ISSN 2039-1676


17 dicembre 2010 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 16 dicembre 2010, Pres. Lupo, Rel. Fiale, ric. Pizzuto

La qualificazione giuridica delle false attestazioni sul reddito a fini di esenzione dal ticket sanitario

Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, le Sezioni unite hanno affrontato, dato il suo carattere controverso, il tema della qualificazione giuridica da attribuirsi al comportamento di chi, al fine di conseguire indebitamente l’esenzione dal contributo alla spesa sanitaria (cd. ticket), fornisce all’Amministrazione false informazioni circa il reddito di cui dispone.
 
Secondo l’indirizzo fino ad oggi maggioritario, la condotta in questione avrebbe integrato un delitto di truffa aggravata in danno dello Stato, sull’argomento essenziale che la «rinuncia» all’esazione del ticket, da parte dell’Amministrazione, non potrebbe considerarsi alla stregua di una «erogazione». Nondimeno, le Sezioni unite hanno avallato l’orientamento minoritario, secondo il quale, nei casi in questione, è configurabile il delitto di cui all’art. 316-ter del codice penale («Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato»), con l’ulteriore precisazione che resta assorbito, in tale delitto, il reato di falso altrimenti rilevante ex art. 483 c.p.