28 gennaio 2011
Trib. Torino, sez. IX civile, 28.1.2001, Giud. Scotti (trattenimento in un C.I.E. dello straniero richiedente asilo)
La disciplina del trattenimento del richiedente asilo, contenuta nel d.lvo 25/2008, è incompatibile con la direttiva 2008/115/CE. Deve pertanto essere negata la proroga del trattenimento nel C.I.E.
STRANIERI –RICHIESTA DI PROROGA DEL TRATTENIMENTO IN UN CIE PER LO STRANIERO RICHIEDENTE ASILO – Direttiva 2008/115/CE – Contrasto - Rifiuto della proroga
L’attuale formulazione dell’art. 21 lett. c) d.lgs. 25/2008, che consente il trattenimento presso i CIE dei richiedenti protezione internazionale che siano destinatari di un provvedimento di espulsione, prevede un uso dello strumento del trattenimento più ampio di quanto consentito dalla direttiva 2008/115/CE, e di conseguenza deve essere respinta la richiesta di proroga del trattenimento dello straniero richiedente asilo, quando non ne sussistano i requisiti di legittimità stabiliti dall’art. 15 dir. (Massima a cura di
Luca Masera).
Riferimenti normativi: D.L.vo n. 286/1998 art. 14, comma 5 ter
Direttiva 2008/115/CE