ISSN 2039-1676


14 aprile 2014 |

Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercato (aspettando le Sezioni Unite)

1. Il prossimo 24 aprile le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in seguito alla remissione della Quinta Sezione del cui deposito abbiamo a suo tempo dato notizia - saranno chiamate a decidere sulla seguente questione, notoriamente oggetto di contrasto giurisprudenziale: "se la condotta di sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato, allorché l'autore sia fermato dopo il superamento della barriera della casse con la merce sottratta". Il quesito posto al vaglio delle Sezioni Unite è di assoluta rilevanza; sia dal punto di vista pratico - in quanto la fattispecie del furto nel supermercato si verifica con grandissima frequenza - sia dal punto di vista teorico: la questione infatti, impone una riflessione sulla fisionomia della fattispecie legale del furto e su i suoi elementi costitutivi.

2. Il caso oggetto del giudizio sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite è quello classico di chi sottrae alcuni beni dai banchi del supermercato, valendosi tra l'altro del mezzo fraudolento dell'occultamento della merce in una borsa riposta sul carrello e viene quindi fermato dopo il superamento della barriera delle casse. Il Tribunale di primo grado ha condannato gli imputati per il delitto di furto consumato. La Corte d'Appello ha quindi confermato sostanzialmente la statuizione di primo grado. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo come primo motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli articoli 56, 110, 624 e 625 c.p., in riferimento alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato. Rilevavano i ricorrenti che "l'azione si è svolta sotto la sorveglianza del personale addetto alla vigilanza, che ha atteso il superamento delle casse da parte degli imputati per recuperare i beni sottratti" e che di conseguenza si dovrebbe applicare il principio, presente nella giurisprudenza di legittimità , secondo cui: "integra solo il tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema self-service e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché l'avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sଠda poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non può dirsi uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso[1].

Senonché - come riconosce l'ordinanza con la quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite - nella giurisprudenza di legittimità  si rinvengono arresti giurisprudenziali di segno opposto, anche recenti; di qui la rimessione alle S.U. della questione.


3. Possiamo raggruppare i diversi orientamenti presenti nella giurisprudenza di legittimità  in almeno tre filoni: i primi due che, ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato di furto, non conferiscono alcuna rilevanza al possibile controllo sull'agente da parte del personale addetto alla vigilanza; il terzo che, al contrario, non ritiene consumato il furto nel caso in cui l'autore del reato sia stato osservato dal personale addetto alla sorveglianza durante l'azione furtiva.

Secondo il primo orientamento - risalente ma recentemente confermato - il momento consumativo del delitto di furto "è ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza senza dubbio quando l'agente abbia superato la barriera della casse senza pagare il prezzo, ma - a ben vedere - anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare, comportando, la condotta sopra illustrata, oltre all'amotio l'impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integrando, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto"[2].

Sulla stessa linea interpretativa - ma con diversa individuazione del momento consumativo del reato - si pone poi il secondo orientamento giurisprudenziale, secondo cui "costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza"[3].

Secondo il terzo orientamento, richiamato dai ricorrenti, "quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sଠda poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso"[4] e quindi non si è ancora realizzato alcun impossessamento. Nelle decisioni in cui accoglie questo principio, la Cassazione valorizza la presenza nella fattispecie legale del furto di due elementi distinti - la sottrazione e l'impossessamento - e afferma che "possono verificarsi situazioni concrete nelle quali, pur essendosi verificata la sottrazione del bene, tolto alla disponibilità  del detentore, può non essersi concretato lo spossessamento, situazione quest'ultima che si verifica solo quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso della cosa, sottratta alla sua sfera di vigilanza e di controllo diretto, sicché egli non abbia più la disponibilità  autonoma[5].

In altre parole si sottolinea come il furto possa configurarsi già  nel momento dell'occultamento (cioè della sottrazione); tuttavia, il delitto viene in rilievo nella forma del tentativo - e quindi non è consumato - quando l'agente, a sua insaputa, sia stato sorvegliato nel corso dell'azione furtiva, essendo la res rimasta sempre nella sfera di vigilanza e controllo dell'offeso.

Secondo questo terzo orientamento, dunque, non rileva in alcun modo il momento del superamento della barriera delle casse; tanto è vero che al suo interno si segnalano decisioni relative a fattispecie concrete nelle quali l'agente è stato sorpreso e fermato all'interno del negozio, ovvero dopo il superamento delle casse. In ogni caso, il discrimine tra la configurazione del tentativo e quella del furto consumato viene sempre individuato nella presenza di un controllo sul soggetto attivo da parte dell'addetto alla sorveglianza, tanto che "se questi ha seguito e sorvegliato fin dal primo momento la condotta dell'agente, ripromettendosi di intervenire successivamente e disponendo gli strumenti idonei a neutralizzare l'azione, non si può affermare che il delitto si sia perfezionato"[6].

Va infine segnalato un ultimo arresto che - pur inserendosi nel solco dell'orientamento da ultimo richiamato - si segnala per una rilevante differenza. In una recente decisione infatti la Cassazione - dopo aver premesso che deve ritenersi preferibile la tesi che tende a privilegiare un connotato di effettività  e che quindi considera il furto consumato quando si realizza una nuova autonoma signoria sulla cosa e correlativamente viene rescissa l'altrettanto autonoma signoria che sulla cosa esercitava il detentore - afferma che "in caso di oggetti esposti per la vendita in un esercizio commerciale ai quali sia stata applicata la cosiddetta placca antitaccheggio, il titolare del bene non può dirsi ne perda il possesso se non dopo il superamento o l'elusione dell'apparato destinato ad operare il relativo controllo"[7].In altre parole dunque, secondo questa tesi, fintanto che la merce non esca dal perimetro del supermercato sottoposto al controllo elettronico il furto non può dirsi consumato - al di là  dell'effettiva sorveglianza sull'agente da parte del personale di vigilanza - in quanto la cosa non è comunque ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del detentore.

4. Cosଠricostruito il quadro degli orientamenti giurisprudenziali in materia, per meglio comprendere il problema e abbozzare una proposta di soluzione pare opportuno richiamare all'attenzione del lettore la fisionomia della fattispecie legale del furto e la distinzione tra i concetti - e le condotte - di sottrazione e impossessamento.

L'art. 624 c.p. - nella formulazione introdotta dal codice del 1930 - stabilisce che: "chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516[8]. Rispetto all'interpretazione di questa disposizione è presente in dottrina un orientamento - seppur minoritario - che ritiene che il concetto di spossessamento sia equivalente a quello di sottrazione[9]. Secondo questa tesi il momento consumativo coinciderebbe con l'ottenimento da parte dell'agente della mera disponibilità  materiale della cosa mobile, a nulla rilevando sia il criterio spaziale, cioè il trasferimento della cosa da un luogo ad un altro, sia quello temporale, inteso quale durata del possesso, sia l'uscita della cosa dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. In questo senso, nel commentare l'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite in oggetto, certa dottrina ha affermato che non vi è dubbio sul fatto che "la giurisprudenza ha sempre considerato la fattispecie di furto perfezionata/consumata con la mera sottrazione della cosa", tanto che "il furto nei supermercati pone un problema concernente il momento di realizzazione della condotta, ma esso attiene all'individuazione del momento sottrattivo, nel senso che, dato per pacifico che il furto si perfeziona mediamente sottrazione, si discute quando tale sottrazione si verifica, in ragione del fatto che essa, proprio e soprattutto nei supermercati, può essere realizzata con modalità  assai diverse"[10].

Maggiormente diffusa in dottrina e, riteniamo, maggiormente condivisibile, è invece l'opinione secondo cui sottrazione e impossessamento siano due momenti logicamente e cronologicamente distinti[11]. Come afferma Manzini "la sottrazione della cosa mobile altrui non è sufficiente a consumare il delitto di furto, se non sia seguita dall'effettivo impossessamento della cosa medesima e dal correlativo spossessamento del detentore. Una sottrazione senza impossessamento potrà  costituire tentativo di furto (..)"[12].Lo stesso Antolisei sostiene che la tesi opposta - che ritiene sottrazione e impossessamento un duplice aspetto dello stesso fenomeno - non può ritenersi fondata, "non solo perché contrasta col testo della legge, dove si distingue tra impossessamento e sottrazione, ma anche e sopra tutto, perché non si concilia in alcun modo col significato che il termine "possesso" ha nel diritto penale. Se, infatti, il possesso è la disponibilità  autonoma della cosa, l'impossessamento non può che significare acquisto di tale disponibilità , e cioè di una disponibilità  che si esplichi al di fuori della cerchia di sorveglianza del precedente possessore. Non basta, pertanto, che taluno sottragga una cosa perché se ne impossessi: occorre che sulla cosa stessa egli acquisti una signoria indipendente; è necessario, in altre parole, che la sua azione dia origine a un nuovo possesso"[13].

5. Tornando al caso che qui ci occupa e sposando la posizione dottrinale che ricostruisce la fattispecie del furto come costituita da due momenti distinti - la sottrazione e l'impossessamento - occorre allora capire - con riferimento in particolare alla fattispecie del furto nei supermercati - quando l'agente instauri con la cosa una signoria indipendente: sarà  quello allora il momento consumativo del reato, prima del quale potrà  al massimo parlarsi di tentativo di furto.

A questo scopo, ci sembra ineludibile procedere a una suddivisione casistica che tenga conto delle diverse circostanze concrete in cui il furto è posto in essere[14].

Nel caso in cui l'azione furtiva sia posta in essere in un supermercato dotato di dispositivo antitaccheggio e il bene oggetto della condotta sia dotato della relativa placca - al di là  del controllo che il personale di sorveglianza può concretamente porre in essere nei confronti dell'autore del reato - tale sistema elettronico non permette all'autore del furto di conseguire sulla cosa sottratta una disponibilità  autonoma, dando quindi origine ad un nuovo possesso, fino a quando questi non sia riuscito a superare "indenne" le barriere del sistema antitaccheggio che, usualmente, si trovano oltre la barriera delle casse. Fino a questo momento, quindi, anche nei confronti di chi sia sorpreso con la merce indosso successivamente al superamento delle casse, ma prima del superamento delle barriere antitaccheggio, non potrà  dirsi integrato il reato di furto ma semplicemente il tentativo, non essendosi ancora realizzato il requisito essenziale dell'impossessamento.

Nelle circostanze sopra richiamate adottando questo criterio - tra l'altro, come sottolineato in precedenza, utilizzato recentemente dalla Cassazione in tema di rapina impropria[15] - non servirà  più dimostrare il continuo controllo tenuto sull'agente da parte del personale di vigilanza per scongiurare l'imputazione per furto consumato; il solo fatto di non aver ancora superato i dispositivi che segnalano il confine di una zona dotata di sistema antitaccheggio basterà  ad evitare la consumazione del reato. Sembra infatti questa l'unica impostazione che possa armonizzarsi con un concetto di impossessamento inteso quale acquisto da parte dell'agente della signoria autonoma sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del soggetto offeso.

Residua poi da classificare la condotta di chi, non sorvegliato durante l'azione furtiva, sia fermato tempestivamente dagli addetti alla vigilanza al suono del dispositivo antitaccheggio. A nostro avviso, anche in questo caso non potrà  parlarsi di furto consumato. Il fatto stesso che l'agente sia stato fermato immediatamente grazie al rilevamento del dispositivo elettronico, è indicativo che questi non sia riuscito a istaurare sulla cosa una disponibilità  autonoma al di fuori della cerchia di sorveglianza del precedente possessore. Il mezzo elettronico predisposto dal possessore ha infatti efficacemente scongiurato il compimento del furto. In questo senso lo stesso Antolisei sottolinea come "la nozione di possesso, applicata coerentemente, porta a ritenere che solo quando il ladro riesce a sfuggire dalla sfera di vigilanza del possessore, nel suo fatto è consentito ravvisare un furto consumato"[16].

Diversa ci sembra l'ipotesi in cui il bene oggetto del delitto di furto - seppur all'interno di un supermercato provvisto di sistema elettronico antitaccheggio - non sia dotato della relativa placca: si pensi per esempio al caso di chi sottragga dagli scaffali frutta o verdura sfusa. In questa circostanza, ai fini della configurazione del reato, decisiva torna ad essere la concreta sorveglianza posta in essere dal personale di vigilanza. Nel caso in cui l'agente sia stato sorvegliato nella sua condotta furtiva, tanto che l'addetto al controllo avrebbe potuto interromperla in ogni momento, non può parlarsi di furto consumato neanche nel caso in cui l'autore della condotta sia sorpreso dopo il superamento della barriera delle casse: in questo caso, infatti, l'agente non ha acquisito sulla cosa quella signoria indipendente necessaria ai fini della consumazione del delitto. Viceversa, potrà  dirsi integrato il furto nel caso in cui questa sorveglianza manchi e l'agente abbia superato la barriera delle casse inosservato. Infatti, se il bene che l'agente porta con sé non è dotato della relativa placca, nessun effetto potrà  sortire il superamento della barriera antitaccheggio.

In ogni caso, la considerazione del delitto di furto quale fattispecie composta da due momenti logicamente distinti e autonomi - la sottrazione e l'impossessamento - impone, ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato, che si sia verificato anche l'impossessamento, ovvero l'acquisizione della disponibilità  autonoma della cosa da parte dell'agente al di fuori della sfera di influenza del possessore. A questa stregua non si può non tenere conto della sorveglianza - sia essa elettronica o posta in essere dal personale del supermercato - quale elemento che certamente impedisce il realizzarsi di tale autonoma disponibilità  e quindi la consumazione del reato. Soluzione che è stata tra l'altro evocata in una recente decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - seppur in obiter - dove si afferma che contrariamente a quanto avviene nella rapina "con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, cosଠfacendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo"[17].


[1] Ex multis Cass., Sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7042.

[2] Cass., Sez. V, 30 marzo 2012, n. 30283; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, in questa pronuncia si aggiunge poi che: "il superamento delle linee di cassa non rappresenta una sorta di profanazione di un inesistente limes sacrale, ma semplicemente rende manifesta la volontà  dell'agente di non pagare le cose che, operando nel sistema c.d. a self-service, ha prelevato dagli scaffali". Per quanto riguarda poi le decisioni più risalenti si veda Cass., 1 giugno 1989, in Riv. pen., 1991, p. 539; Cass., 27 settembre 1974, in Giust. pen., 1975, II, c. 227; Cass., 18 giugno 1973, in Cass. pen. mass., 1974, p. 1089; Cass., 14 dicembre 1971, in Cass. pen. mass. ann., 1973, p. 504.

[3] Cass., Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 20838; Cass., Sez. V, 15 giugno 2012, n. 25555; Cass., Sez. V, 13 luglio 2010, n. 37242; Cass., Sez. V, 8 giugno 2010, n. 27631; Cass., Sez. V, 9 maggio 2008, n. 23020, Risotto.

[4] Cass., Sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38534; Cass., Sez. V, 6 maggio 2010, n. 21937; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7042; Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11592; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2008, n. 36874, in questa decisione la Corte sposa il criterio dell'effettività  dello spossessamento ma - dato che la sorveglianza non era riuscita a sorvegliare tutti gli spostamenti dell'agente - l'imputato viene condannato per furto consumato; Cass., Sez. V, 28 settembre 2005, n. 44011; Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2004, Coniglio, in Rivista penale, 2005, p. 86; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2001, n. 17045; Cass., Sez. V, 21 gennaio 1999, n. 3642; Cass., Sez. V, 18 gennaio 1993, De Simone, in Rivista penale, 1993, p. 1014; Cass., Sez. V, 15 dicembre 1992, n. 11947; Cass., Sez. II, 5 aprile 1991, n. 3747.

[5] Cosଠtestualmente Cass., Sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7042, che riprende il testo di una risalente decisione: Cass., 29 aprile 1960, Di Matteo.

[6] Cass., Sez. V, 30 ottobre 1992, Di Chiara, in Cassazione penale, 1993, p. 2002.

[7] Cass., Sez. II, 5 febbraio 2013 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8445, Mame; decisione che tra l'altro riguardava un caso di rapina impropria (per una critica di questo parallelismo tra rapina impropria e furto si veda N. Jurisch, Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria in un supermercato munito di sistema antitaccheggio, in questa Rivista, 9 maggio 2013). Nello stesso senso ci sia consentito di rimandare a una risalente decisione di merito, Pretore Tolmezzo, 16 marzo 1995, Dzieszewski, in Cassazione penale, 1995, p. 1999 in cui si afferma che "non si possono considerar né sottratte né impossessate le cose prelevate in un supermercato, anche se occultate sulla propria persona, al fine evidente di rubarle. Infatti ineludibile è l'osservazione che, fintantoché l'agente non passi dalla cassa e non esca dal locale, la condotta si svolge entro una zona di vigilanza e di controllo da parte della vittima. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso in esame, la merce esposta è sottoposta a controllo elettronico. Solo passando quel varco l'autore del fatto potrà  considerarsi e sarà  effettivamente "padrone" della cosa rubata e dunque ladro a tutti gli effetti".

[8] Il codice Zanardelli all'art. 402 recitava: "chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene , è punito (..)". Per eliminare le grandi incertezze interpretative a cui aveva dato luogo la precedente formulazione, il legislatore del '30 ha voluto modificare la descrizione della condotta punibile del reato di furto, passando dal criterio spaziale (rimozione dal luogo) al criterio personale (sottrazione al detentore).

[9] E' questa l'opinione di G. Pecorella, Furto, in Enciclopedia del diritto, 1969, p. 356 il quale afferma che l'impossessamento non può essere ritenuto un momento successivo e cronologicamente distinto rispetto alla sottrazione. Nello stesso senso R. Li Vecchi, Osservazioni sul momento consumativo del reato di furto, in La giustizia penale, 1956, parte II, p. 892, il quale sostiene come "il nuovo codice ha identificato i due concetti di sottrazione e di impossessamento ed ha affermato che essi vengono realizzati e posti in essere, nel processo criminoso, con un unico atto, essendo gli stessi come i due aspetti della stessa sostanza. Non c'è, per dirla con Kant, un a priori ed un a posteriori cronologicamente distinti e cioè una sottrazione a cui dovrà  seguire un impossessamento, ma una sintesi dei due termini che viene posta in essere con un solo atto, e cioè, nel momento in cui si verifica la sottrazione (a priori), si attua anche l'impossessamento (a posteriori), atto unico che origina la sintesi (reato consumato)".

[10] R. Bartoli, Considerazioni sul tentativo di furto nei supermercati in attesa delle Sezioni Unite, in Dir. proc. pen., 2014, III, p. 293 ss.. Secondo l'Autore la giurisprudenza ha inteso valorizzare il momento sottrattivo perché è con tale atto che si realizza l'aggressione unilaterale al patrimonio, "e ciò non solo se si muove dall'idea che oggetto di tutela del furto è la relazione di fatto con la cosa, ma anche quando si ritiene che scopo della fattispecie sia - per cosଠdire - la relazione di diritto ovvero l'autonoma e piena disponibilità  della cosa. Ed infatti, l'idea che il furto tuteli la relazione non di fatto, ma di diritto e che si debba distinguere tra sottrazione e impossessamento finisce per rivelarsi una sorta di finzione, se si considera che la disponibilità  piena della cosa è già  compromessa con la mera sottrazione (..)". Secondo l'Autore - per quanto riguarda la questione posta oggi al vaglio delle Sezioni Unite - la valorizzazione dell'elemento della sorveglianza sarebbe un "correttivo" della sottrazione capace di estendere l'ambito applicativo del tentativo, tanto che "c'è da ritenere che la giurisprudenza si trovi adesso davanti a un bivio: da un lato, cedere alle forze funzionali che spingono nel senso della sottrazione e della irrilevanza della sorveglianza; dall'altro lato resistere a tali forze al fine di temperare il rigore sanzionatorio, andando però a scapito della funzionalità  del sistema".

[11] Per completezza va poi segnalata un'ulteriore ed autorevole posizione dottrinale (F. Mantovani, Furto, in Nss. Dig. it., Torino, 1957, p. 706. Le stesse conclusioni sono riproposte in F. Mantovani, Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1962, p. 103 ss.) che - pur ritenendo sottrazione e spossessamento due momenti logicamente distinti - interpreta il concetto di sottrazione in maniera rigorosa ritenendo necessario perché questa si verifichi che "siano recisi tutti i vincoli di fatto che tenevano legata la cosa ad una persona. Ciò può dirsi effettivamente avvenuto allorché l'agente si trovi con la cosa in una posizione tale da poterne disporre in modo pieno ed autonomo, senza urtare contro la contraria volontà  dello spogliato". In altre parole, "la sottrazione appare nella struttura del reato come il mezzo attraverso il quale l'agente ad un tempo opera lo spossessamento e realizza il presupposto materiale per il verificarsi dell'evento dell'impossessamento". Per questa via quindi - nei casi in cui l'agente occulti su di se la merce prelevata dallo scaffale di un supermercato venendo sorpreso prima del superamento della barriera delle casse, cosଠcome in quelli in cui il soggetto attivo superi la barriera ma sia stato costantemente controllato dal personale addetto alla sorveglianza - non solo non può configurarsi il furto consumato ma nemmeno il tentativo, dovendosi più propriamente parlare di tentativo incompiuto, in quanto, "oltre a non essersi verificato l'evento, non è stata neppure condotta a termine l'attività  esecutiva", secondo la nozione di sottrazione dinnanzi prospettata. L'Autore afferma che "tale interpretazione eviterebbe le conseguenze palesemente eccessive dianzi menzionate, col vantaggio di rendere realmente operante, rispetto al furto, non solo la norma che prevede il tentativo, bensଠquelle che contemplano la desistenza volontaria e il recesso attivo.

[12] Si esprime in questi termini V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. Dei delitti contro il patrimonio, V ed., Torino, 1984, p. 168. Il quale aggiunge che "per impossessamento si intende il fatto di aver determinato una situazione, anche non definitiva, per la quale la cosa sottratta, di cui l'agente voleva impadronirsi, sia passata con o senza mutazione di luogo dalla detenzione del derubato in quella del ladro, in modo che questi abbia in suo potere la cosa stessa".

[13] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 2008, p. 315. L'Autore aggiunge poi che sottrazione e impossessamento non sono termini correlativi nemmeno dal punto di vista puramente logico. "Trattasi invero di due fatti distinti che, se il più delle volte si verificano contestualmente nel senso che l'impossessamento segue immediatamente la sottrazione, possono anche verificarsi in tempi diversi". Si sottolinea poi come "l'interpretazione contraria, oltre ad essere infondata dal punto di vista logico e a condurre a conseguenze palesemente eccessive, finisce anche col rendere inoperante, nella maggior parte dei casi, la stessa norma che prevede il reato tentato". Nello stesso senso G. Balbi, Sul furto nei supermercati, in Arch. pen., 1996, p. 26, il quale afferma come la tesi che vuole il momento della sottrazione coincidente con quello dell'impossessamento sia assolutamente inadeguata "a dare conto della differenza logica, cronologica e strutturale che indubbiamente intercorre tra i concetti di "sottrazione" e di "impossessamento" e peraltro intrinsecamente viziat(a) dalla giuridicamente insostenibile convinzione che si acquisti la disponibilità  di un bene per il sol fato di avere istaurato su di esso qualsiasi, sia pur effimero, rapporto materiale".

[14] Si veda anche C. Baccaredda-Boy, S. Lalomia, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, in (diretto da) G. Marinucci-E. Dolcini, Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2010, p. 61 ss. Rispetto a questo problema, gli Autori hanno infatti, criticato le soluzioni giurisprudenziali adottate, in quanto tutte avrebbero la pretesa "di rinvenire un unico criterio astratto valido per ogni caso pratico, senza tenere conto delle specificità  del caso concreto oggetto di giudizio"; Secondo questa posizione, al contrario, la soluzione dovrebbe essere "ricercata avendo riferimento come termini del problema proprio le possibilità  di vigilanza e intervento della persona offesa, in relazione alla particolare natura della cosa mobile, concretamente oggetto della condotta di sottrazione. Ciò che rileverebbe "ai fini della individuazione del requisito dell'impossessamento è quindi la possibilità  di disporre liberamente di quel particolare bene oggetto dell'azione e tale possibilità  ci sembra che non possa essere valutata se non alla luce delle particolari caratteristiche del bene concretamente sottratto". Gli Autori sottolineano poi come "l'impossessamento deve necessariamente coincidere almeno con la possibilità  concreta di realizzare il fine di profitto previsto dalla norma". A questa stregua, "ne consegue la necessità  di riconoscere che l'impossessamento deve ritenersi perfezionato tutte le volte in cui il profitto, oggetto del dolo specifico, pur non essendo stato realizzato, sia tuttavia un risultato concretamente raggiungibile in conseguenza dei fatti posti in essere dall'agente. Solo nel caso in cui da tali fatti possa concretamente derivare il conseguimento del profitto, sembra a chi scrive di poter parlare di una relazione di fatto, tra agente e cosa, del tutto autonoma e indipendente dalla sfera giuridica e di vigilanza della persona offesa".

[15] Vedi supra punto 3, nota 7.

[16] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, cit., p. 318.

[17] Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34952, Reina, in questa Rivista, 16 settembre 2012.