ISSN 2039-1676


14 settembre 2014

La Cassazione sui presupposti per la rimessione del processo

Cass., ud. 27 giugno 2014, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi

RIMESSIONE DEL PROCESSO - PRESUPPOSTI - Vicende processuali - Irrilevanza - Campagna di stampa aggressiva - Irrilevanza - Vicende esterne al processo non abnormi - Irrilevanza

 

La presunta anomalia di talune vicende processuali (quali provvedimenti adottati dal giudice o atti prodotti dalle parti il cui contenuto sia poi stato reso pubblico dagli organi di stampa), così come una campagna di stampa avente a oggetto lo svolgimento del processo (anche se aspra e accanita, ma pur sempre contenuta entro i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica), ovvero manifestazioni ambientaliste e iniziative di volantinaggio organizzate da alcuni esponenti delle popolazioni interessate dai fatti oggetto del processo non costituiscono validi motivi di rimessione del processo, potendo assumere simile rilevanza solo fattori esterni al processo che, per abnormità, gravità e connotazione locale, pregiudichino o facciano sorgere il sospetto di poter pregiudicare l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. [Nel caso di specie, i ricorrenti avevano indicato come motivi di rimessione la distribuzione di volantini, davanti all'aula di udienza, in cui si parlava di "spada di Damocle" pendente sugli abitanti delle aree interessate dai presunti fatti di avvelenamento delle acque e disastro "ambientale" oggetto del processo; una violenta campagna di stampa da parte dei media locali; la diffusione di un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità già agli atti del procedimento; la precedente ricusazione del presidente del collegio giudicante. La Corte ha rigettato la richiesta e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ritenendo irrilevante la diffusione, attraverso i media, dei contenuti di un atto del processo, in quanto non qualificabile come "elemento esterno", e ritenendo che non fossero qualificabili come "abnormi" e "gravi" le manifestazioni e il volantinaggio organizzati da taluni cittadini ed esponenti di associazioni ambientaliste, né la campagna di stampa avente a oggetto il processo, la quale sebbene aspra e accanita, si era sempre mantenuta all'interno dei confini del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, senza mai trasmodare, per contenuti e toni, in una campagna squisitamente calunniatoria o in altro fenomeno parimenti eccezionale e abnorme, capace di fare impropriamente immedesimare i componenti della corte di assise, togati o popolari, nel ruolo di vittime desiderose di rivalsa anziché in quello di giudici, così da legittimare effettivamente il sospetto che sarebbe inevitabile in quella sede la celebrazione di un processo ingiusto.]

 

Riferimenti normativi: art. 45 c.p.p.