ISSN 2039-1676


03 febbraio 2016 |

L'accordo per l'applicazione della pena configura una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione? La questione approda alle Sezioni Unite

Cass. Sez. II pen., ord. 1 dicembre 2015 (dep. 10 dicembre 2015), n. 48711, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di Montrone

 

1. La vicenda processuale da cui origina l'ordinanza di rimessione qui pubblicata richiama istituti processual-penalistici di particolare rilevanza nell'ambito della giustizia consensuale, e attorno ai quali non sempre si è registrato un unanime consenso da parte della giurisprudenza di legittimità[[i]].

Il caso di specie riguarda una serie di reati di truffa uniti dal vincolo della continuazione. L'imputata aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di condanna a pena concordata emessa dal giudice dell'udienza preliminare per avere omesso, quest'ultimo, di valutare l'insussistenza dei presupporti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.[[ii]]. In particolare, si osservava che, alla data di emissione della sentenza impugnata, per alcuni degli episodi contestati era già decorso il termine massimo di prescrizione.

Ad avviso del procuratore generale il ricorso era inammissibile: la causa estintiva, ancorché maturata in un momento antecedente alla sentenza che applica la pena, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, posto che l'accordo negoziale include una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla prescrizione[[iii]].

 

2. La Seconda Sezione penale ha preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Tutt'oggi in seno alle diverse sezioni della Cassazione non è chiaro, infatti, se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Sul punto si registrano due indirizzi interpretativi. Un primo orientamento - richiamato adesivamente da una recente pronuncia della Quarta Sezione - preclude la possibilità di far valere la prescrizione in sede di impugnazione, «in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva»[[iv]].

Due gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza: da un lato, la natura espressa della rinuncia alla prescrizione; dall'altro lato, la irrevocabilità del negozio giuridico. In relazione al primo aspetto vengono in rilievo anche altre pronunce di legittimità, secondo le quali «la richiesta di applicazione di pena anche per reati prescritti costituisce manifestazione di una scelta processuale che ontologicamente implica l'espressa rinuncia alla prescrizione»[[v]]. Quest'ultima, quindi, si configura come una manifestazione di volontà insita nell'intesa sul computo della pena da irrogare. Il giudice, chiamato a deliberare sulla correttezza di quanto concordato tra le parti, non potrebbe fare altro che prendere atto della volontà dell'imputato di accettare una pena nel cui calcolo vengono inclusi reati ormai prescritti[[vi]].

Quanto al secondo aspetto, si può considerare anzitutto il dato testuale di cui al comma 3 dell'art. 447 c.p.p. La disposizione sancisce la irrevocabilità per la fase della mera proposta e quindi - a maggior ragione - deve sancirla per la successiva fase del perfezionamento del negozio, giacché non avrebbe senso stabilire l'irrevocabilità della proposta se poi, non appena viene perfezionato l'accordo con la sua accettazione, questo si potesse unilateralmente porre nel nulla[[vii]]. Detto altrimenti, se si consentisse alla parte richiedente di revocare l'intesa raggiunta con il pubblico ministero, e ratificata dal giudice, attraverso il meccanismo impugnatorio, significherebbe riconoscerle un potere di revoca della sua proposta, ovvero del suo consenso, escluso dal vigente sistema[[viii]].

In linea di continuità, peraltro, si osservi che la Suprema Corte ha più volte stabilito che la presentazione della richiesta per l'applicazione di pena comporta l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti, sicché vizi di merito e processuali devono ritenersi superati dall'accordo intervenuto tra le parti[[ix]]. 

In ultima analisi, il perfezionamento del procedimento speciale consensuale costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia degli effetti della causa estintiva del reato.

 

3. In senso contrario si è andato consolidando un altro orientamento. In via generale, è opportuno premettere che - così come si ricava dal comma 2 dell'art. 444 c.p.p. - all'accordo delle parti segue necessariamente un controllo giudiziale finalizzato - in primis - a verificare l'insussistenza di determinate cause di non punibilità[[x]]. Ne deriverebbe un potere-dovere del giudice di dichiarare d'ufficio anche la intervenuta causa estintiva della prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L'omessa declaratoria può pertanto essere legittimamente dedotta con il ricorso per cassazione, inverando un'ipotesi di violazione di legge[[xi]].

Ciò detto, secondo questo indirizzo interpretativo, la formulazione di una concorde richiesta di pena non determina una rinuncia alla prescrizione, presupponendo quest'ultima una dichiarazione espressa e specifica, che non ammette equipollenti[[xii]].

A sostegno di questa opzione ermeneutica vi sono una serie di argomenti. In primo luogo, viene in rilievo la formulazione dell'art. 157, comma 7, c.p., così come novellato dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251[[xiii]]. Il potere dispositivo dell'imputato, volto a porre nel nulla gli effetti dell'estinzione del reato, deve essere esternato mediante una manifestazione di volontà espressa. Il tassativo tenore letterale della disposizione, quindi, non consentirebbe di attribuire alla richiesta di patteggiamento contenuto ed effetto della rinuncia alla prescrizione già maturata, in quanto difetterebbe proprio il requisito di legge della forma espressa. Non potrebbe postularsi neppure sul piano logico e concettuale un automatismo tra la scelta del rito premiale e la rinuncia alla prescrizione, se non a patto di supporre che l'imputato si sia determinato all'opzione per il rito alternativo pur nella piena consapevolezza della maturata causa estintiva del reato[[xiv]].

A ben vedere, il divieto di un simile automatismo emerge anche da una non lontana pronuncia delle Sezioni Unite. Il Collegio più autorevole - seppur nelle dinamiche di un diverso procedimento speciale - ha avuto modo di precisare che neppure la proposizione del ricorso per cassazione può avere valore equipollente alla rinuncia della prescrizione[[xv]].

Un secondo argomento, messo in evidenza dall'ordinanza in commento, attiene alla natura personalissima del diritto di rinuncia alla prescrizione, il quale non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p.[[xvi]]. Si tratta, quindi, di una facoltà riservata in via esclusiva all'imputato, il quale è tenuto a esercitarla in modo univoco, personalmente ovvero con il ministero di un procuratore speciale[[xvii]]: un atto abdicativo di un diritto soggettivo in grado di determinare la riattivazione della pretesa punitiva dello Stato, infatti, non può che promanare dall'interessato o da un suo rappresentante sostanziale[[xviii]].

Sulla scorta di queste considerazioni può concludersi che la richiesta di applicazione della pena non integra un'ipotesi univoca di rinuncia degli effetti della prescrizione non più revocabile

La chiara scelta del legislatore impone al giudice, oggi, di rinunciare a qualsivoglia tendenza a un'interpretazione estensiva della nozione di "rinuncia espressa"[[xix]]. Peraltro, già autorevole dottrina ha avuto occasione di rimarcare l'impraticabilità di schemi interpretativi volti a integrare, dilatando, il tenore testuale della disciplina implicata: «è dubbio che, in materia di prescrizione, le esigenze di certezza del diritto sottese all'istituto possano compatire manifestazioni abdicative per facta concludentia»[[xx]]. In altri termini, dalla disciplina in esame non sembra potersi desumere l'ammissibilità di applicazioni elastiche del meccanismo di rinuncia, quali quelle connesse a supposte volizioni implicite dell'avente diritto.

 

4. Alla luce di questo radicato contrasto la Sezione Seconda ha opportunamente deciso di investire della questione le Sezioni Unite. Adesso spetta al Collegio allargato chiarire - una volta per tutte - se la formulazione di una concorde richiesta di pena possa costituire una rinuncia espressa della prescrizione. Ancora una volta si fronteggeranno le esigenze di economia processuale e quelle di tutela dell'accertamento che hanno sempre connotato le numerose prese di posizione delle Sezioni Unite in materia di patteggiamento.  

 


[[i]] Per una visione d'insieme, v. anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, F.M. Ferrari, Sentenza di patteggiamento e rinuncia implicita alla prescrizione: nuovi orizzonti applicativi alla luce del riformato art. 157 c.p., in Cass. pen., 2008, 1889 ss. Sul problema della compatibilità o incompatibilità del patteggiamento e schemi negoziali finalizzati alla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, cfr. S. Silvani, La prescrizione del reato nella prassi applicativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1192 ss.; F. Peroni, Ribadita dalle sezioni unite l'incompatibilità tra patteggiamento e schemi negoziali diretti al proscioglimento, in Cass. pen., 1999, 1755 ss.

[[ii]] Dall'ordinanza in commento si evince che il motivo del ricorso consiste nella "mancanza di motivazione" in ordine all'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. Merita osservare che - fatta salva, nel caso di specie, la riconducibilità del vizio alle ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 606 c.p.p. - la possibilità di dedurre con il ricorso il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è strettamente legato alla questione della necessità o meno che la sentenza di patteggiamento sia adeguatamente motivata, con l'indicazione dell'iter logico giuridico seguito dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri. In giurisprudenza si è adottata la linea per cui il giudice può limitarsi a enunciare di avere effettuato le valutazioni anche in modo implicito sulla non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. (così, A.A. Arru, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. IV, t. I, Procedimenti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 51). V. per tutte Cass. Sez. IV, 14 novembre 2003, n. 43704, in Guida dir., 2004, 6, 67.

[[iii]] Sul piano temporale è opportuno precisare che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti (cfr. Cass. Sez. II, 10 gennaio 2006, n. 527, in Riv. pen., 2006, 1366;  Cass. Sez. II, 30 gennaio 2004, n. 3900, ivi, 2005, 247; contra Cass. Sez. I, 8 marzo 1994, n. 4587, ivi, 198275). V. anche Cass. Sez. VI, 4 gennaio 1996, Brughera e altri, in Dir. pen. proc., 1996, 611 ss., secondo la quale «il patteggiamento non può essere preordinato a una declaratoria di estinzione del reato: e ciò non solo quando l'effetto estintivo origini direttamente dal contenuto dell'accordo, ma anche laddove tale effetto sia prospettabile solo per il futuro, in concomitanza con un eventuale successivo grado del giudizio».

[[iv]] Cass. Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51792, in C.E.D. Cass., 261570. In tal senso, v. anche Cass. Sez. II, 27 gennaio 2004, n. 2900, ivi, 227887; Cass. Sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14109, ivi, 215799.

[[v]] Così, Cass. Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 47940, in C.E.D. Cass., 252052.

[[vi]] Cass. Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 47940, cit.

[[vii]] In questi termini, Trib. Isernia, 16 ottobre 1990, Fratarcangeli, in Arc. nuova proc. pen., 1990, 574 ss. con nota di M. Mercone, Sulla revocabilità della richiesta nel c.d. patteggiamento.

[[viii]] Cass. Sez. I, 13 gennaio 2009, n. 1066, in C.E.D. Cass., 244139. V. R. Guariniello, Schede su Corte di cassazione e codice di procedura penale: il problema della revocabilità della richiesta di patteggiamento, in Foro it., 1992, 358 ss., il quale - richiamando una pronuncia di legittimità dei primi anni '90 - osserva che «anche se si ritiene che le parti con le rispettive manifestazioni di volontà non si vincolano reciprocamente e mantengono un potere unilaterale di recesso, è certo che nessun recesso è più possibile quando quelle manifestazioni hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili». Ebbene, «l'art. 60 c.p.p. stabilisce espressamente che quello regolato dall'art. 447 è uno dei casi in cui si assume la qualità di imputato ed è con l'imputazione che il pubblico ministero esercita l'azione penale (art. 405, comma 1, c.p.p.)». Si produrrebbero, quindi, «effetti che rendono chiaramente impossibile la revoca della richiesta di applicazione della pena, perché dopo l'esercizio dell'azione penale il procedimento non può regredire ritornando nella situazione (...) che esisteva prima che le parti attivassero il meccanismo dell'art. 447 c.p.p.» (così, Cass. Sez. V, 20 novembre 1991, Pasquarelli e altro).

[[ix]] Cfr. Cass. Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 7021, in C.E.D. Cass., 246151. In tal senso, v. Cass. Sez. IV, 28 aprile 2008, n. 16832, ivi, 239543, secondo la quale la presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinuncia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato.

[[x]] Sull'ampiezza dei confini entro i quali si esplica il potere di valutazione del giudice, v. anche per gli ulteriori richiami bibliografici, A.M. Capitta, La declaratoria immediata delle cause di non punibilità, Milano, 2010, 115 ss.; G. Brizi, Il patteggiamento, Torino, 2008, 106 ss.

[[xi]] V. Cass. Sez. V, 22 dicembre 2010, n. 45023, in C.E.D. Cass., 249077, la quale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'errore sulla determinazione della pena, ancorché incidente solo sulla frazione quantificata a titolo di continuazione per il reato di truffa, travolge nel suo complesso l'accordo raggiunto dalle parti. Contra sul punto, Cass. Sez. III, 20 maggio 1997, n. 4713, in Giust. pen., 1998, III, 47.

[[xii]] In tal senso, v. Cass. Sez. III, 15 aprile 2010, n. 14331, in C.E.D. Cass., 246608.

[[xiii]] La citata riforma ha recepito il dictum della Corte cost., 31 maggio 1990, n. 275, in Giust. pen., 1990, I, 239, enucleando al comma 7 dell'art. 157 c.p. il diritto di rinuncia alla prescrizione. Sarebbe, infatti, apparso lesivo del diritto di difesa, oltre che irragionevole, non riconoscere all'imputato il diritto a sottoporsi a un giudizio di merito e a provare la propria innocenza.

[[xiv]] Così, Cass. Sez. I, 15 maggio 2007, n. 18391, in C.E.D Cass., 236576.

[[xv]] Cass. Sez. Un., 3 dicembre 2010, n. 43055, in C.E.D. Cass., 248379. Nel caso di specie, l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari cui era stato richiesto decreto penale di condanna.

[[xvi]] Recentemente, v. Cass. Sez. I, 21 maggio 2013, n. 21666, in C.E.D. Cass., 256076, secondo la quale è inefficace la rinuncia operata dal difensore, non munito di procura speciale, nel silenzio dell'imputato presente.

[[xvii]] Cfr. per tutte, Cass. Sez. II, 21 giugno 2005, n. 23412, in Riv. pen., 2006, 878.

[[xviii]] Così, F.M. Ferrari, Sentenza di patteggiamento, cit., 1893.

[[xix]] Cass. Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 3548, in C.E.D. Cass., 245841.

[[xx]] Cfr. F. Peroni, Sentenza di patteggiamento e accertamento "in ipotesi", in Dir. pen. proc., 1996, 617. È ancora F.M. Ferrari, Sentenza di patteggiamento, cit., 1896-97, a sottolineare che «affermare la disponibilità, sul versante dell'imputato, del diritto di difesa ex art. 24 Cost e della libertà personale ex art. 13 Cost., anche per facta concludentia, equivarrebbe ad attribuire al Giudice del patteggiamento quel ruolo "notarile" che la Corte costituzionale (...) ha escluso sin dalle tappe iniziali della sperimentazione dei riti speciali».