ISSN 2039-1676


01 dicembre 2010 |

C. cost., 1.12.2010, n. 347 (ord.), Pres. Amirante, Rel. Frigo

La Consulta ribadisce il proprio orientamento in tema di incompatibilità  del giudice

Una specie di scoperta archeologica (un’ordinanza di rimessione deliberata nel 2000, poco dopo l’entrata in vigore della legge Carotti, e pervenuta al palazzo della Consulta solo nel febbraio di quest’anno) ha consentito alla Corte costituzionale di fare il punto, in poche battute, sulla propria giurisprudenza riguardo a due istituti fondamentali dell’attuale sistema processuale.
 
In tema di udienza preliminare si è ribadito come la stessa debba ormai considerarsi, nella specifica prospettiva delle incompatibilità, una forma di giudizio, con la conseguenza che anche ad essa si riferiscono tutte le disposizioni che configurano un pregiudizio rilevante od un effetto pregiudicante (altra questione essendo quella delle peculiari regole di valutazione della prova, diverse ovviamente da quelle che segnano il giudizio di merito).
 
Resta confermata, per altro verso, la natura essenzialmente endoprocedimentale delle cause di incompatibilità. Il provvedimento pregiudicante è sempre adottato nell’ambito dello stesso procedimento ove si pone la questione di compatibilità del giudice, cioè riguardo allo stesso fatto e nei confronti della medesima persona. In particolare, la valutazione antecedente di accuse mosse a persone diverse, per un unico avvenimento, non rende il giudice incompatibile nel procedimento a carico del presunto correo. L’unica eccezione, com’è noto, è stata individuata per il caso che, nel primo giudizio, abbia dovuto essere valutata incidentalmente la responsabilità dell’imputato cui si riferisce il giudizio successivo (è la fattispecie valutata dalla Consulta con la sentenza n. 371 del 1996: senza la volontaria partecipazione del soggetto processato per secondo, il fatto contestato al primo sarebbe stato irrilevante).
 
Tutto ciò non esclude che, nei singoli casi, l’imparzialità del giudice possa essere (o apparire) compromessa in forza delle decisioni assunte in precedenza. Le ragioni del giusto processo sono qui presidiate dagli istituti della astensione e della ricusazione. A differenza dell’incompatibilità, che esprime un meccanismo astratto e preventivo fondato sull’id quod plerumque accidit, gli istituti in questione consentono, appunto, interventi selettivi, da attuare secondo una logica di verifica in concreto, successiva all’investitura del giudice interessato.