ISSN 2039-1676


28 gennaio 2011 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Di Tomassi, ric. Tanzi

Sulla validità  dei provvedimenti assunti dal giudice ricusato

Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2011, le Sezioni unite hanno affrontato una questione da tempo discussa, e cioè se sia affetto da nullità il provvedimento assunto dal giudice, per definire il procedimento, in pendenza della procedura di ricusazione, quando  tale procedura incidentale si chiuda, successivamente, con giudizio di inammissibilità od infondatezza.
 
La soluzione adottata, secondo la «informazione provvisoria» diffusa dalla stessa Corte di cassazione, è nel senso che non sussiste l’ipotizzata nullità.
 
Il provvedimento sarà allegato dopo il relativo deposito.