ISSN 2039-1676


17 luglio 2015 |

Ancora sul momento consumativo del delitto di furto

Nota a Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2015 (dep. 29 aprile 2015), pres. Sirena, relat. Bianchi, ric. S.M.

 

1. La quarta Sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell'individuazione del momento consumativo del delitto di furto, confermando la recente pronuncia in materia delle Sezioni Unite[1].

Con la sentenza qui annotata, infatti, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità a titolo di delitto tentato nei confronti del soggetto agente, la cui attività furtiva era avvenuta sotto il costante monitoraggio delle forze dell'ordine.

 

2. Al fine di chiarire il contenuto delle affermazioni della Corte di Cassazione, si ritiene necessaria una breve illustrazione dei fatti in causa.

Il Tribunale di Prato dichiarava S.M. colpevole del delitto di furto consumato di un navigatore satellitare e di una bottiglia di profumo, sottratti da una vettura parcheggiata sulla pubblica via, in seguito alla forzatura dello sportello dell'automobile.

I Carabinieri, che transitavano casualmente nei pressi proprio in quel momento, avevano monitorato l'attività furtiva dell'agente, consistita nella forzatura dello sportello, nell'introduzione all'interno del veicolo e nell'allontanamento dalla vettura.

Dopo aver assistito alla condotta dell'agente, i Carabinieri lo avevano quindi raggiunto e fermato, constatando il possesso di uno strumento utilizzato per lo scasso dell'automobile (una tenaglia) e del navigatore satellitare e della bottiglia di profumo appena sottratti.

La Corte di Appello di Firenze confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Prato, ravvisando la responsabilità dell'agente a titolo di furto consumato.

La difesa dell'imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del reato nella forma tentata. Infatti, si osservava che l'intera azione furtiva era avvenuta sotto la costante sorveglianza delle forze dell'ordine; ciò, secondo la difesa, aveva impedito che risultasse integrato il requisito dell'impossessamento della refurtiva. Infatti, tale refurtiva sarebbe rimasta nella sfera di controllo dei Carabinieri, i quali non avevano mai perso di vista l'agente ed erano intervenuti immediatamente dopo la sottrazione delle cose, impedendo all'agente di 'impossessarsi' del navigatore satellitare e del profumo.

 

3. La risoluzione della questione di diritto posta dal caso di specie (furto consumato o solo tentato?) riguarda l'interpretazione dei requisiti della sottrazione e dell'impossessamento, descritti dall'art. 624 c.p.

La norma in materia di furto, si ricorderà, punisce "chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri".

Sulla base di un primo orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria[2] e da isolata dottrina[3], il requisito della sottrazione e dell'impossessamento coincidono.

Infatti, questi due momenti realizzano un unico fenomeno, visto dal lato del soggetto passivo del reato (sottrazione) e da quello dell'agente (impossessamento).

Se si segue siffatta impostazione, il delitto di furto si consuma nel momento in cui l'agente sottrae la cosa al proprietario, realizzandosi contemporaneamente anche il requisito dell'impossessamento, da intendere come mera disponibilità materiale della cosa mobile, indipendentemente dalla sua durata e dalla vigilanza che su tale cosa conservi eventualmente la persona offesa.

Differentemente, secondo la dottrina maggioritaria[4] e la più recente giurisprudenza (su cui v. subito infra), il requisito della sottrazione e quello dell'impossessamento non coincidono, poiché costituiscono due momenti logicamente distinti. Infatti, per sottrazione deve intendersi la privazione materiale della cosa, mentre l'impossessamento rappresenta l'acquisizione della piena e autonoma disponibilità materiale della cosa sottratta.

Per questo motivo, il delitto di furto sarebbe consumato quando l'agente ha acquistato la disponibilità della cosa al di fuori dalla vigilanza della persona offesa, e non al momento della semplice sottrazione; viceversa, prima che avvenga l'impossessamento, è configurabile solo il tentativo di furto.

In costanza di un siffatto contrasto interpretativo, prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia era estremamente controverso il ruolo - ai fini dell'individuazione del momento consumativo del furto - del monitoraggio dell'azione furtiva da parte della persona offesa, degli addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine, come i Carabinieri nel caso di specie.

Tale questione si era posta principalmente in relazione alla costellazione di casi del furto in supermercato nella particolare ipotesi in cui l'agente, dopo aver sottratto la merce dagli scaffali di un supermercato e dopo aver superato la barriera delle casse, fosse stato fermato dal personale di sorveglianza che aveva integralmente seguito l'azione furtiva fin dal suo inizio.

In relazione ad una siffatta ipotesi si erano sviluppati due differenti orientamenti giurisprudenziali.

Sulla base di una prima corrente interpretativa, non avrebbe rilevato in alcun modo, ai fini della consumazione del reato, la sorveglianza del personale di vigilanza. Tale orientamento fa coincidere il momento consumativo del reato alternativamente con il semplice occultamento della cosa sottratta o con il superamento della barriera delle casse.

Diversamente, in base al secondo orientamento, in caso di vigilanza continua sull'azione criminosa da parte del personale di sorveglianza, si configurerebbe solamente la fattispecie tentata di furto. Infatti, valorizzando la distinzione tra la condotta di sottrazione e quella dell'impossessamento, non vi sarebbe alcuno spossessamento - da intendersi come "perdita di vigilanza e di controllo diretto" del soggetto passivo sulla cosa - nel caso in cui l'agente venisse costantemente sorvegliato. Di conseguenza, il furto sarebbe configurabile unicamente a titolo di tentativo.

Tali correnti interpretative, a ben vedere, non costituiscono altro che la concreta applicazione alla casistica dei furti nei supermercati dei due orientamenti generali precedentemente illustrati in relazione all'individuazione del momento consumativo del furto. Difatti, l'orientamento che sostiene l'irrilevanza dell'azione di sorveglianza del personale presuppone una ricostruzione dei requisiti di sottrazione e impossessamento nei termini di una sostanziale coincidenza ed equiparazione. Viceversa, la corrente che valorizza il ruolo della vigilanza ai fini dell'esclusione della consumazione del furto poggia le proprie fondamenta sulla distinzione tra i requisiti di sottrazione e impossessamento.

 

4. Le Sezioni Unite[5] si sono recentemente pronunciate sul tema, optando per la configurazione, in siffatte ipotesi, del solo tentativo di furto, come risulta dal seguente principio di diritto: "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".

In altre parole, nelle ipotesi in cui l'azione furtiva dell'agente sia interamente sorvegliata, e l'agente sia bloccato prima di potersi allontanare dal luogo dell'azione, sarebbe da escludere la consumazione del delitto di furto, potendosi al più qualificare il delitto di cui all'art. 624 c.p. in forma tentata.

 

5. A questo punto, possiamo tornare a prendere in considerazione la sentenza qui annotata, che fa applicazione del principio di diritto sopra enunciato al di fuori dell'ipotesi del furto in supermercato. Come si è detto sopra, nel caso di specie l'agente aveva sottratto da un'auto parcheggiata sulla pubblica via un flacone di profumo e un navigatore satellitare. La condotta furtiva era stata monitorata, in tutte le sue fasi, dai Carabinieri, che avevano fermato il colpevole immediatamente dopo il fatto.

Nel decidere il caso di specie, la Suprema Corte, richiamando correttamente la pronuncia delle Sezioni Unite, ritiene che la condotta dell'agente debba essere qualificata "in termini di tentativo". Per giungere a tale conclusione, la Quarta Sezione richiama anche una seconda, recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di furto - quella relativa al furto aggravato dal mezzo fraudolento[6] - all'interno della quale si ritrova un'importante sottolineatura, in materia di delitti contro il patrimonio, del principio costituzionale di offensività: affermano, infatti, le Sezioni Unite in tale sentenza che "il fatto, oltre a possedere i connotati formali tipici, deve presentarsi in concreto carico del significato in forza del quale è assunto come fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche"[7].

Proprio partendo dal fondamentale significato del principio di offensività, la sentenza in esame ritiene che la contrapposizione tra delitto tentato e consumato debba basarsi sulla differente compromissione del bene giuridico protetto dalla norma disciplinante il delitto di furto.

Per questo motivo, la condotta di sottrazione di un bene, avvenuta sotto la costante sorveglianza dei Carabinieri, presenterebbe una minore carica offensiva rispetto all'ipotesi di sottrazione e - contestuale - impossessamento svoltasi in assenza di una qualsivoglia forma di vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

Nel caso di specie sarebbe, in ogni caso, mancato il requisito dell'impossessamento, richiamato espressamente all'interno dell'articolo 624 c.p., il quale - come stabilito dalle Sezioni Unite nella prima delle sentenze sopra ricordate - comporta "il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente": ebbene, nel caso in esame la sorveglianza dei Carabinieri ha impedito che le cose sottratte entrassero nella piena ed autonoma disponibilità del soggetto agente.

Per questo motivo, alla luce del principio costituzionale di offensività e di una congrua valorizzazione della lettera dell'art. 624 (che menziona separatamente l'impossessamento dalla sottrazione), la Suprema Corte riqualifica correttamente il fatto in termini di delitto tentato.

 

6. In conclusione, si può osservare come la sentenza in nota faccia una opportuna applicazione del principio di diritto enunciato nella recente pronuncia delle Sezioni Unite sul furto nel supermercato, evidenziandone la più ampia portata. Infatti, tale principio di diritto spiega i suoi effetti non solo nelle ipotesi di furto nel supermercato ma anche, più in generale, in tutte le ipotesi di azione furtiva commessa sotto il monitoraggio di soggetti legittimati ad intervenire a difesa della detenzione della cosa.

Sulla scorta di quanto osservato, la Suprema Corte - correttamente - dispone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché una differente sezione della corte d'Appello di Firenze, dopo aver qualificato il fatto sotto la forma del delitto tentato, determini una pena proporzionata alla condotta dell'agente.


[1] Cass., Sez. Un., ud. 17.07.2014 (dep. 16.12.2014), n. 52117, Pres. Santacroce, Rel. Vecchio, Ric. P.G. in proc. Cukon et al., in questa rivista.

[2] Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2007, n. 36167, in De Jure; Cass. Pen., Sez. IV, 24 settembre 2001, n. 37635, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, 20 febbraio 2001, n. 17045, in De Jure; Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 7235, in De Jure.

[3] PECORELLA G., Furto (furto comune), in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1969, vol. XVIII, p. 356.

[4] ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte Speciale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, 15. ed., pp. 315-318; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale, Parte Speciale, vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 74-76; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, I delitti contro il patrimonio, CEDAM, Assago, 2012, 4 ed., pp. 67-68; MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, vol. IX, Delitti contro il patrimonio, UTET, Torino, 1984, 5. ed., p. 186.

[5] Cass., Sez. Un., ud. 17.07.2014 (dep. 16.12.2014), n. 52117, Pres. Santacroce, Rel. Vecchio, Ric. P.G. in proc. Cukon et al., in questa rivista.

[6] Cass., Sez. un., 18.7.2013 (dep. 30.9.2013) n. 40354, Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, ric. Sciuscio, con nota di Romeo, in questa rivista.

[7] Ibidem.