ISSN 2039-1676


30 settembre 2014 |

Creazione di un falso account, abusivo utilizzo dell'immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di persona

Cass., Sez. V pen., 23 aprile 2014 (dep. 16 giugno 2014), n. 25774, Pres. Dubolino, Rel. Lignola


1. La Suprema Corte, con la sentenza qui segnalata, torna ad occuparsi della configurabilità del reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. commesso tramite internet, in particolare affermando che integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. la condotta di colui che crei ed utilizzi un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete.

 
2. La peculiarità del caso di specie risiede nella condotta contestata all'imputato, reo di aver creato ed utilizzato un account su un social network con un nickname di fantasia ("Naty"), associandolo tuttavia all'immagine di un'altra persona.
 
Ad avviso della pubblica accusa e della Corte, tale contegno sarebbe sufficiente per attribuirsi l'identità della persona offesa, inducendo altresì in errore coloro i quali comunichino con il "falso" profilo tramite chat.

La difesa, invece, ricorreva in Cassazione sostenendo che nella fattispecie in esame difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma, caratterizzato dal fine di "procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno": a giudizio del ricorrente, infatti, il dolo deve escludersi nell'ipotesi di mera pubblicazione di un profilo su internet, non del tutto riferibile alla persona offesa, della quale viene utilizzata solo una fotografia e non anche il nome.
 
La sentenza in commento, pertanto, è utile per fare il punto dell'evoluzione giurisprudenziale con riferimento all'applicabilità dell'art. 494 c.p. in caso di forme diverse e moderne di sostituzione di persona.
 
 
3. La disposizione di cui si tratta punisce, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".
 
La collocazione della norma (sconosciuta nella legislazione anteriore al codice Rocco) tra i delitti contro la fede pubblica ha destato non poche perplessità in dottrina, in virtù dell'opinione secondo cui la lesione della pubblica fede, e cioè l'inganno di un numero indeterminato di persone, può mancare. Ed anzi, di regola non si verifica[1].
 
Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è invece pacifico nel ritenere che il delitto di cui all'art. 494 c.p. ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest'ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato e ha la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall'ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826; Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2009, n. 21574, rv. 243884; Cass. pen., Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 7187, rv. 243154; Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 2007, n. 237855, Pasquini).
 
A tale orientamento aderisce anche la sentenza in commento, laddove precisa che "oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome" (p. 4; nello stesso senso, Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674).
 
 
4. In assenza di organici interventi legislativi, la giurisprudenza si sta interrogando sempre più di frequente sulla possibilità di interpretare estensivamente le tradizionali fattispecie di reato a fronte di nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici tutelati.
 
L'evoluzione tecnologica ha infatti consentito la diffusione spesso incontrollata di informazioni, nonché la possibilità pressoché illimitata di comunicazione diretta tra gli utenti.
 
L'utilizzo quotidiano della rete internet ha pertanto favorito la commissione di reati, che la giurisprudenza si dà carico di ricondurre nell'alveo delle fattispecie previste dalla parte speciale del codice penale: in tale contesto, i dubbi in ordine alla compatibilità di tale operazione con il principio di tassatività, sub specie di divieto di analogia in malam partem, sono stati superati, ritenendosi possibile un'interpretazione estensiva, consentita dall'ordinamento.
 
Infatti, in tema di condotte delittuose poste in essere per via telematica, la Corte di Cassazione ha affermato che la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. (cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479, A., rv. 252227).
 
Sicché integra il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto ed inducendo in tal modo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (in uno dei casi posti all'esame della Cassazione, l'inconsapevole intestataria dell'account e della casella di posta elettronica si era vista contestare l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete).
 
Nello stesso senso, sussiste il reato di sostituzione di persona nell'ipotesi in cui un soggetto, dopo aver creato ed utilizzato un account di posta elettronica apparentemente intestato allo stesso, abbia allacciato rapporti con utenti della rete, inducendoli in errore circa la natura veritiera delle generalità declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità, in quanto, a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, Adinolfi, rv. 238504).
 
Di recente, la Suprema Corte ha stabilito che anche l'inserimento del recapito telefonico di una persona ignara in una chat di incontri personali, sebbene associato ad un nickname di fantasia, integri il reato di cui all'art. 494 c.p., qualora l'autore abbia agito al fine di arrecare danno all'inconsapevole persona offesa, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno in ordine alla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826).
 
La particolarità di tale pronuncia è data dalla circostanza per cui l'imputato non aveva creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma aveva inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi della vittima, ad insaputa di quest'ultima.
 
Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi ex art. 494 c.p., sostenendo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per "nome" non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità (cfr. Cass. pen., Sez. II, 21 dicembre 2011, n. 4250, P., rv. 252203).
 
In tali contrassegni vanno ricompresi anche i nickname (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identità virtuale, destinata a valere nello spazio telematico del web, ma che non è priva di una dimensione concreta, in quanto attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, il nickname, quando nel caso concreto sia riconducibile ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell'art. 9, c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'art. 494, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass. 36094/2006 rv. 235489).
 
 
5. Nel caso di specie, la Sezione V della Cassazione riprende gli esiti degli orientamenti citati per dare soluzione ad un'ulteriore modalità di sostituzione di persona tramite internet.
 
Infatti, all'imputato era contestato il delitto di cui all'art. 494 c.p. per aver creato ed utilizzato su un social network un profilo con un nome di fantasia ("Naty"), associandolo tuttavia all'immagine di un'altra persona, del tutto inconsapevole.
 
In particolare, tale falsa identità era altresì accompagnata da una descrizione poco lusinghiera delle informazioni personali riferite all'account utilizzato.
 
Il punto interessante della sentenza è rappresentato dalla possibilità di integrare il dolo specifico richiesto dalla disposizione in esame anche mediante la pubblicazione di un profilo su internet non del tutto riferibile alla persona offesa, ma comunque ad essa ricollegabile tramite una fotografia, qualora la condotta sia finalizzata a conseguire un vantaggio o a recare un danno.
 
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, il dolo specifico del delitto di cui all'art. 494 c.p. consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (non necessariamente patrimoniale), oppure di recare ad altri un danno (cfr. Cass. pen., Sez. V, 28 gennaio 2013, n. 13296).
 
Nessun dubbio nel caso di specie circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 494 c.p.
 
In primo luogo, la sostituzione di persona, come già ricordato, può avvenire tramite creazione di un account e di una casella di posta elettronica utilizzando falsamente dati anagrafici di un diverso soggetto, al fine di arrecargli un danno; può configurarsi anche mediante l'inserimento del numero telefonico di altra persona associato ad un nickname di fantasia in una chat line, qualora ci sia il dolo di arrecare un danno e gli altri utenti siano tratti in inganno circa la disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.
 
In tale contesto, ed in virtù della giurisprudenza prima richiamata, è pertanto possibile integrare la fattispecie delittuosa di sostituzione di persona creando un profilo in un social network non del tutto riferibile alla persona offesa, utilizzando cioè una fotografia e non il nome reale della persona offesa.
 
Peraltro, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di una diversa identità - integranti il dolo specifico richiesto dalla disposizione di cui all'art. 494 c.p. - possono essere i più vari, ricomprendendo anche la possibilità di "intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente ragazze) o per soddisfacimento di una propria vanità (vantaggio non patrimoniale)".
 
Quanto alla volontà di recare un danno alla vittima, la descrizione di un profilo poco lusinghiero (come nel caso di specie), nonché la possibilità di usufruire dei servizi del sito, intrattenendo comunicazioni in rete con altri iscritti (indotti in errore) e condividendo contenuti appartenenti alla persona offesa (tra cui la stessa fotografia della persona offesa), sono condotte idonee - secondo la Suprema Corte - a ledere l'altrui reputazione, intesa come l'immagine di sé presso gli altri.
 

[1] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, vol. II, Milano, 2003, pp. 154 ss.; per un quadro della situazione si vedano P. De Felice, Le falsità personali, Napoli, 1983; A. Nappi, voce Falsità personale, in Enc. Giur., vol. XIV, Roma, 1989; A. Pagliaro, voce Falsità personale, in Enc. Dir., vol. XVI, Milano, 1967, p. 646.