ISSN 2039-1676


28 gennaio 2011

Trib. Torino, sez. IX civile, 28.1.2001, Giud. Scotti (trattenimento in un C.I.E. dello straniero richiedente asilo)

La disciplina del trattenimento del richiedente asilo, contenuta nel d.lvo 25/2008, è incompatibile con la direttiva 2008/115/CE. Deve pertanto essere negata la proroga del trattenimento nel C.I.E.

STRANIERI –RICHIESTA DI PROROGA DEL TRATTENIMENTO IN UN CIE PER LO STRANIERO RICHIEDENTE ASILO – Direttiva 2008/115/CE – Contrasto - Rifiuto della proroga
 
L’attuale formulazione dell’art. 21 lett. c) d.lgs. 25/2008, che consente il trattenimento presso i CIE dei richiedenti protezione internazionale che siano destinatari di un provvedimento di espulsione, prevede un uso dello strumento del trattenimento più ampio di quanto consentito dalla direttiva 2008/115/CE, e di conseguenza deve essere respinta la richiesta di proroga del trattenimento dello straniero richiedente asilo, quando non ne sussistano i requisiti di legittimità stabiliti dall’art. 15 dir. (Massima a cura di Luca Masera).
 
Riferimenti normativi: D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
                                  Direttiva 2008/115/CE