ISSN 2039-1676


17 dicembre 2010 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 16 dicembre 2010, Pres. Lupo, Rel. Marasca, ric. Digiacomantonio

Sui presupposti di efficacia degli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato

Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, le Sezioni unite hanno affrontato due questioni concernenti il procedimento di astensione o ricusazione, sotto il particolare profilo della conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice interessato (comma 2 dell’art. 42 c.p.p.).
 
In primo luogo la Corte ha stabilito che, in assenza di un’espressa dichiarazione di conservazione d’efficacia nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbano considerarsi inefficaci.
 
Si è posto poi il problema ulteriore se, una volta determinatasi inefficacia in base al principio appena enunciato, detta inefficacia possa essere sindacata, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione, con conseguente eventuale utilizzazione degli atti relativi. Anche a tale quesito le Sezioni unite hanno risposto in senso affermativo.
 
Il provvedimento sarà allegato dopo il relativo deposito.