ISSN 2039-1676


19 dicembre 2014

Per le Sezioni Unite è sufficiente una oggettiva inadeguatezza del patrimonio del debitore per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo

Cass., Sez. Un., ud. 25.09.2014 (dep. 11.12.2014), n. 51660, Pres. est. de Roberto, Ric. Zambito

 

In attesa di poterne ospitare al più presto uno o più commenti, pubblichiamo immediatamente la motivazione della sentenza in epigrafe, di cui avevamo a suo tempo pubblicato l'informazione provvisoria (clicca qui per accedervi), relativa ai presupposti necessari per la concessione della misura cautelare reale del sequestro conservativo.


In particolare, poste di fronte al quesito se, ai fini dell'adozione del sequestro conservativo, sia sufficiente la condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito o si richieda anche l'ulteriore condizione del prevedibile depauperamento di tale patrimonio, la Suprema Corte - rilevata la natura «più apparente che reale» del contrasto giurisprudenziale che era chiamata a dirimere - ha affermato che «al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del creditore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, c.p.p.».


(A.A.)