ISSN 2039-1676


18 dicembre 2014 |

Ancora in tema di azione civile nel processo penale de societate: la Corte Costituzionale ammette la citazione dell'ente come responsabile civile

Corte Cost., sent. 18 luglio 2014, n. 218, Pres. Cassese, Rel. Lattanzi

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1. Con la sentenza in commento, anche la giurisprudenza costituzionale viene a occuparsi del tema dell'ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nei procedimenti a carico di enti imputati ai sensi del d. lgs. 231/2001: all'esito di un'articolata argomentazione che andremo brevemente a sintetizzare, la Corte ha risolto positivamente la questione se le persone offese dal reato possano citare l'ente, già imputato ex 231, quale responsabile civile per il fatto dei coimputati persone fisiche.

 

2. Come noto, in passato il tema della possibilità di promuovere l'azione civile nel procedimento ex 231 è già stato affrontato in relazione alla possibilità di fare direttamente azione civile contro l'ente imputato.

Per quanto sia in dottrina che in giurisprudenza non manchi chi sostiene l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato nel processo ex 231, dato che la sua esclusione costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle vittime da reato, occorre rilevare che in giurisprudenza si è consolidata la tesi opposta, sostenuta anche da parte della dottrina[1].

In tal senso, si sono rivelate fondamentali la pronuncia della Corte di Cassazione[2] del 2010 e quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea[3] dell'estate del 2012, entrambe contrarie alla possibilità di esercitare l'azione civile contro l'ente imputato ex 231 per il risarcimento dei danni da reato.

 

3. La sentenza qui allegata riapre, sotto una diversa prospettiva, il problema dell'azione civile nei confronti dell'ente imputato, che dopo tali autorevoli prese di posizione sembrava ormai definitivamente risolto.

Il caso prende le mosse da una iniziativa del Tribunale di Firenze, nell'ambito del medesimo procedimento che nel 2011 aveva coinvolto la Corte di Giustizia Europea nella questione se la normativa italiana fosse o meno conforme al diritto dell'Unione Europea, laddove non prevede che la persona danneggiata dal reato possa costituirsi come parte civile contro l'ente "imputato ex 231" [cfr. Trib. Firenze, 9.2.2011, (ord.), GIP Monti, in questa Rivista].

Le persone offese coinvolte nel procedimento - in seguito alla pronuncia del Giudice europeo già citata supra, che ha loro negato l'esperibilità dell'azione civile diretta contro l'ente imputato - hanno tentato la percorribilità della via indiretta, citando il medesimo ente quale responsabile civile per il fatto dei suoi dipendenti coimputati nel processo.

Il GUP di Firenze - partendo dal presupposto che una tale citazione fosse in contrasto con il tenore letterale dell'art. 83 comma 1 c.p.p., secondo cui "l''imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere" - ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 3 Cost dello stesso art. 83 c.p.p. e dell'intero testo del d.lgs.231/01 nella parte in cui "non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti sono chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti". Ed invero, posto che "nell'attuale processo è ben possibile citare come responsabili civili ex art. 83 c.p.p. le persone giuridiche e gli enti che debbano rispondere dei comportamenti dei loro dipendenti e che non sono parimenti incluse nel processo per la forma di responsabilità di cui al d. lgs. 231/2001", si verifica "una ingiusta disparità di trattamento tra le persone offese nel processo penale", a seconda che gli enti, che devono rispondere dei comportamenti dei loro dipendenti, siano o meno chiamati a partecipare al processo per una loro responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto solamente nel secondo caso, in quello cioè in cui una siffatta responsabilità non sia stata loro addebitata, essi potrebbero essere citati come responsabili civili ex art. 83, comma 1, cod. proc. pen.

Come è stato osservato[4], quello del Tribunale di Firenze appare un estremo "tentativo di salvataggio" della tesi a favore dell'ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nell'ambito del processo penale de societate, salvataggio - peraltro - che ha seguito una traiettoria "anomala": il giudice a quo, infatti, per chiedere alla Corte di affermare l'incostituzionalità della mancata previsione nel d.lgs. 231 della possibilità di esercitare l'azione civile contro l'ente, è partito dal presupposto (discutibile) che le vittime da "reato ex 231" non possano esperire contro l'ente imputato né l'azione civile diretta, né - ed è questo il punto più critico - l'azione civile indiretta, attraverso la citazione dell'ente imputato come responsabile civile per il fatto del coimputato persona fisica, ostandovi il disposto dell'art. 83 c.p.c., con la conseguenza che le persone offese non potrebbero mai esperire l'azione risarcitoria civile in sede penale contro l'ente collettivo che sia coimputato ex 231 nel procedimento penale.

 

4. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione per una duplice ragione[5]. In primo luogo, la Corte ha posto in luce l'estrema genericità della sua formulazione, posto che il giudice rimettente aveva riferito la sua censura all'intero testo normativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, senza individuare con precisione la norma da censurare, e senza neppure chiarire quale avrebbe dovuto essere l'intervento additivo che la Corte avrebbe dovuto adottare per eliminare la pretesa illegittimità costituzionale.

Il secondo profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte deriva dall'erronea interpretazione dell'art. 83 c.p.p. fornita dal giudice a quo. A differenza di quanto sostenuto dal giudice rimettente, infatti, per la Corte Costituzionale non è vero che la norma in esame stabilisce che "l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. Una norma di questo genere non avrebbe senso, perché nella fase processuale successiva a una sentenza di proscioglimento non sarebbe possibile la citazione del responsabile civile e dunque non potrebbe stabilirsi che il coimputato, per essere citato come responsabile civile, debba prima essere stato prosciolto.>". Al contrario, secondo la Consulta sarebbe sempre ammissibile la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati prima del suo proscioglimento, in quanto essa sarebbe "ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere".

La Consulta precisa che, sotto questo profilo, la norma di cui all'art. 83 c.p.p. non avrebbe - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - una precipua funzione di "garanzia" dell'imputato, ma costituirebbe il mero sviluppo logico del principio secondo cui lo stesso soggetto non può chiamato a rispondere civilisticamente per il medesimo fatto sia come autore, che come responsabile civile per la condotta del coimputato.

Di particolare interesse è, poi, un'ulteriore passaggio della motivazione della Corte, ove si afferma che "nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo", con la conseguenza che "se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile".

 

5. In conclusione, con la pronuncia in commento la Consulta ha chiarito, una volta per tutte, l'ammissibilità in sede penale dell'azione civile indiretta - tramite lo strumento della citazione del responsabile civile - contro la società coinvolta in un procedimento ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Con una duplice conseguenza: che, in caso di procedimento penale che coinvolga la società e i suoi dipendenti in veste di "coimputati" (nel senso chiarito dalla Corte), sia sempre riconosciuta alla persona offesa la tutela del suo diritto al risarcimento danni anche nei confronti dell'ente; ma che, viceversa, nel caso in cui il procedimento ex 231 non coinvolga alcun imputato persona fisica, la persona offesa resti ingiustificatamente discriminata, posto che l'attuale interpretazione maggioritaria della normativa in esame non le riconosce azione civile diretta contro l'ente imputato.

A tal proposito, non si può non evidenziare che, nella maggioranza dei processi ex 231, gli imputati persone fisiche "spariscono" dal processo (perché il loro processo si estingue, ad es., per prescrizione) o "non sono mai esistiti" (perché, ad es. non sono mai stati identificati)[6], fatto che comporta - in base all'interpretazione ad oggi prevalente - il mancato riconoscimento in sede penale dei diritti delle persone offese dal reato, nonostante la sussistenza del processo a carico dell'ente e nonostante la sua (eventuale) condanna.

La strada della responsabilità indiretta dell'ente, attraverso la sua citazione come responsabile civile, non risolve quindi che in maniera alquanto parziale il problema della tutela nel processo penale degli interessi delle persone offese nei confronti dell'ente; per evitare che la presenza o meno di coimputati persone fisiche risulti decisiva al fine di assicurare una tutela efficace di tali interessi, la strada non può che essere quella di un intervento legislativo, che arrivi finalmente a introdurre la possibilità della citazione diretta dell'ente imputato.

 


[1] Cfr. Valsecchi, Sulla costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d. lgs. 231/2001, in questa Rivista, a cui si rinvia per ogni ulteriore rif. bibl. e giur.

[2] V. Cass., sez. VI, 5.10.2010, dep. 22.1.2011, in questa Rivista.

[3] CGUE, sez. II, 12.7.2012, Giovanardi, C-79/11 , in questa Rivista con nota di Viganò e Valsecchi, Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d. lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione, in questa Rivista.

[4] V. Bianchi, Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate, in questa Rivista.

[5] Per un primo commento alla decisione, v. Santoriello Alcune considerazioni in merito alla sentenza n. 218/2014 della Corte Costituzionale, in www.rivista231.it.

[6] V. ancora Bianchi, supra citato.