ISSN 2039-1676


30 marzo 2015

Per le Sezioni unite è assoluta ed insanabile la nullità  derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato

Cass., Sez. Un., u.p. 26 marzo 2015, Pres. Santacroce, Rel. Cassano, Ric. Maritan (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 26 marzo 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integri una nullità assoluta o, invece, una nullità generale a regime intermedio, che può essere sanata ai sensi dell'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., per effetto dell'acquiescenza del difensore di ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l'invalidità».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione: «Integra una nullità assoluta».

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza con la quale la prima Sezione della Suprema Corte aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (clicca qui), con nota illustrativa di Martina Jelovcich, Alle Sezioni Unite una questione in tema di invalidità conseguente all'omesso avviso dell'udienza di trattazione del procedimento camerale al difensore di fiducia dell'imputato.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)