nella fase iniziale del procedimento, impedendole di perseguire i propri interessi nei successivi gradi dello stesso, pur presentandosi troppo distante dal dato letterale.

Probabilmente, sarebbe opportuno un intervento mirato del legislatore, teso a riorganizzare il sistema delle misure cautelari reali.

Nel caso di specie, infatti, se da un lato la tutela per la parte civile risulta in qualche modo ampliata rispetto al passato, dall’altro riaffiora il problema di un giudice che si arroga – ancora, tra l’altro, in tema di impugnazioni – funzioni che dovrebbero spettare al titolare del potere legislativo[16].

 


[1] Cass., Sez. Un., 28 settembre 2017 (dep. 5 aprile 2018), n. 15290, § 5 del Considerato in diritto.

[2] A sostegno di tale tesi cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449, in Ced, n. 255473; Cass., Sez. VI, 17 marzo 2008, n. 25610, ivi, n. 240366; Cass., Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 40831, ivi, n. 237964.

[3] Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 47999, Alizzi e altri, in Cass. pen., 2015, n. 11, p. 3955, e in questa Rivista, 17 dicembre 2014, con commento di J. Della Torre, Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo.

[4] Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 47999, Alizzi e altri, in Cass. pen., 2015, n. 11, p. 3955, e in questa Rivista, 17 dicembre 2014, con commento di J. Della Torre, Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo. Sul tema, per completezza, v. anche Cass., Sez. II, ord. 29 aprile 2014, n. 21225, Alizzi e altri, in questa Rivista, con commento di J. Della Torre, Alle sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo.

[5] Si è già avuto modo di sottolineare come l’accoglimento di tale impostazione avrebbe sconvolto il sistema codicistico delle misure cautelari reali e avrebbe richiesto uno sforzo interpretativo troppo lontano dai principi di tassatività e di legalità cui ci si deve attenere. Tuttavia, la soluzione proposta si lasciava apprezzare per il tentativo di restituire coerenza ad un congegno che rischiava di escludere in toto la parte civile dal procedimento di riesame della misura cautelare (G. Ducoli, Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo, in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 243).

[6] Cass., Sez. V, 5 aprile 2017, n. 33282, Fallimento Domal di De Lorenzis & c. SAS, § 14 del Considerato in diritto. Per un commento, volendo, v. G. Ducoli, Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile, cit., p. 240 ss.

[7] Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 47999, cit.

[8] Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 47999, cit., § 6.2 del Considerato in diritto.

[9] Ibidem. Si evidenziava, infatti, come escludere totalmente la parte civile – titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con l’ordinanza applicativa del sequestro – dalla partecipazione al contraddittorio camerale avrebbe potuto porre in discussione la legittimità dell'art. 324 comma 6 c.p.p. nella parte in cui non annovera la parte civile fra i soggetti destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza. Per tali ragioni ha quindi prevalso una lettura «costituzionalmente orientata» della previsione che, facendo leva sulle disposizioni di cui all’art. 127 c.p.p. – richiamato dallo stesso art. 324 c.p.p. – ammette anche la parte civile tra i soggetti titolari del diritto di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza.

[10] Cass., Sez. Un., 28 settembre 2017, § 2 del Considerato in diritto.

[11] Cass., Sez. Un., 28 settembre 2017, § 1 del Considerato in diritto. Quanto al richiamo ad un ricorso «nel merito», si tratta probabilmente di un’espressione da intendersi cum grano salis, perché il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge. Più correttamente, dunque, pare doversi affrontare la questione relativa alla possibilità, per la parte civile, di ricorrere ex art. 325 c.p.p. solo in caso di violazione delle regole sul contraddittorio o, viceversa, con riferimento a tutte le censure inquadrabili nel concetto di violazione di legge.  

[12] L’ordinanza della V Sezione – sul punto – aveva sottolineato come, nonostante le esigenze che ispirano il principio del favor separationis, il processo penale dovrebbe consentire alla parte civile di soddisfare le proprie esigenze di cautela patrimoniale, garantendo, più in generale, le sue legittime istanze e il suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. (Cass., Sez. V, 5 aprile 2017, n. 33282, cit., § 6 del Considerato in diritto). Sul tema della valorizzazione del ruolo della parte civile nel processo penale, v. B. Lavarini, Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Giappichelli, 2009, passim; Ead., La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?, in M. Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, 2013, p. 119 s., In argomento cfr. anche P.P. Paulesu, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali, T. I, 2008, p. 601.

[13] Cass., Sez. Un., 28 settembre 2017, n. 15290, cit., § 4 del Considerato in diritto. Si specifica, inoltre, che l’ordinanza deve ritenersi impugnabile solo qualora annulli o revochi il sequestro, poiché – nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere confermato – la parte civile non avrebbe alcun interesse ad impugnare (interesse che, viceversa, sussiste – e legittima la proposizione del ricorso – qualora il provvedimento modifichi la misura cautelare, finendo per ridurre la garanzia di cui la parte civile risulta titolare).

[14] In particolare, l’art. 229 disp. att. c.p.p. stabilisce che «in ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice».

[15] In argomento, v. supra, § 1.

[16] Ci si riferisce alle note pronunce con cui le Sezioni Unite hanno, negli ultimi anni, ridisegnato la fisionomia dell’appello e che sono poi state recepite dal legislatore con la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando). Sul punto cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in questa Rivista, 5 ottobre 2016, con commento di E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite; Cass. Sez. Un, 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, in questa Rivista, 8 maggio 2017, con commento di H. Belluta-L. Lupària, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?. Inoltre, quanto alla riforma legislativa, all’interno di una già vasta bibliografia, M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della Torre, Riforma Orlando: Le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2017, p. 182 ss.; La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Giappichelli, Torino 2018, passim.