ISSN 2039-1676


16 dicembre 2010 |

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al T.U. ambientale in materia di rifiuti)

Attuata la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti

1. E’ stato pubblicato nella G. U. del 10 dicembre 2010 il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, intitolato “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive”.
 
Con la novella in esame il legislatore è intervenuto in profondità sulla disciplina amministrativa in materia di rifiuti contenuta nella parte IV del Codice dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006)
 
Per quanto riguarda specificamente le norme di natura penale contenute nel titolo VI (“Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali”) di tale parte IV, il decreto (all'art. 35) ha marginalmente modificato una disposizione incriminatrice già esistente (contenuta nell’art. 258 co. 4 Cod. Amb.) e (all'art. 36) ha introdotto tre nuove fattispecie delittuose, rispettivamente ai commi 6, 7 e 8 del nuovo art. 260 bis Cod. Amb.), tutte in vario modo correlate agli obblighi discendenti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al nuovo art. 188-bis, comma 2, lett. a). Ha inoltre introdotto nel nuovo art. 260-ter Cod. Amb., per una delle neointrodotte fattispecie delittuose (quella di cui all'art. 260-bis, comma 8 Cod. Amb.), nonché per la contravvenzione di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'art. 256, co. 1, le sanzioni amministrative accessorie del fermo e della confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.
 
2. Il nuovo decreto ha, anzitutto, modificato la norma di cui all’art. 258 co. 4 Cod. Amb. Nella formulazione attuale, essa continua a prevedere (come in passato) una sanzione amministrativa a carico delle imprese che effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indichino nel formulario dati incompleti o inesatti; ma tale sanzione amministrativa si estende ora anche alle imprese che raccolgano o trasportino i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212 co. 8, e che non aderiscano su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). E’ stata abrogato l’inciso che dichiarava applicabile la pena di cui all’art. 483 c.p. al caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero con un formulario contenente dati incompleti o inesatti. Resta invece inalterato il periodo finale dell’art. 258 comma 4, che estende la pena di cui all’art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi da uso di un certificato falso durante il trasporto.
 
3. Il nuovo art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. commina la pena prevista per il delitto di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), e cioè la reclusione fino a due anni, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del SISTRI fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
 
4. Il comma 7 di tale norma prevede poi la medesima pena a carico del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (nel caso invece di trasposto di rifiuti non pericolosi, il trasportatore soggiace a una mera sanzione amministrativa). La medesima pena si applica a colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti trasportati.
 
5. Il comma 8, infine, prevede che si applichi la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale, ossia la reclusione da quattro mesi a due anni, a carico del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. In caso di trasporto di rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino ad un terzo. Ai sensi del nuovo art. 260-ter co.1, inserito anch'esso dal decreto in esame, all'accertamento del delitto consegue obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti, per la durata di dodici mesi, nel caso in cui il reo sia un recidivo ai sensi dell'art. 99 c.p., o comunque abbia già "violato norme in materia di rifiuti" (per la disciplina del fermo il comma 2 dell'art. 260-ter richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 213, 214, 214-bis, 214-ter cod. strada). Lo stesso art. 260-ter prevede inoltre, al quarto comma, per il caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, la confisca obbligatoria del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, "ai sensi dell'articolo 240, co. 2 c.p.", salvo che gli stessi appartengano "non fittiziamente" a persona estranea al reato (se i mezzi di trasporto sono fittiziamente intestati a terzi estranei al reato, pertanto, potranno essere oggetto della confisca in esame).

6. Non è questa, ovviamente, la sede per un commento organico alle novità introdotte dal decreto in materia penale. Solo può rilevarsi, in via di primissima lettura, che le tre norme incriminatrici introdotte dal decreto (sia pure attraverso la tecnica dell’estensione espressa dell’area applicativa di delitti già previsti e sanzionati dal codice penale) sollevano il dubbio che il legislatore delegato abbia ecceduto i limiti della delega, la quale conferiva al governo il potere di presidiare le emanande disposizioni con la pena dell’ammenda fino a 150.000 euro e/o dell’arresto fino a tre anni (cfr. l’art. 2 co. 1 lett. c) della legge-delega 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008 –).

Per un primo commento al decreto nel suo complesso, cfr.Pierobon, Rifiuti. Primo commento al dl.lv. di recepimento della direttiva Ce 98 del 2008, in www.lexambiente.it