ISSN 2039-1676


10 aprile 2015 |

Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato (istantaneo o permanente?)

Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014 (dep. 19 novembre 2014), n. 47662, Pres. Teresi, Est. Pezzella, Ric. Pellizzari

 

 1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro.

Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, a prescindere dalla qualificazione formale sua o dell'attività da egli esercitata.

D'altro canto, invece, non prende posizione in ordine all'annosa questione se si tratti di reato a natura istantanea o permanente.

 

2. Nel caso di specie, l'imputato veniva condannato in entrambi i giudizi di merito per i delitti di cui agli artt. 256 co. 2 e 255 co. 3 del d.lgs. 152/2006 perché, in qualità di titolare della propria impresa individuale, nell'esercizio dell'attività di demolizione di una tettoia sita su un'area di proprietà della moglie, aveva abbandonato ed interrato materiali della più varia natura (ruote di autocarro, serramenti in legno e vetro, reti metalliche e tondini di ferro, lamiere, lastre in fibrocemento, ecc.) e, successivamente, aveva omesso di rimuovere detti rifiuti, così non ottemperando all'ordinanza comunale.

Nonostante la sua semplicità fattuale, la vicenda appare particolarmente interessante proprio in forza dei due motivi di ricorso in cassazione proposti dal ricorrente: l'erronea applicazione della legge penale in relazione, da un lato, ai requisiti che devono connotare il soggetto attivo dell'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006 e, dall'altro, alla sua natura di reato istantaneo ovvero permanente.

 

3. Quanto alla prima questione, è di fondamentale importanza definire correttamente la portata applicativa della locuzione "titolare di impresa" (ovvero "responsabile di ente") in quanto essa segna il discrimen tra illecito penale ed illecito amministrativo, quest'ultimo sanzionato dall'art. 255 co. 1 d.lgs. 152/2006 in relazione alla medesima condotta di abbandono di rifiuti commessa, però, dal soggetto privato.

Prescindendo dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in dottrina sub specie di violazione del principio di uguaglianza di un tale diverso trattamento[1], la Suprema Corte giustifica la differenza sanzionatoria ritenendola "fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti" e riconduce la linea di confine tra le due fattispecie al "dato prettamente sostanzialistico".

L'opportunità di ricorrere al criterio sostanzialistico quale fattore distintivo tra lo status di "titolare di impresa" e quello di "mero privato", oltre che sulla finalità protezionistica del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, poggia su due argomenti:

(i) in primo luogo, si rileva che il secondo comma dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 si riferisce ad ogni impresa ed a qualsiasi ente, non già soltanto a quelli che esercitino una attività tipica di gestione dei rifiuti. Tale assunto trova conferma nella constatazione che l'espressione "che effettuano attività di gestione di rifiuti", caratterizzante le imprese e gli enti imputabili di abbandono di rifiuti ai sensi dell'originario testo dell'art. 51 d.lgs. 22/1997, venne prontamente soppressa già con la l. 426/1998 al fine di ampliare la portata applicativa della norma;

(ii) in secondo luogo, si evidenzia come "il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza". Ciò in forza del rilievo secondo cui il collegamento tra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 (che punisce chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio di rifiuti) e la fattispecie prevista dal secondo comma dello stesso articolo attiene alla sola quantificazione della pena applicabile e non anche al precetto.

Sulla base di tali argomentazioni, la sentenza in esame conferma l'ormai costante orientamento[2] che ritiene configurabile il reato di abbandono di rifiuti da parte di chi eserciti di fatto una attività economica, indipendentemente dalla formale investitura sua o dell'attività da egli esercitata.

Inoltre, la Corte ha il merito di esplicitare quali debbano essere i criteri rivelatori cui il giudice deve in concreto fare riferimento nel verificare che l'agente abbia posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti nell'esercizio di una attività imprenditoriale (anche) di fatto: "a) l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato; b) la natura e la provenienza dei materiali; c) la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta".

 

4. Se in relazione alla qualificazione del soggetto attivo la Corte fornisce indicazioni chiare ed utili in prospettiva futura, al contrario sulla questione relativa alla natura del reato "decide di non decidere". Invero, nonostante il Collegio rilevi espressamente la sussistenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa terza sezione, seppur legittimamente, non prende posizione sul punto, limitandosi a constatare come motivi di carattere processuale rendano ininfluente la questione ai fini della decisione del caso concreto.

Tuttavia, per le importanti ripercussioni di disciplina penale sostanziale e processuale - prima fra tutte la decorrenza del dies a quo della prescrizione del reato - che conseguono alla presa di posizione per l'uno o l'altro indirizzo, appare interessante prendere atto del vivace e rapido susseguirsi di pronunce divergenti, anche assai recenti, da cui deriva una applicazione non uniforme di una delle fattispecie di reato più ricorrenti in materia di inquinamento da rifiuti.

La Corte, nella sua rapida ricognizione sul punto, individua un primo orientamento, probabilmente prevalente in quanto a numero di pronunce e precedenza nel tempo, secondo cui il reato di abbandono di rifiuti ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, in quanto "esso si consumerebbe al momento dell'abbandono, senza che abbia rilievo la successiva omessa rimozione". I precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza sotto tale categoria comprendono, per vero, anche arresti in cui si è definito il reato come eventualmente permanente.

Occorre, dunque, fare chiarezza sulle distinte categorie definitorie utilizzate. Sembra, infatti, che la Cassazione, nel pur apprezzabile tentativo di definire la natura del reato in questione, abbia accostato due categorie tradizionalmente distinte: quella dei reati istantanei con effetti permanenti e quella dei reati eventualmente permanenti. Peraltro, qualsiasi sia l'etichetta classificatoria impiegata, nulla cambia sul piano pratico poiché la disciplina applicata, sostanziale e processuale, risulta del tutto analoga a quella che connota i reati istantanei.

La constatazione appena rilevata costituisce diretta applicazione di quanto teorizzato da autorevole dottrina, secondo cui, oltre a non produrre effetti significativi in termini di disciplina applicabile, la categoria di reati istantanei con effetti permanenti e quella di reati eventualmente permanenti non producono neppure un significativo effetto descrittivo[3]. Invero, da un lato, quasi tutti i reati possono avere conseguenze dannose più o meno irreparabili (e dunque avere effetti permanenti), peraltro variabili caso per caso anche nell'ambito dello stesso reato; dall'altro, in quasi tutti i reati l'offesa al bene giuridico può derivare da una pluralità di atti offensivi. Viene dunque da chiedersi se sia ancora opportuno ricorrere a categorie che non abbiano precipua valenza classificatoria.

La sentenza in esame individua, altresì, un più recente orientamento compendiato nell'opposta tesi del reato permanente "sul presupposto che, integrando la condotta prevista dalla norma una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdurerebbe sino allo smaltimento o al recupero".

Nel quadro descritto si inserisce un'interessante ed innovativa tesi espressa, sempre dalla terza sezione della Corte di cassazione, nella sentenza n. 30910 depositata il 15 luglio 2014. Ancorché non presa in considerazione dalla pronuncia in commento, essa pone sul tappeto un terzo intermedio orientamento secondo cui la natura istantanea o permanente del reato deve essere stabilita dal giudice sulla base del "dinamismo criminoso dell'attività di gestione del rifiuto" posta in essere dal soggetto attivo.

Si avrebbe così un reato a carattere permanente qualora l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, e, di conseguenza, la condotta cesserebbe soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio.

Si tratterebbe, invece, di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, qualora la attività di abbandono del rifiuto "non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta".

A parere della Corte, sarebbero indici rivelatori della finalità gestoria (e, di conseguenza, della natura permanente del reato): la sistematica pluralità di azioni, la forma di organizzazione della condotta, la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo riferibile all'agente e la reiterata adibizione di un unico sito quale punto di rilascio dei rifiuti. Al contrario, l'episodicità delle azioni - ancorché ciò non debba intendersi nel senso rigoroso di una unica azione - sarebbe sintomo dell'avvenuto definitivo esaurimento della condotta e, quindi, indirizzerebbe il giudizio verso l'istantaneità della natura del reato.

Occorre però osservare che gli indici rivelatori inerenti la frequenza e l'organizzazione della condotta, nonché le caratteristiche spaziali e quantitative della stessa, non rilevano tanto nella distinzione tra natura permanente ovvero istantanea del reato, quanto piuttosto nel discrimen tra la fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 dello stesso articolo 256 d.lgs. 152/2006. Infatti, qualora si tratti di un abbandono di rifiuti reiterato nel tempo e con caratteri significativi di frequenza e quantità, si deve affermare non già che si tratti di un abbandono di rifiuti permanente, bensì che ci si trovi di fronte all'integrazione del diverso e più grave fatto di discarica abusiva sanzionato dal terzo comma dell'art. 256 d.lgs. 152/2006[4].

Pertanto, sebbene la sentenza del luglio 2014 esprima uno sforzo classificatorio in ordine alla esatta individuazione della natura del reato, la conclusione cui essa perviene non ci sembra sia condivisibile. La Corte, infatti, sembra affidare il discrimen tra carattere permanente ovvero istantaneo del reato al verificarsi o meno dell'ulteriore dinamismo criminoso, ossia alla eventuale condotta di gestione del rifiuto successiva al suo abbandono. In altre parole, la Cassazione pare affermare che si verta in un'ipotesi di reato permanente qualora l'agente torni ad occuparsi del recupero del rifiuto da egli abbandonato e, invece, si tratti di reato istantaneo qualora l'agente abbia esaurito la sua condotta e non intervenga ulteriormente sul rifiuto abbandonato.

 

Quest'impostazione si inserisce nel solco di quell'orientamento dottrinale che individua nel tipo di condotta e nella correlazione di questa con l'offesa al bene il tratto caratterizzante del reato permanente; in altri termini, che la durata dell'offesa al bene tutelato assume rilevanza secondo lo schema del reato permanente perché è prodotta da una condotta che perdura nel tempo.

Tuttavia, tale indirizzo non può prescindere dalla considerazione che "la condotta deve essere valutata non sul piano empirico ma sul piano normativo: non si tratta, cioè, di vedere come sono andate le cose (altrimenti anche il furto o l'appropriazione indebita potrebbero essere considerati permanenti), ma di cogliere il tipo di condotta e il suo rapporto con il bene protetto nella descrizione che ne fa la norma[5]".

 

5. Nonostante le criticità rilevate, ci pare che alcuni recenti arresti della terza sezione tendano, direttamente o indirettamente - attraverso il riferimento ad indici fattuali - ad affermare il carattere permanente del reato di abbandono di rifiuti[6] la cui consumazione perdurerebbe sino allo smaltimento o al recupero del rifiuto abbandonato.

Tuttavia, la recentissima pronuncia della Corte di cassazione sul caso Eternit[7], seppure in relazione al diverso reato d'evento di disastro innominato, ha fermamente ribadito l'insegnamento secondo cui non può ricostruirsi la struttura di una fattispecie incriminatrice in termini bifasici - ossia quale risultante di una prima condotta commissiva e una seconda omissiva violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta - se ciò non può desumersi dal dato normativo.

A ben vedere, potrebbe scorgersi un obbligo di rimuovere la situazione antigiuridica prodotta dalla condotta prevista dall'art. 256 co. 2 nell'art. 192 co. 3 d.lgs. 152/2006 secondo cui chiunque abbandoni rifiuti sul suolo o li immetta nelle acque "è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi [...]".

Ma a questa lettura interpretativa si oppongono almeno due indici normativi. In primo luogo, "l'inosservanza di tale obbligo, oggetto di ordinanza sindacale, è autonomamente sanzionata dall'art. 255, comma 3, dunque da distinta e progressiva fattispecie penale che incrimina per l'appunto e solo l'omessa rimozione[8]". Inoltre, sul piano sistematico, emerge che quando il legislatore ha voluto costruire la struttura di una fattispecie secondo lo schema a condotta mista lo ha espressamente previsto, come nella figura di reato della c.d. omessa bonifica ex art. 257 d.lgs. 152/2006, la cui struttura è costituita dal combinarsi di una condotta commissiva (cagionare l'inquinamento) ed una omissiva (mancata bonifica) [9].

In definitiva, occorre non confondere la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, ossia non si deve aggiungere alla condotta costitutiva dell'abbandono una condotta estranea ed ulteriore quale quella dell'omessa rimozione dei rifiuti, costitutiva semmai della distinta fattispecie di cui all'art. 255 co. 3 d.lgs. 152/2006.

 

 


[1] Sul tema cfr. Ruga Riva, Diritto penale dell'ambiente, 2011, p. 128, in cui l'A. si domanda se sia ragionevole che un identico comportamento possa assumere una duplice qualificazione giuridica: la natura di condotta di reato nei confronti dei titolari di impresa e dei responsabili di enti (art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006) e la natura di condotta di illecito amministrativo nei confronti del comune privato (art. 255 co. 1 d.lgs. 152/2006).

[2] In adesione a tale indirizzo si riscontrano una pluralità di recenti pronunce della terza sezione: Cass., 27 giugno 2013, n. 38364; Cass., 7 ottobre 2010, n. 35945; Cass., 10 giugno 2010, n. 22035; Cass., 27 marzo 2008, n. 19207; Cass., 30 gennaio 2008, n. 4733; Cass., 22 giugno 2004, n. 35710; Cass., 11 febbraio 2004, n. 9544. In tal senso, in dottrina: De Santis, Diritto penale dell'ambiente, 2012, p. 255; Valiante, Manuale di diritto penale dell'ambiente, 2009, p. 262.

[3] Così Mantovani, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., 2013, pp. 439-440, e in senso sostanzialmente analogo Fiandaca, Diritto penale. Parte generale, V ed., 2008, p. 196.

[4] Sul punto, cfr. Cass., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 38676; Cass., Sez. III, 10 novembre 2009, n. 49911. In senso conforme, in dottrina: Ruga Riva, op. cit., p. 129 e Id., in Pellissero (a cura di), Reati contro l'ambiente e il territorio, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da Palazzo e Paliero, 2013, p. 95; Ramacci, Diritto penale dell'ambiente, IV ed., 2007, pp. 328-329; De Santis, op. cit., pp. 255-256.

[5] Coppi, Reato permanente, in Dig., XI, 1996, p. 323.

[6] Cass., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 48489, Fumuso; Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216, Caggiano; Cass., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910.

[7] Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, Imp. Schmidheiny, pubblicata in questa Rivista, con commento di Zirulia, Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione, 24 febbraio 2015.

[8] Così, efficacemente, Ruga Riva, La permanenza nei reati ambientali, in Ambiente & Sviluppo, n. 11/2014, p. 803.

[9] Sulla struttura a condotta mista della fattispecie di omessa bonifica quale presupposto della natura di reato permanente e riguardo alla decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. II, ed. XIII, 2014, p. 581 e, in giurisprudenza, Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 11498.