ISSN 2039-1676


27 giugno 2014

Per le Sezioni unite anche la sentenza di patteggiamento rende incompatibile il giudice rispetto al separato giudizio sui concorrenti necessari

Cass., Sez. Un., c.c. 26 giugno 2014, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. Della Gatta (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 26 giugno 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

 

« Se l'ipotesi di incompatibilità ex art. 34 comma 2 cod. pen., introdotta dalla sentenza costituzionale n. 371 del 1996, sussiste anche per il giudice del dibattimento che, in separato procedimento, abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti è stata data la seguente soluzione:

«Affermativa (nel caso di specie però è stato escluso che ricorresse il suddetto caso di incompatibilità)».

 

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

 

Com'è noto, con la sentenza n. 371 del 1996, la Corte costituzionale aveva introdotto un caso di incompatibilità extraprocedimentale, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,  cod. proc. pen.  «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata». Il caso era quello, assai noto, del giudice il quale, per affermare la responsabilità di due persone in ordine ad un reato associativo, aveva dovuto valutare, incidentalmente ma necessariamente, la posizione di un terzo, che era stato poi sottoposto al suo giudizio in un separato procedimento.

Con l'odierna sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che la fattispecie è integrata anche quando la pronuncia pregiudicante consista in una sentenza di patteggiamento.

 

 

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza, n. 17078 del 2014, che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (cliccare qui), con un commento di Jacopo Della Torre, Alle Sezioni Unite la questione relativa all'incompatibilità del giudice che abbia precedentemente pronunciato un patteggiamento nei confronti di un coimputato nel medesimo reato associativo (cliccare qui). Nella relativa pagina i nostri lettori potranno trovare i link per il rapido accesso ad alcuni contributi ulteriori sul tema. (GL).